Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1994, n. 1370
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Sentenza 12 dicembre 1994

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L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte fattispecie, sicché se da un canto l'esercizio di mestieri rumorosi non è sanzionabile ai sensi del secondo comma della norma quando si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'autorità, dall'altro l'uso di strumenti sonori eccedenti il normale esercizio è punibile ai sensi del primo comma, ove siano disturbate le occupazioni o il riposo delle persone. Pertanto, è punibile ai sensi del primo comma della norma incriminatrice in questione colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso facendo abuso di strumenti sonori, a nulla rilevando che l'autorità amministrativa non abbia disciplinato l'attività. (Fattispecie relativa all'esercizio di una discoteca "a carattere stagionale", che disturbava i villeggianti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1994, n. 1370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1370
    Data del deposito : 12 dicembre 1994

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