Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato assolvendolo dal reato concorrente di ricettazione attenuata, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella irrogata in primo grado, da un lato, eliminando l'aumento inflitto dal primo giudice a titolo di continuazione sul reato concorrente e, dall'altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata, non rilevando in senso contrario la equivalenza affermata dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento tra la detta recidiva e l'attenuante del danno di speciale tenuità relativa al reato per cui è intervenuta assoluzione in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52034 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3139
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 12811/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TE, n. 31/12/1971 a TORINO;
avverso la sentenza della Corte d'appello di NAPOLI in data 29/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani P., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alla recidiva, e dichiararsi inammissibile il ricorso, nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. LL TE ha proposto ricorso mediante il proprio difensore di fiducia - cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello di NAPOLI, emessa in data 29/04/2013, depositata in data 21/05/2013, con cui, in parziale riforma della sentenza del tribunale di NAPOLI del 12/10/2008, questi veniva assolto per insussistenza del fatto dal reato di ricettazione (capo b) dell'originaria imputazione), con conseguente rideterminazione della pena inflitta per il solo reato di cui al capo a), nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 4.303,34 di multa;
giova, a tal fine precisare, che il reato per cui è residuata l'affermazione di responsabilità è quello previsto e punito dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), allo LL TE contestato per aver, a fini di lucro, detenuto per la vendita 111 DVD riproducenti films e n. 209 DVD per Playstation 2, abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE (fatto contestato come accertato in data 28 gennaio 2006).
2. Con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia - procuratore speciale cassazionista, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 c.p., n. 4.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello, pur emettendo sentenza assolutoria per il reato di ricettazione, hanno tuttavia negato al ricorrente il riconoscimento dell'attenuante comune del danno lieve sulla base del numero elevato di DVD illecitamente riprodotti;
tale affermazione, osserva il ricorrente, si pone in contraddizione con quanto invece ritenuto dal primo giudice, il quale, nel condannare il ricorrente anche per il reato di ricettazione, aveva ritenuto di poter inquadrare il fatto nell'ipotesi dell'art. 648 c.p., comma 2, sia in relazione alla tenuità del danno arrecato alle parti che per la non gravità del fatto;
tale diniego, in definitiva, avrebbe determinato una sorta di reformatio in peius in quanto i giudici di appello avrebbero stravolto i connotati della vicenda processuale ritenendola grave, dunque ostativa ai fini del riconoscimento della predetta attenuante.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 99 c.p., comma 4.
In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di motivare sui motivi aggiunti di appello depositati nell'interesse del ricorrente con cui veniva chiesta l'esclusione della recidiva;
plurimi elementi, del resto, avrebbero militato nel senso dell'esclusione dell'aggravante, con conseguente diritto ad una congrua riduzione della pena finale.
2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 c.p., art. 99 c.p., comma 4 e art. 133 c.p.. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero irrogato al ricorrente una pena illegale, atteso che il primo giudice aveva ritenuto di riconoscere le attenuanti equivalenti alla recidiva;
la Corte territoriale, nel determinare la pena tenendo conto solo del reato sub a), non avrebbe potuto aumentarla per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
4. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato le ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4; in particolare, i giudici campani hanno puntualizzato come le ragioni che determinarono il primo giudice al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, non inducono ad una positiva valutazione;
più
nello specifico, hanno osservato che il valore non particolarmente ingente dei supporti e, correlativamente, del danno cagionato, preclude al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ciò in quanto, si legge nell'impugnata sentenza, se è vero che detta circostanza è in astratto configurabile anche con riferimento al delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, la stessa è tuttavia stata ritenuta incompatibile dalla giurisprudenza di questa Corte con la fattispecie contestata al ricorrente (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), che contempla una pena più grave quando il numero dei supporti abusivamente duplicati e/o detenuti per il commercio sia superiore alle 50 unità.
Trattasi di motivazione assolutamente immune da vizi logici e corretta in diritto, avendo fatto i giudici di appello coerente applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale o del lucro di speciale tenuità è incompatibile con la fattispecie di reato prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), ivi contemplandosi infatti una pena più grave quando il numero dei supporti abusivamente detenuti per il commercio è superiore alle cinquanta unità (Sez. 3, n. 9688 del 24/02/2011 - dep. 10/03/2011, Cheikouna, Rv. 249650).
5. Anche il secondo motivo si appalesa infondato.
Ed infatti, se è ben vero che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano1, Rv. 251690), è altrettanto vero che, dal percorso logico-argomentativo dell'impugnata sentenza, emerge inequivocabilmente che i giudici di appello hanno implicitamente inteso rigettare la richiesta di esclusione della recidiva contestata. Si legge, in particolare, nella motivazione come correttamente il primo giudice avesse ritenuto la rilevanza della recidiva contestata, in quanto le plurime, omogenee e temporalmente prossime condanne, attestative di specifica ed elevata compulsione criminosa, concorrevano nell'assegnare al fatto indubbia rilevanza dimostrativa di persistenza di stimoli criminogeni, di specifica inclinazione delinquenziale e di concreta pericolosità sociale, tali da giustificare ed anzi imporre l'aggravamento della pena.
Deve, dunque, ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (v., da ultimo: Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013 - dep. 15/01/2014, Cento e altri, Rv. 259643).
6. Parimenti infondato, infine, è il terzo motivo.
Ed infatti, i giudici della Corte d'appello hanno puntualmente chiarito le ragioni del mancato giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra la recidiva e l'attenuante; si precisa invero nella sentenza che, essendo venuta meno, a seguito dell'intervenuta assoluzione dal delitto di ricettazione, la riconosciuta attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, riacquistava attualità la rilevanza sanzionatoria della recidiva, attesa la non neutralizzabilità della stessa con attenuanti di qualsivoglia natura, fornendo adeguata argomentazione al riguardo sia per l'impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche che l'attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius risulta dunque esservi stata nel caso in esame, atteso che, come già in precedenza chiarito da questa Corte, il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio "corrispondentemente", figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 15961 del 13/02/2004 - dep. 05/04/2004, Cavallese, Rv. 227920). Dev'essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
"Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato assolvendolo dal reato concorrente di ricettazione "attenuata", provveda a rideterminare la pena in misura inferiore, eliminando da un lato l'aumento inflitto dal primo giudice a titolo di continuazione sul reato concorrente ed aumentando, dall'altro, la pena medesima per la recidiva, non rilevando in senso contrario la circostanza che il primo giudice avesse espresso un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra la contestata recidiva e l'attenuante del danno di speciale tenuità relativa al reato per cui è intervenuta assoluzione in appello".
6. Il ricorso dev'essere, complessivamente, rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
7. Solo per completezza deve rilevarsi che il reato in questione, attesa la contestata recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, si prescriverà in data 28 gennaio 2016.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014