Art. 1. Articolo unico.
Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede a Napoli, aumentato a lire 700 milioni con legge 10 marzo 1955, n. 109 , viene ulteriormente elevato a lire un miliardo, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede a Napoli, aumentato a lire 700 milioni con legge 10 marzo 1955, n. 109 , viene ulteriormente elevato a lire un miliardo, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilita' dell'azienda bancaria del Banco medesimo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.