Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52034
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato assolvendolo dal reato concorrente di ricettazione attenuata, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella irrogata in primo grado, da un lato, eliminando l'aumento inflitto dal primo giudice a titolo di continuazione sul reato concorrente e, dall'altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata, non rilevando in senso contrario la equivalenza affermata dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento tra la detta recidiva e l'attenuante del danno di speciale tenuità relativa al reato per cui è intervenuta assoluzione in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52034
    Data del deposito : 6 novembre 2014

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