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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1546/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14137/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120507802000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso contro la cartella n. 09720240120507802000 emessa su iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, DP III di Roma, chiamata in causa, relativa ad una comunicazione di irregolarità per l'anno d'imposta 2020, riferita al credito d'imposta per canoni di locazione ex art. 28 del DL 34/2020.
La ricorrente eccepisce di aver presentato dichiarazione integrativa e poi chiesto assistenza al canale
CIVIS, ricevendo però la conferma della debenza delle somme contenute nella comunicazione di irregolarità.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la mancanza di dimostrazione dell'esistenza del contratto di locazione da cui scaturirebbe il credito, motivo per cui la ripresa viene confermata anche in sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Prescindendo dal fatto che, anche in punto di merito, la mancanza del contratto di locazione da cui scaturirebbe il relativo credito d'imposta, spettante in ragione della normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico da COVID 19, farebbe venir meno il diritto;
ma, nondimeno, dalla lettura del ricorso si evince una mera ricostruzione dell'iter seguito dalla contribuente, che avrebbe presentato istanza al CIVIS per ottenere lo sgravio delle somme: tuttavia, manca una qualsivoglia indicazione dei motivi di ricorso, ovvero delle ragioni per cui la pretesa sarebbe illegittima e anche la ricostruzione del merito è stata possibile soltanto leggendo le controdeduzioni.
Il ricorso manca perciò di uno dei suoi elementi essenziali, ovvero i motivi di ricorso, per cui, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 546/92, lo stesso è inammissibile.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00 onnicomprensivi.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14137/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240120507802000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso contro la cartella n. 09720240120507802000 emessa su iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate, DP III di Roma, chiamata in causa, relativa ad una comunicazione di irregolarità per l'anno d'imposta 2020, riferita al credito d'imposta per canoni di locazione ex art. 28 del DL 34/2020.
La ricorrente eccepisce di aver presentato dichiarazione integrativa e poi chiesto assistenza al canale
CIVIS, ricevendo però la conferma della debenza delle somme contenute nella comunicazione di irregolarità.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la mancanza di dimostrazione dell'esistenza del contratto di locazione da cui scaturirebbe il credito, motivo per cui la ripresa viene confermata anche in sede giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Prescindendo dal fatto che, anche in punto di merito, la mancanza del contratto di locazione da cui scaturirebbe il relativo credito d'imposta, spettante in ragione della normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico da COVID 19, farebbe venir meno il diritto;
ma, nondimeno, dalla lettura del ricorso si evince una mera ricostruzione dell'iter seguito dalla contribuente, che avrebbe presentato istanza al CIVIS per ottenere lo sgravio delle somme: tuttavia, manca una qualsivoglia indicazione dei motivi di ricorso, ovvero delle ragioni per cui la pretesa sarebbe illegittima e anche la ricostruzione del merito è stata possibile soltanto leggendo le controdeduzioni.
Il ricorso manca perciò di uno dei suoi elementi essenziali, ovvero i motivi di ricorso, per cui, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 546/92, lo stesso è inammissibile.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00 onnicomprensivi.