Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il Gip, dopo avere disposto l'archiviazione, ordini, relativamente al medesimo fatto, la formazione di un autonomo fascicolo per la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti. (In motivazione la Corte ha anche precisato, tuttavia, che la fissazione di un termine temporale per il compimento delle stesse, in quanto illegittima, deve considerarsi "tamquam non esset", non versandosi in ipotesi di prosecuzione di indagini già avviate in precedenza nei confronti di ignoti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 45711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45711 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 04/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1883
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3245/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
1) RR IS N. IL 12/12/1971 C/;
avverso l'ordinanza n. 6034/2009 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 11/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG annullare il decreto impugnato e restituire gli atti al Tribunale di Lecce.
OSSERVA
Il procuratore della Repubblica di Lecce propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 11 novembre 2009 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della medesima città, decidendo sull'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del procedimento a carico di TI TI per il reato di cui agli artt. 56-640 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'unico indagato e la creazione di autonomo fascicolo a carico di ignoti per la prosecuzione delle ulteriori indagini indicate da espletarsi nel termine di 90 giorni, sostenendo trattarsi di atto abnorme.
In particolare il gip, dopo avere concluso per l'assoluta estraneità dell'odierno indagato alla vicenda, evidenziava che sulla stessa potevano essere svolte ulteriori indagini identificando il trasportatore dal numero di targa del rimorchio così come indicato nel riquadro 16 della fattura - bolla di accompagnamento. Nell'interesse dell'indagato è stata presentata memoria difensiva nella quale, citando l'orientamento espresso dalle sezioni unite della sentenza del 31 maggio 2005 numero 22909, Minervini, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso escludendo nella specie si possa parlare di atto abnorme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato non può essere ritenuto abnorme e, di conseguenza, il ricorso s0 appalesa inammissibile. Il PM ricorrente si duole del fatto che il gip, dopo avere archiviato la posizione dell'indagato, abbia formulato richiesta di iscrizione di un nuovo fascicolo per proseguire le indagini a carico di ignoti, dando il termine di 90 giorni.
Fa rilevare, infatti, che il provvedimento del gip appare esorbitante rispetto ai poteri allo stesso riconosciuti dagli articoli 408, 409 e 415, nel momento in cui viene al contempo emessa ordinanza di archiviazione a carico dell'unico indagato ed impartito al pm di aprire un nuovo fascicolo a carico di ignoti, risultando consentito, ai sensi dell'art. 415 c.p., comma 2, l'apertura di un nuovo fascicolo - rectius l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - solo di persona già individuata.
Al riguardo si deve in premessa rilevare che il GIP ha pacificamente limitato il suo sindacato alla verifica degli elementi di accusa limitatamente all'ipotesi di reato indicata dal PM, senza formulare alcuna richiesta di procedere coattivamente nei confronti di soggetti non indagati ma limitandosi a sollecitare la prosecuzione delle indagini per individuare gli autori del reato in ordine al fatto sottoposto al suo esame.
Ciò posto ritiene anzitutto il Collegio che la disposizione con cui il GIP sollecita la prosecuzione delle indagini, sia pure nei confronti di persone non ancora individuate, non esula dai poteri attribuiti a quest'ultimo dalla legge in quanto al GIP il codice di rito attribuisce, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte, poteri di controllo sull'intera notitia criminis (SU n. 22909 del 31/05/2005 Rv. 231162). L'apertura di un nuovo fascicolo nei confronti di ignoti non trova poi alcuna controindicazione nell'art. 415 c.p.p. che evidentemente regola unicamente i procedimenti iscritti già in origine come ignoti.
E non è questo il caso di specie in cui il fascicolo era rubricato come a carico di persona nota.
Piuttosto, partendo dal presupposto dell'apertura di un nuovo fascicolo a carico di ignoti e, quindi, dalla necessità di avviare indagini nei confronti di soggetti in precedenza estranei all'attività istruttoria, non si giustifica la limitazione del termine di indagine a 90 giorni.
Vero è che, anche recentemente, la Corte ha affermato che non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il G.i.p. autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406 cod. proc. pen., comma 2 - "bis", è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415 cod. proc. pen., comma 3, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti. (Sez. 6, n. 22509 del 24/05/2011 Rv. 250501) ma ciò vale appunto solo per il caso di prosecuzione delle indagini già avviate nei confronti di persone non identificate.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe a restringere in maniera del tutto ingiustificata il termine delle indagini che - giova ribadire - fino a quel momento risultano indirizzate nei confronti di altri soggetti.
L'apposizione del termine non può tuttavia comportare l'abnormità del provvedimento impugnato poiché in quanto contrastante con la disposizione dell'art. 415 c.p.p. di esso non dovrà semplicemente tenersi alcun conto.
Pertanto non è ravvisabile l'abnormità dell'atto ne' sotto il profilo strutturale ne' sotto quello funzionale.
La prosecuzione delle indagini sull'episodio mediante l'apertura di un nuovo fascicolo a carico di ignoti non contrasta infatti con alcuna disposizione di legge, ne' comporta alcuna stasi del procedimento imprevista.
Di qui l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a provvedimento non impugnabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011