Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Il giudice di primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione ex art 469 cod. proc. pen. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2017, n. 28569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28569 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
: 2 8569-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 530/2017 STEFANO PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.24638/2016 FRANCESCA MORELLI EDUARDO DE GREGORIO -Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO ER nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/03/2016 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per чи ви RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Rovigo ha dichiarato nlp per prescrizione del reato di cui all'art 582 cp, compiuto a Luglio 2008, nei confronti dell'imputato e lo ha condannato alla refusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando l'errata applicazione dell'art 541 comma 1 cpp, poiché la condanna alle spese sostenute dalle parti civili consegue solo all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, che nella fattispecie non vi era stata;
ha evidenziato, inoltre, che la sentenza di questa Corte citata dal Giudice di pace era relativa ad un caso del tutto diverso, riguardante una pronuncia di applicazione di pena ex art 444 cpp, per la quale è prevista espressamente la condanna dell'imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile. In data 16 Febbraio ha depositato memoria la difesa della parte civile, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, citando giurisprudenza di questa Corte. All'odierna udienza il PG, drssa Filippi, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1.La sentenza è, infatti, errata - come dedotto nel primo motivo - nella parte in cui ha condannato l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, pur in assenza di una condanna agli effetti penali, e di un accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art 541 cpp, avendo dichiarato, ex art 469/1 cpp, la prescrizione dei reati prima dell'effettuazione del dibattimento. Invero,nel caso in esame non viene in rilievo la norma di cui all'art 578 cpp, che presuppone la condanna già intervenuta alle restituzioni o al risarcimento del danno in primo grado, come si desume chiaramente dal tenore testuale della disposizione e dal suo inserimento nel libro delle impugnazioni, situazione processuale che non è riscontrabile nella fattispecie, poiché il Giudice di pace ha rilevato, già nella fase predibattimentale del processo da celebrare innanzi a sé, la maturazione del termine prescrizionale. Diversamente la condanna alle spese è sempre fondata sul principio della soccombenza dell'imputato, in analogia a quanto disposto dall'art 92 срс. Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211191; Sez. 6, Sentenza n. 9081 del 21/02/2013 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 255054, con riferimento ai poteri del Giudice di appello. чи 1.1 Deve aggiungersi che la sentenza di questa Corte, Sez 2 nr 3186/2012 del 11.12.2012, di cui vi è uno stringatissimo cenno nella sentenza impugnata, ad apparente conforto della statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, è stata impropriamente citata nella fattispecie concreta, in quanto si riferisce al ben diverso caso di un processo risolto nella fase dell'udienza preliminare con sentenza di patteggiamento, epilogo processuale per il quale la normativa di riferimento - art 444/2 cpp - prevede espressamente che, in caso di costituzione di parte civile il Giudice non possa decidere sulla domanda risarcitoria ma l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che vi siano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. La peculiarità della disciplina dell'istituto del patteggiamento rende impensabile l'applicazione di tale speciale norma al di fuori dei casi previsti.
2. Anche la difesa della parte civile ha sostenuto la sua richiesta di rigetto del ricorso tramite il riferimento ad una diversa sentenza di questa Corte, secondo la quale nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza della parte civile. Sez. 6, Sentenza n. 24768 del 31/03/2016 Ud. (dep. 14/06/2016 )Rv. 267317. Tuttavia anche in questa caso la pronunzia è stata citata a sproposito, poiché dalla sua motivazione emerge che nella fattispecie concreta la declaratoria di prescrizione del reato era intervenuta dopo la condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno, essendo, pertanto, i Giudici dell'impugnazione, tenuti a pronunziarsi sulle statuizioni civili secondo la regola generale di cui all'art 578 cpp, nella cui nozione rientrano anche le spese legali, ed avevano, a questo scopo, compiuto un congruo ed esaustivo apprezzamento circa la contestata fondatezza delle ragioni giustificative poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, giungendo in tal modo alla conferma delle disposizioni di natura civile.
2.1 Il caso oggetto del presente processo è diverso, poiché il giudice di pace ha dichiarato la prescrizione del reato ex art 469 cpp, cioè in fase predibattimentale, come emerge dagli atti allegati al ricorso, il cui contenuto non è stato contestato sul punto dalla memoria di parte civile. Si tratta di una procedura di carattere eccezionale, che presuppone la non opposizione di entrambe le parti, che devono essere messe in condizione di interloquire, e finalizzata esclusivamente ai casi di improcedibilità o di estinzione del reato, restandone escluse le ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto, estraneità dell'imputato, irrilevanza penale, per accertare le 2 で んEinherи quali il Giudice ha necessità di un giudizio in senso proprio, caratterizzato dal contraddittorio delle parti sul merito dell'accusa e, quindi, di una cognizione piena degli atti. Ex multis Sez. 3 sent.6657 del 18.2.10 (cc 13.1.2010) rv 220555. 2.2 La natura della procedura ex art 469 cpp, caratterizzata da una mera delibazione degli atti processuali da parte del Giudice, la cui finalità è esclusivamente quella di verificare la presenza di cause di improseguibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, è incompatibile con la pronunzia sulle statuizioni civili, ivi comprese le spese legali, che, come appena annotato, presuppone un accertamento sul merito della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, pur in presenza di cause di estinzione del reato. Alla luce dei principi e delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia di condanna alle spese in favore delle parti civili.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civili, che elimina. Deciso il 23.2.2017 Il consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio dr Stefano Palla тама Ede DEPOSITATA IN CANCELLENA addl 08 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 3