Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto maturato in data 12 gennaio 2026 sull’istanza di accesso agli atti presentata il 10 dicembre 2025 alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa UR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. In data 19 giugno 2023, l’odierno ricorrente formalizzava domanda di protezione internazionale davanti alla Questura di -OMISSIS-.
Non avendo ricevuto la convocazione per l’audizione, con istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025, richiedeva alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- informazioni circa lo stato del procedimento amministrativo.
Malgrado il successivo sollecito effettuato il 13 gennaio 2026, la Commissione territoriale non forniva alcun riscontro.
2. Con il ricorso, l’interessato impugna il silenzio dell’amministrazione formatosi in relazione alla predetta istanza di accesso agli atti.
3. Il ricorso è infondato, poiché l’istanza di accesso agli atti proposta non aveva ad oggetto atti amministrativi, bensì mere informazioni in ordine all’esito della domanda di protezione internazionale.
Si trattava quindi di un’istanza di accesso meramente esplorativa, nemmeno fondata sul presupposto che vi fossero effettivamente atti procedimentali da acquisire e anzi volta a provocare l’adozione di ulteriori atti o la formazione di nuovi atti – di resoconto dell’iter – da parte dell’amministrazione.
In altre parole, al fine strumentale di sollecitare la conclusione del procedimento di protezione internazionale mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’interessato ha proposto una domanda esplorativa di accesso ad atti del procedimento per l’ipotesi che fossero stati adottati, contestando poi il silenzio formatosi; ciò ha fatto, strumentalmente, anziché attendere il decorso del termine per la conclusione del procedimento e poi proporre un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, secondo gli strumenti forniti dall’ordinamento a tutela di questa situazione giuridica.
4. In conclusione, il ricorso va respinto, essendo nella fattispecie legittimo il rifiuto di accedere a documenti inesistenti, e che anzi avrebbero dovuto essere creati ad hoc per l’istante.
5. Quanto alle spese, osserva il Collegio che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con il decreto n. -OMISSIS-, che va tuttavia revocato, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Sussistono tuttavia motivi per compensare eccezionalmente tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della costituzione solo formale del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca il decreto n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2026 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR LL, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UR LL | AR GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.