Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REP 44.93/0204 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto incapacita SEZIONE PRIMA CIVILE natarch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17407/97 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Cron. 10471 Dott. Ugo VITRONE Rep. 1040 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Ud. 17/12/2001 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO CONTE SENTENZA Copilestudio Richiesta sul ricorso proposto da: dal Sig. AR IA IA, elettivamente domiciliata in ROMA per diritti 3.10. "2-9 VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso l'avvocato DE MARTINI CANCELLPRE GALLETTO C., rappresentata e difesa dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TOMASO, giusta procura in calce al ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. DA ricorrente per diritti € 3-10 contro il 28-03-02 IL CANCELLIERE BRUSACA' IO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI CANCELLERIA ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato FAMIGLIETTI ANTONIO, giusta procura a margine del 2001 controricorso;
2560 controricorrente avverso la sentenza n. 854/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 26/10/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16 febbraio 1988 la sig.ra IA PI GL convenne in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari il sig. IO CÀ, esponen- do: -di avere intrattenuto una relazione sentimentale col CÀ sin dal 1952, evoluta in un rapporto di convivenza (1959) e quindi nel matrimonio (1971); fino alla separazione consensuale omologata dal Tribunale (settembre 1975); -di avere prestato la propria attività lavorativa nell'azienda del CÀ, denominata Jolly, a Portofi- no, ininterrottamente dal 1959 al luglio 1975; -che, con scrittura 1 gennaio 1982, tra le due parti era stato pattuito: a) il riconoscimento, per l'attività lavorativa prestata dalla GL in favo- re del marito sin dal 1959, del diritto ad un corri- 2 spettivo, pari al 40% del ricavato netto dell'azienda Jolly di Portofino;
b) che, in ipotesi di prosecuzione dell'attività, sarebbe tra esse sorta un'associazione in partecipazione "netta di eventuali impegni pregres- si", ed essendosi poi effettivamente verificata la pro- secuzione dell'attività, si era realizzata un'associazione in partecipazione a tempo indetermina- to, in cui la GL aveva conferito il proprio cre- dito pari al valore del 40% dell'azienda al gennaio 1982, al netto dei debiti pregressi;
c) che in favore dell'associazione aveva prestato attività di lavoro su- bordinato, oggetto di domanda giudiziale in altra cau- sa;
d) che il CÀ aveva unilateralmente e senza giu- stificato motivo operato un recesso unilaterale il- dall'associazione in partecipazione, arbitrario ed legittimo. Concluse, chiedendo: 1) l'accertamento della costituzione tra parti di un'associazione in partecipa- zione per la gestione dell'azienda Jolly, con matura- zione del proprio diritto di credito pari al 40% del valore dell'azienda al 1° gennaio 1982 ed alla corre- sponsione di una quota degli utili di esercizio in pari misura per ciascun anno dal 1982 al 1988; 2) la risolu- zione del contratto di associazione in partecipazione per grave inadempimento del convenuto e la sua condanna al pagamento in favore della GL delle somme Corte di cassazionc est. V.Proto (r.n.17407 97). 3 suindicate, con gli accessori, ed al risarcimento del danno;
3) in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento del CÀ alle obbligazioni assun- te con la scrittura 1° gennaio 1982 e la sua condanna al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto ecce- pi la nullità o l'annullamento della scrittura già ri- chiamata, perché redatta in un periodo in cui il Brusa- cà era gravemente malato. In via subordinata e ricon- venzionale chiese la condanna dell'attrice alla rifu- per le quote di sua sione delle passività aziendali spettanza. A questa causa fu riunita altra causa promossa dal- la stessa GL contro il CÀ per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di lire 252 mi- - lioni, sulla base della stessa scrittura del 1982. Decidendo le due cause il Tribunale, con sentenza 3 dicembre 1992, dichiarò la scrittura 1° gennaio 1982 risolta per inadempienza del CÀ e rigettò tutte le altre domande. La Corte d'appello di Genova, adita in sede di im- pugnazione principale dalla GL e in via inciden- tale dal CÀ, espletata consulenza tecnica di uffi- cio, con sentenza 26 ottobre 1996, in accoglimento dell'appello incidentale accolse l'eccezione di annul- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 17407 97). 4 lamento, per incapacità naturale del Brusaca, degli im- pegni dallo stesso assunti con la scrittura del 1° gen- naio 1982 e del contratto da esso originato;
