Sentenza 12 dicembre 1994
Massime • 1
L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte fattispecie, sicché se da un canto l'esercizio di mestieri rumorosi non è sanzionabile ai sensi del secondo comma della norma quando si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'autorità, dall'altro l'uso di strumenti sonori eccedenti il normale esercizio è punibile ai sensi del primo comma, ove siano disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Pertanto, è punibile ai sensi del primo comma della norma incriminatrice in questione colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso facendo abuso di strumenti sonori, a nulla rilevando che l'autorità amministrativa non abbia disciplinato l'attività. (Fattispecie relativa all'esercizio di una discoteca "a carattere stagionale", che disturbava i villeggianti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1994, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1994 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza Pubblica
in data 12 Dicembre 1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dott. Marcello De Lillo Presidente N.1570 1. Dott. Vincenzo Valente Consigliere
2. Dott. Torquato Gemelli Consigliere REGISTRO GENERALE
3. Dott. Enrico Spagna Musso Consigliere N. 31832/94
4. Dott. Antonio Marchese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- NE IN, nato a [...] il 23 aprile
1949,
avverso la sentenza emessa il 17 gennaio 1994 dal Pretore di
AR ;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorsò,
-
Sentita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal con-
-
sigliere dott. Antonio Marchese,
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto pro-
curatore generale dott. Enzo Iannelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impu-
Др ивни gnata;
Considerato in
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna,
il Pretore di AR, con sentenza del 17 gennaio 1994
ritenne IN NG colpevole della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. perché, quale gestore della di-
scoteca a carattere stagionale denominata "Sagapo", abusando di strumenti sonori, disturbava il riposo dei villeggianti della località Don Antonio di Sellia Marina. Quindi, con la concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condanno il NG
alla pena di £ 400.000 di ammenda.
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto il ricor-
so per cassazione che viene ora alla cognizione di questa
Corte.
- Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il NG deduce, in buo-
na sostanza, che, secondo la giurisprudenza di questa supre-
ma Corte, i rumori provenienti da un'attività debitamente autorizzata, ma non disciplinata da una regolamentazione am-
ministrativa, non sono da considerare illeciti.
La censura è infondata.
Bisogna, invero, tener presente che l'art. 659 cod. pen.
prevede due distinte ipotesi contravvenzionali. Perciò, se è
vero che il mero esercizio di una professione o di un me-
2 stiere, atti, di per sé, a disturbare perché rumorosi, non integra gli estremi della contravvenzione prevista dal se-
condo comma dell'art. 659 cod. pen. qualora tale esercizio non venga attuato contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità, è anche vero che l'abuso, cioè
l'uso di strumenti sonori eccedenti il normale esercizio, è
punibile a norma della prima parte del suddetto art. 659
cod. pen., sempre se vengono disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Orbene, nel caso in esame come si evince dal capo di imputazione ove si parla di abuso di strumenti sonori, il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza di quest'ultima contravvenzione e perciò a nulla rileva il fatto che l'auto-
rità amministrativa non abbia disciplinato l'attività.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la con-
sequente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod.
proc. pen.,. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, addi 12 dicembre 1994.
L'estensore
Author's Ma Il Presidente
Guarcello be Lice
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA.
Angelilli, Maria 3
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