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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13439/2025 Verbale dell'udienza del 16/12/2025 Per l'appellante è presente, per delega dell'avv. Giovanni Porco, l'avv. Francesca Spinosa. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Spinosa si riporta ai motivi dell'atto di appello e ribadisce le eccezioni sia di difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia per i crediti di natura tributaria nonché le eccezioni di incompetenza del Giudice di Pace di Capri in favore del Giudice di Pace di Pesaro ovvero del Giudice di Pace di Napoli. L'avv. Spinosa chiede che la causa sia trattenuta a sentenza. Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia di Consorzio per la Controparte_1 bonifica della Capitanata, ritualmente citati e non comparsi, assenti i procuratori, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13439 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione “recuperatoria” a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Porco, presso il cui studio elett.te domicilia in Piane Crati (CS) alla via Rizzuso n. 3 APPELLANTE E c.f. in persona del p.t., dom.to per la Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro APPELLATO pagina 1 di 5 NONCHE'
, C.F: , CONSORZIO PER LA BONIFICA Controparte_1 C.F._1
DELLA CAPITANATA – c.f. P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 4.06.2024, la sig.ra impugnò l'intimazione di pagamento n. CP_1
07120249018995954000, limitatamente alle cartelle nn. 07120180067992316000 e 07120210001879567000, per un importo di € 743,63, inerenti al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada relative all'anno 2016 elevate dal Controparte_2 ed al mancato pagamento di oneri di bonifica. Deducendo l'omessa notifica di tali atti, eccepì, in sostanza, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, rassegnando le seguenti conclusioni “…sancire l'illegittimità, nullità e la inesistenza dell'esecuzione afferente l'impugnate cartelle esattoriali riportate nel corpo dell'atto, per intervenuta nullità delle stesse, attesa la mancata notifica dell'atto presupposto e per la prescrizione del credito presuntivamente vantato con le impugnate cartelle esattoriali”. Si costituì in giudizio l' , eccependo l'incompetenza per Parte_1 territorio del giudice di pace di Carpi in favore del giudice di pace di Napoli con riferimento alle somme afferenti al mancato pagamento del verbale di violazione al codice della strada elevato dalla Polizia Municipale di Napoli;
l'incompetenza per territorio in forza dell'art. 27, in favore del giudice di pace di Pesaro;
il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti vantati dal Consorzio di bonifica della Capitanata;
infine, l'esattore produsse tutti gli atti notificati rilevando che la prescrizione non si era in alcun caso concretizzata stante l'intervento del c.d. Decreto Cura Italia che sospendeva la prescrizione e la decadenza dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nella contumacia del e del Consorzio di Bonifica della Capitanata, il Controparte_2 giudice, con sentenza n. 288/2024, così decise: Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto dell' in persona del l.r.p.t. del in p.d.l.r.p.t. e della Parte_1 Controparte_2
Consorzio della Bonifica della Capitanata in persona d.l.r.p.t., a riscuotere il credito nei confronti di
contenuto nella intimazione n. 07120249018995954000 per le cartelle Controparte_1
07120180067992316.000 e n. 07120210001879567.000, per un importo di € 743,63. Annulla pertanto l'intimazione di pagamento nr07120249018995954000 contenenti le cartelle sopra indicate;
- Condanna, al pagamento in solido delle spese di giudizio l' in p.d.l.r.p.t., Parte_1 il in persona del l.r.p.t. e il Consorzio della Bonifica della Capitanata in persona del Controparte_2
l.r.p.t. in solido tra loro, che liquida in favore del ricorrente, avuto riguardo al valore effettivo della
pagina 2 di 5 controversia ed alla complessità della stessa ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in complessivi euro 500,0 per compenso professionale, nulla per le spese vive in quanto non risulta versato il C.U., oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15% con CPA e Iva come per legge. L'appellante ha proposto tempestiva impugnazione, sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contradditorio – omessa notifica ai litisconsorti necessari, 2) omissione/violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 38 c.p.c., 139 c.p.c., 72 bis del D.P.R n. 602/1973, 67 D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), 116 c.p.c. e 2697 c.c. Si è costituito il aderendo ai motivi di gravame. Controparte_2