rigettò le domande proposte dalla GL e dichiarò assorbite le altre domande del CÀ. La Corte, premesso che la scrittura del 1° gennaio 1982 era qualificabile come contratto, osservò che sus- sistevano i requisiti per pronunciarne l'annullamento dell'art.428 (comma secondo) C.C., in quantoai sensi risultava provato, sulla base della relazione del c.t.u. e della documentazione acquisita agli atti pro- cessuali, che alla data della sottoscrizione il CÀ era incapace di intendere e di volere;
che, stante il obbligazioni per le prestazioni diriconoscimento di lavoro eseguite in costanza di convivenza more uxorio e matrimoniale, la vetustà dei debiti riconosciuti e l'elevata importanza economica degli stessi, l'atto aveva recato grave pregiudizio al CÀ; e, infine, che in relazione alle ammissioni dell'interessata ed all'assistenza da essa prestata al marito, la Cariglia era in malafede al momento in cui l'atto era stato po- sto in essere. Avverso questa sentenza la sig.ra IA PI Carni- glia ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Ha resistito con controricorso il sig. IO Corte di cassazione est V. Proto (r.n. 17407 97). 5 NI CÀ, e lo ha illustrato con memoria. Motivi della decisione Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 428, secondo comma, c. c. degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e vizi di moti- vazione. La ricorrente lamenta che la sentenza impugna- ta pronunciando l'annullamento, per incapacità natu- rale del CÀ, degli atti e degli impegni da lui as- sunti con la scrittura privata e, conseguentemente, del contratto da essa originato - si sia basata sui soli risultati della c.t.u. e non abbia considerato che nel corso del procedimento divorzile tra essi pendente, nel periodo dicembre 1981 e gennaio 1982 la GL e il CÀ si erano riconciliati;
non abbia valutato i ri- lievi svolti alla consulenza tecnica di ufficio dal consulente di parte;
e neppure che il CÀ era stato dimesso dalla clinica in cui era stato ricoverato in condizioni nettamente migliorate. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 428, secondo comma, c.c. degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e vizi di moti- vazione. La ricorrente, per un verso, lamenta che la sentenza impugnata riconoscendo l'esistenza del pre- giudizio nell'assunzione, da parte del CÀ, di ob- bligazioni senza fondamento giuridico non abbia con- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17407 97). 6 siderato che gli impegni formalizzati con la scrittura del 1982 si inserivano in un quadro coerente di obbli- gazioni assunte fin dal 1974, avendo il CÀ già prima prospettato alla GL una partecipazione agli utili derivanti dall'esercizio dell'attività del Jolly. Per altro verso, deduce che non sia stata forni- ta alcuna prova che la GL conoscesse lo stato di incapacità di intendere e di volere del CÀ, né siano state indicate le ragioni su cui è stato basato il convincimento del giudice. I motivi non hanno alcun fondamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il con- vincimento del giudice del merito sull'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto al momento in cui è stato posto in essere l'atto di cui si chiede l'annullamento a norma dell'art. 428 c.c., CO- stituisce apprezzamento di fatto che si sottrae a qual- siasi controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici. (Cass.25 ottobre 1997, n.10505 e Cass.15 giugno 1995, n.6756, ex plurimis). Nella specie, la Corte d'appello, premesso che era pacifica tra le parti la qualificazione come contratto della dichiarazione sottoscritta dal CÀ il 1° gen- naio 1982 e immediatamente accettata dalla GL, Corte di cassazione est. V. Proto (r.n. 17407 97). 7 ha stabilito che sussistevano le condizioni per il suo annullamento, a norma dell'art. 428 (comma secondo) C.C., risultando ampiamente provato che il CÀ, al momento della sottoscrizione della scrittura, era in stato di mente tale da escludere la sua capacità di in- tendere e di volere. Ha, infatti, accertato, alla stre- gua delle conclusioni del c.t.u., basate sull'esame di- retto del soggetto e sulla copiosa documentazione in atti (ricovero presso la clinica neurologica di Genova dal 30 novembre al 22 dicembre 1981 con la diagnosi sindrome depressiva e con l'annotazione di elementi at- tinenti ad un disturbo con aspetti di tipo cenestatico, ipocondriaco, di rovina, e di sradicamento;
ricovero presso la stessa clinica dal 5 aprile 1982 al 30 aprile 1982 con annotazioni attinenti ad una sintomatologia di tipo depressivo, subentrato ad un nuovo periodo di tipo euforico concretatosi dopo l'antecedente dimissione;
ricovero dal 22 giugno al 4 luglio 1982 con la regi- strazione del permanere del quadro depressivo successi- vamente alle dimissioni dell'aprile dello stesso anno e di un deterioramento delle condizioni fisiche del sog- getto;
ricovero dal 27 al 31 dicembre 1982, etc.), che il CÀ era affetto da psicosi maniaco-depressiva in fase di grave involuzione. E, valutando anche l'annotazione attinente alle dimissioni del CÀ Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 17407 97). 8 dalla clinica il 22 dicembre 1981 in condizioni "nettamente migliorate", ha concluso, in linea con la relazione del c.t.u., che tale miglioramento, conside- rato nel quadro complessivo, attestava semplicemente il venir meno dei sintomi derivanti da una intossicazione acuta da farmaci e non incideva sulla situazione accer- tata di malattia mentale del CÀ sia prima sia dopo il periodo considerato, che lo aveva reso incapace di intendere e di volere. In questo contesto non assume alcun significato né la mancata specifica considerazio- Q ne, da parte della Corte d'appello, dei rilievi del consulente tecnico di parte, implicitamente disattesi in quanto incompatibili con le argomentazioni accolte;
né l'addotta "conciliazione tra le parti" che si sareb- be realizzata nel procedimento di divorzio in corso tra le stesse, trattandosi di circostanza fattuale che non risulta allegata (e discussa) nelle fasi pregresse del giudizio e, comunque, per sè inidoneità a determinare una diversa soluzione della controversia. La Corte di merito ha poi considerato addirittura conclamato" il pregiudizio derivante al CÀ dalla "1 scrittura sottoscritta il 1° gennaio 1982, contenendo la scrittura stessa il riconoscimento di obbligazioni da prestazioni di lavoro di elevatissimo importo (pari a lire 250 milioni), espletate in costanza di convivenza Corte di cassazionc est. V.Proto (r.n. 17407 97). 9 more uxorio e matrimoniale, rese benevolentiae causa, assai risalenti nel tempo ("da un minimo di sette anni ad un massimo di ventidue anni" dalla data dell'atto) e che non avevano trovato riconoscimento neanche in sede di separazione consensuale. Ha, infine, spiegato che la consapevolezza della GL in ordine alla incapacità di intendere e di volere del CÀ, emergeva sia dalle sue ammissioni in sede di comparizione delle parti davanti al pretore del lavoro nella causa da lei promossa, sia dall'atto di citazione del 16 febbraio 1988, sia dal fatto che la stessa aveva assistito il marito nella clinica neurolo- gica di Genova da 1° al 22 dicembre 1982 e lo aveva poi portato con sé per le feste natalizie, poco prima della sottoscrizione della scrittura. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati, in quanto la Corte d'appello ha correttamente argomen- tato il proprio convincimento sulla sussistenza delle condizioni per l'annullamento dell'accordo intervenuto tra le parti, e l'apprezzamento espresso si sottrae al sindacato di legittimità. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.17407 97). 10 te al pagamento delle spese del giudizio di le gittimi- tà, liquidate in complessive lire 5,088,100 pari ad 2698.30 di cui lire 5 milioni, pari ad euro euro 蜜 2.582,28, per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 17 dicembre 200 1, in Roma. Il Consigliere extensore Il Presidente Vincenzo Prot Giovanni Olla In unz Proin phy CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sezione Give Depositato in Carcelleria IL CANCEL 2.8 MAR. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE M 12 109T 129,11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 103_04_ 3099 ryolo il Iscritto a 456T Art. n. TOT. 160,10 Corte di cassazione est. V.Proto (c.n.17407 97). -