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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 51171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51171 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: UN DI BARI nei confronti di: UN RA con l'ordinanza del 14/02/2023 del UN di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Matera;
udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 51171 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 30 novembre 2022 PP AN si rivolgeva al Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso, nei suoi confronti, in data 7 novembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. Il Giudice adito, con ordinanza resa in data 7 dicembre 2022, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Bari, cui trasmetteva gli atti sul rilievo che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile fosse quella emessa da tale ufficio giudiziario. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14 febbraio 2023, si dichiarava, a sua volta, incompetente, in ragione del fatto che la decisione da ultima divenuta irrevocabile (in data 31 maggio 2019) non aveva contenuto di condanna, ma di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; osservava, inoltre, il giudice barese che l'iscrizione di siffatto provvedimento nel certificato del casellario giudiziale aveva il limitato fine di dare contezza di un precedente potenzialmente ostativo ad altra successiva pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., il che, tuttavia, non consentiva di equiparare il provvedimento medesimo a una decisione di condanna. Rimetteva, quindi, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. 2. Il Procuratore generale della sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Matera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte. 2. Ciò premesso, si rileva che il tema - decisivo per la soluzione del conflitto - della determinazione della competenza nell'ipotesi di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, l'ultimo dei quali (per data di irrevocabilità) sia costituii:o da una sentenza di proscioglimento, è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che, secondo l'indirizzo consolidatosi negli ultimi anni, ha stabilito che tale sentenza può essere equiparata a quella di condanna, e radicare, dunque, la competenza in capo al giudice che l'ha emessa, a condizione che essa «comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel caselíario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491). La pronunzia ora richiamata muove dal rilievo, desunto da precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 26120:3; Sez. 1, n. 21688 dein/5/2009, Confl. 2 comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. Di Nisio, Rv. 212962), che l'art. 665 cod. proc. pen. non fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d'esecuzione, in tutti i casi in cui da esso possano conseguire questioni controverse rilevanti in executivis. Tale indirizzo, che qui va ribadito, assegna, dunque, rilevanza, oltre che alle condanne, ai provvedimenti, anche di proscioglimento, che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, indifferente apparendo, per contro, la loro effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le une e gli altri in vista della determinazione del giudice competente per l'esecuzione. Tanto vale, ad esempio, per le sentenze che, nel prosciogliere l'imputato, gli abbiano applicato una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), delle quali è espressamente previsto l'inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché per quelle - quantunque non figuranti in casellario - che, contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, almeno in astratto, idonee ad attivare il relativo incidente, quali sono, tra le altre, quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate. Viceversa, sono da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti. 3. Ciò posto, procedendo nel solco del richiamato indirizzo, cui va data continuità, deve escludersi la rilevanza, ai fini considerati, della sentenza dichiarativa della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a dispetto del fatto che la legge (art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312, nel testo modificato dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28) ne preveda l'iscrizione nel casellario giudiziale. Se, invero, dalle sentenze di proscioglimento che applicano una misura di sicurezza possono senz'altro sorgere questioni rilevanti in sede esecutiva, diversamente è a dirsi per le decisioni determinate dalla particolare tenuità del fatto che, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., hanno effetto di giudicato - quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - esclusivamente nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale (Sez. 1, n. 27379 del 4/6/2021, Confl. comp. in proc. Paglialonga, n. m.). 4. Una volta acclarato che la sentenza resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non appartiene al novero di quelle che, seppure di proscioglimento, possono assumere rilevanza 3 Il Presidente nella fase esecutiva, deve coerentemente inferirsi che quella emessa, nei confronti di AN, dal Tribunale di Bari non sia idonea ad incidere, q uantun q ue ne sia prevista l'iscrizione nel casellario g iudiziale, sulla determinazione della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. perché non contenente statuizioni suscettibili di produrre effetti in tale contesto. 5. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Matera, q uale g iudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 6 settembre 2016), al q uale vanno, conseg uentemente, trasmessi g li atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Matera, cui dispone trasmettersi g li atti. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Matera;
udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 51171 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 30 novembre 2022 PP AN si rivolgeva al Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso, nei suoi confronti, in data 7 novembre 2022 dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. Il Giudice adito, con ordinanza resa in data 7 dicembre 2022, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Bari, cui trasmetteva gli atti sul rilievo che l'ultima sentenza ad essere divenuta irrevocabile fosse quella emessa da tale ufficio giudiziario. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 14 febbraio 2023, si dichiarava, a sua volta, incompetente, in ragione del fatto che la decisione da ultima divenuta irrevocabile (in data 31 maggio 2019) non aveva contenuto di condanna, ma di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; osservava, inoltre, il giudice barese che l'iscrizione di siffatto provvedimento nel certificato del casellario giudiziale aveva il limitato fine di dare contezza di un precedente potenzialmente ostativo ad altra successiva pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., il che, tuttavia, non consentiva di equiparare il provvedimento medesimo a una decisione di condanna. Rimetteva, quindi, gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. 2. Il Procuratore generale della sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Matera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza formulata dal condannato consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte. 2. Ciò premesso, si rileva che il tema - decisivo per la soluzione del conflitto - della determinazione della competenza nell'ipotesi di esecuzione di provvedimenti emessi da giudici diversi, l'ultimo dei quali (per data di irrevocabilità) sia costituii:o da una sentenza di proscioglimento, è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che, secondo l'indirizzo consolidatosi negli ultimi anni, ha stabilito che tale sentenza può essere equiparata a quella di condanna, e radicare, dunque, la competenza in capo al giudice che l'ha emessa, a condizione che essa «comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel caselíario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 9547 del 15/1/2018, Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491). La pronunzia ora richiamata muove dal rilievo, desunto da precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 26120:3; Sez. 1, n. 21688 dein/5/2009, Confl. 2 comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. Di Nisio, Rv. 212962), che l'art. 665 cod. proc. pen. non fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma a qualsivoglia provvedimento suscettibile di determinare un incidente d'esecuzione, in tutti i casi in cui da esso possano conseguire questioni controverse rilevanti in executivis. Tale indirizzo, che qui va ribadito, assegna, dunque, rilevanza, oltre che alle condanne, ai provvedimenti, anche di proscioglimento, che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, indifferente apparendo, per contro, la loro effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le une e gli altri in vista della determinazione del giudice competente per l'esecuzione. Tanto vale, ad esempio, per le sentenze che, nel prosciogliere l'imputato, gli abbiano applicato una misura di sicurezza, anche se solo di natura patrimoniale (confisca), delle quali è espressamente previsto l'inserimento nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché per quelle - quantunque non figuranti in casellario - che, contenendo geneticamente statuizioni capaci di impegnare il giudice dell'esecuzione, si presentino, almeno in astratto, idonee ad attivare il relativo incidente, quali sono, tra le altre, quelle che dichiarino la falsità di documenti o dispongano sulla restituzione delle cose sequestrate. Viceversa, sono da escludere i proscioglimenti di altro segno, il cui rilievo in executivis (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) è meramente ipotetico e virtuale, e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti. 3. Ciò posto, procedendo nel solco del richiamato indirizzo, cui va data continuità, deve escludersi la rilevanza, ai fini considerati, della sentenza dichiarativa della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., a dispetto del fatto che la legge (art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312, nel testo modificato dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28) ne preveda l'iscrizione nel casellario giudiziale. Se, invero, dalle sentenze di proscioglimento che applicano una misura di sicurezza possono senz'altro sorgere questioni rilevanti in sede esecutiva, diversamente è a dirsi per le decisioni determinate dalla particolare tenuità del fatto che, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., hanno effetto di giudicato - quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - esclusivamente nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale (Sez. 1, n. 27379 del 4/6/2021, Confl. comp. in proc. Paglialonga, n. m.). 4. Una volta acclarato che la sentenza resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non appartiene al novero di quelle che, seppure di proscioglimento, possono assumere rilevanza 3 Il Presidente nella fase esecutiva, deve coerentemente inferirsi che quella emessa, nei confronti di AN, dal Tribunale di Bari non sia idonea ad incidere, q uantun q ue ne sia prevista l'iscrizione nel casellario g iudiziale, sulla determinazione della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. perché non contenente statuizioni suscettibili di produrre effetti in tale contesto. 5. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Matera, q uale g iudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 6 settembre 2016), al q uale vanno, conseg uentemente, trasmessi g li atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Matera, cui dispone trasmettersi g li atti. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore