CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39951 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da EA RI - Presidente - Sent. n. 1601 sez. UC IA UP – 27/11/2025 HE VI SS TT IM LA -Relatore- R.G.N. 29117/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: EG LU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SS TT;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39951 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/11/2025 1. La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 7 marzo 2025, in parziale riforma della decisione resa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Vasto, appellata dall’imputato LU Lategano, riqualificava il fatto di cui al capo 1, lett. d, nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 640, primo comma, cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen. All’esito di tale qualificazione, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela anche in relazione al reato contestato al capo 1), lett. i). Per le residue imputazioni, la Corte d’appello rideterminava la pena nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa;
riduceva la durata della accessoria in corrispondenza con quella detentiva;
riduceva inoltre l’importo oggetto di confisca ad euro 1.024,00 e la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore della parte civile ad euro 9.500,00. La sentenza impugnata veniva confermata nel resto, e l’imputato era altresì condannato a rifondere alla parte civile le spese di patrocinio del grado d’appello, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge. 2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 168- cod. pen., nonché vizio di motivazione art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione con cui la Corte d’appello ha respinto la richiesta di rimessione in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento, con messa alla prova. Il ricorrente sostiene che, a seguito della riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata, reato ricompreso tra quelli indicati dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., aveva diritto ad accedere alla richiesta di messa alla prova. Il ricorrente censura, pertanto, la motivazione adottata dalla Corte territoriale, fondata sulla relazione dell’UEPE, ritenendola manifestamente illogica, poiché basata su elementi che, a suo avviso, non integrano un affidabile giudizio negativo circa la capacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni e di astenersi dal commettere ulteriori reati. La difesa imputa alla Corte d’appello di avere svolto una valutazione , condizionata dall’esito del giudizio di merito, in violazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163, primo comma, cod. pen., nonché omessa motivazione (difetto del tratto grafico), non avendo la Corte territoriale provveduto d’ufficio alla sospensione condizionale della pena, nonostante la sanzione detentiva irrogata fosse inferiore a due anni di reclusione e l’imputato incensurato. Il ricorrente rappresenta di avere espressamente richiesto il beneficio con i motivi di appello e lamenta che la sentenza impugnata non espone alcuna ragione idonea a giustificarne il diniego, sicché la motivazione risulterebbe mancante o meramente apparente. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente contesta il diniego della richiesta rimessione in termini per la presentazione dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168- cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione adottata dalla Corte d’appello. 1.2. La censura non coglie tuttavia nel segno. È anzitutto corretto, come osservato dal giudice di merito, che, a sèguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di truffa aggravata rientra tra quelli per i quali l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. consente l’accesso alla messa alla prova. Ciò nondimeno, la concessione del beneficio presuppone non solo la presentazione di un programma di trattamento idoneo, ma soprattutto una prognosi favorevole circa la capacità dell’imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati. La Corte d’appello si è attenuta a tali principi, fondando il proprio giudizio negativo su elementi puntuali e coerenti desunti dalla relazione dell’UEPE di Pescara. Da essa emergeva che l’imputato non riconosceva le condotte antigiuridiche a lui contestate e non mostrava alcuna significativa consapevolezza del disvalore dei fatti, né segni di resipiscenza o di evoluzione critica rispetto ai comportamenti illeciti tenuti. La stessa relazione evidenziava un atteggiamento improntato a sicurezza e scarsa capacità di revisione personale del vissuto problematico, tale da rendere necessario un percorso più profondo di rielaborazione e da escludere, allo stato, una prognosi favorevole di futura astensione dal reato. Si tratta di una motivazione fondata su elementi concreti e pertinenti, immune dai vizi logici denunciati. Nessun rilievo può allora assumere la diversa lettura proposta dal ricorrente, che si limita a contrapporre una propria valutazione alternativa dell’accesso alla , non consentita in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. 2.1. Dalla lettura dei motivi di appello, non risulta che l’imputato abbia chiesto, in caso di rideterminazione della pena, anche la sospensione condizionale della stessa. Peraltro, la Corte d’appello poteva d’ufficio provvedere in tal senso ai sensi del comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen. Sull’ammissibilità del motivo che denunci l’omessa motivazione del rigetto implicito, tuttavia, si è pronunciata questa Corte nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01), che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito”. Dalla lettura degli atti trasmessi non risulta che l’imputato abbia fatto richiesta del beneficio, né con i motivi di gravame, né con memorie prodotte in grado di appello, tanto meno con le conclusioni rassegnate nel merito, il che rende evidentemente inammissibile il motivo di ricorso. 2.2. In ogni caso, la motivazione spesa dalla Corte d’appello per negare accesso alla messa alla prova contiene in sé (trattandosi di una valutazione che investe una prognosi di più ampio raggio) le ragioni embrionali della carenza di presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il che consente di ritenere argomentato, ancorché con riferimento ad altro punto della decisione, il diniego implicito (in argomento, v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakkaey, Rv. 284096-01). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente SS TT EA RI
udita la relazione svolta dal Consigliere SS TT;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39951 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/11/2025 1. La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 7 marzo 2025, in parziale riforma della decisione resa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Vasto, appellata dall’imputato LU Lategano, riqualificava il fatto di cui al capo 1, lett. d, nell’ipotesi di reato prevista dall’art. 640, primo comma, cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen. All’esito di tale qualificazione, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela anche in relazione al reato contestato al capo 1), lett. i). Per le residue imputazioni, la Corte d’appello rideterminava la pena nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa;
riduceva la durata della accessoria in corrispondenza con quella detentiva;
riduceva inoltre l’importo oggetto di confisca ad euro 1.024,00 e la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore della parte civile ad euro 9.500,00. La sentenza impugnata veniva confermata nel resto, e l’imputato era altresì condannato a rifondere alla parte civile le spese di patrocinio del grado d’appello, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge. 2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 168- cod. pen., nonché vizio di motivazione art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione con cui la Corte d’appello ha respinto la richiesta di rimessione in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento, con messa alla prova. Il ricorrente sostiene che, a seguito della riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata, reato ricompreso tra quelli indicati dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., aveva diritto ad accedere alla richiesta di messa alla prova. Il ricorrente censura, pertanto, la motivazione adottata dalla Corte territoriale, fondata sulla relazione dell’UEPE, ritenendola manifestamente illogica, poiché basata su elementi che, a suo avviso, non integrano un affidabile giudizio negativo circa la capacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni e di astenersi dal commettere ulteriori reati. La difesa imputa alla Corte d’appello di avere svolto una valutazione , condizionata dall’esito del giudizio di merito, in violazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163, primo comma, cod. pen., nonché omessa motivazione (difetto del tratto grafico), non avendo la Corte territoriale provveduto d’ufficio alla sospensione condizionale della pena, nonostante la sanzione detentiva irrogata fosse inferiore a due anni di reclusione e l’imputato incensurato. Il ricorrente rappresenta di avere espressamente richiesto il beneficio con i motivi di appello e lamenta che la sentenza impugnata non espone alcuna ragione idonea a giustificarne il diniego, sicché la motivazione risulterebbe mancante o meramente apparente. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente contesta il diniego della richiesta rimessione in termini per la presentazione dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168- cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione adottata dalla Corte d’appello. 1.2. La censura non coglie tuttavia nel segno. È anzitutto corretto, come osservato dal giudice di merito, che, a sèguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di truffa aggravata rientra tra quelli per i quali l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. consente l’accesso alla messa alla prova. Ciò nondimeno, la concessione del beneficio presuppone non solo la presentazione di un programma di trattamento idoneo, ma soprattutto una prognosi favorevole circa la capacità dell’imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati. La Corte d’appello si è attenuta a tali principi, fondando il proprio giudizio negativo su elementi puntuali e coerenti desunti dalla relazione dell’UEPE di Pescara. Da essa emergeva che l’imputato non riconosceva le condotte antigiuridiche a lui contestate e non mostrava alcuna significativa consapevolezza del disvalore dei fatti, né segni di resipiscenza o di evoluzione critica rispetto ai comportamenti illeciti tenuti. La stessa relazione evidenziava un atteggiamento improntato a sicurezza e scarsa capacità di revisione personale del vissuto problematico, tale da rendere necessario un percorso più profondo di rielaborazione e da escludere, allo stato, una prognosi favorevole di futura astensione dal reato. Si tratta di una motivazione fondata su elementi concreti e pertinenti, immune dai vizi logici denunciati. Nessun rilievo può allora assumere la diversa lettura proposta dal ricorrente, che si limita a contrapporre una propria valutazione alternativa dell’accesso alla , non consentita in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. 2.1. Dalla lettura dei motivi di appello, non risulta che l’imputato abbia chiesto, in caso di rideterminazione della pena, anche la sospensione condizionale della stessa. Peraltro, la Corte d’appello poteva d’ufficio provvedere in tal senso ai sensi del comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen. Sull’ammissibilità del motivo che denunci l’omessa motivazione del rigetto implicito, tuttavia, si è pronunciata questa Corte nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01), che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito”. Dalla lettura degli atti trasmessi non risulta che l’imputato abbia fatto richiesta del beneficio, né con i motivi di gravame, né con memorie prodotte in grado di appello, tanto meno con le conclusioni rassegnate nel merito, il che rende evidentemente inammissibile il motivo di ricorso. 2.2. In ogni caso, la motivazione spesa dalla Corte d’appello per negare accesso alla messa alla prova contiene in sé (trattandosi di una valutazione che investe una prognosi di più ampio raggio) le ragioni embrionali della carenza di presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il che consente di ritenere argomentato, ancorché con riferimento ad altro punto della decisione, il diniego implicito (in argomento, v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakkaey, Rv. 284096-01). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2025. Il Consigliere est. Il Presidente SS TT EA RI