L'appello è fondato. La sig.ra ha reagito avverso un'intimazione di pagamento notificata a maggio 2024 CP_1
a mezzo di ricorso del giugno 2024. Viene, pertanto, in rilievo un'autentica opposizione esecutiva, trattandosi di atto preordinato all'esecuzione forzata, equiparabile al precetto. Sulla base del tenore dei motivi di opposizione e da quanto esposto nella sentenza gravata, la domanda va qualificata opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché tesa, pur previo esame della validità ed esistenza della notifica degli atti presupposti, a far accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti esattoriali. Sul primo motivo di appello, si osserva che il nel costituirsi nella sede Controparte_2 che ci occupa, non ha minimamente fatto riferimento ad un eventuale difetto di notifica dell'atto introduttivo nei propri confronti. Rimane, dunque, dubbio il difetto di integrità del contraddittorio che, in ogni caso, a parere dello scrivente avrebbe dovuto essere fatto valere dalle parti interessate a mezzo di appello incidentale. Ad ogni modo, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza determina il superamento di tale questione, in quanto ne deriva, comunque, il regresso al primo grado di giudizio. Va premesso che nessun rilievo può avere la mancata reiterazione dell'eccezione di incompetenza e l'indicazione di “tutti i fori applicabili al giudizio, in relazione ai criteri di collegamento di cui agli artt 19.- 20 cpc e segg”, come esposto dal primo giudice, in quanto tale indicazione è necessaria solo allorché vi sia l'eccezione di parte relativamente ai criteri di competenza per territorio derogabile. Di contro, laddove vi sia una competenza funzionale ed inderogabile, come nella specie, è sufficiente che la questione sia stata semplicemente eccepita o rilevata d'ufficio in prima udienza. Nella specie, il giudice ha errato nel ritenere sussistente la propria competenza. Come evidenziato dall'appellante la competenza spetta al giudice di pace di Pesaro, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
pagina 3 di 5 Tale eccezione è stata espressamente formulata nella comparsa depositata dall' nel CP_4 primo grado, ancorchè la stessa abbia prospettato pure la competenza del giudice Pt_1 di pace di Napoli, quale luogo della commessa violazione. Sebbene vi siano pronunce che riconoscano la competenza del giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 (Cass. 14328 del 24/05/2023), si ritiene che tale principio (come si ricava anche dalle vicende oggetto delle controversie decise dalla Suprema Corte) si attagli all'opposizione c.d. recuperatoria ed alle azioni di accertamento negativo propriamente intese (opposizione a iscrizione ipotecaria/ fermo amministrativo). Di contro, a fronte di opposizione ad atto esecutivo (cartella o intimazione) deve ritenersi che la competenza spetti per “materia” al giudice di pace ex art. 7 d.lgs. 150/2011 (tale dovendo intendersi la “materia” ex art. 615 c.p.c.) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica dell'atto esattoriale (Cass. 8704 del 15/04/2011: Il giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 cod. proc. civ., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata;
né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione). In conclusione, la competenza nel caso di specie spetta al giudice di pace di Pesaro (luogo di notifica della intimazione). Quanto al difetto di giurisdizione, parimenti va accolto il relativo motivo di gravame. Infatti, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 20476 del 21/07/2025). Ne consegue che spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (Cass. 26817 del 16/10/2024). Sul punto specifico dei contributi consortili, si richiama l'orientamento della S.C. secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come
pagina 4 di 5 sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti.. (Cass. 29805 del 18/11/2019). Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 288/2024 emessa dal giudice di pace di Capri, dichiara il difetto di competenza del primo giudice, in favore del giudice di pace di Pesaro, e il difetto di giurisdizione, per quanto attiene ai contributi di bonifica, in favore del giudice tributario,
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite del primo grado Controparte_1 di giudizio in favore dell' , che liquida in € 173,00, e delle Parte_1 competenze di lite del presente grado in favore in favore dell' e Controparte_5 del che liquida per ciascuna in € 232,00, il tutto oltre spese generali al Controparte_2
15%, iva e cpa se dovuti e spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Porco, presso il cui studio elett.te domicilia in Piane Crati (CS) alla via Rizzuso n. 3 APPELLANTE E c.f. in persona del p.t., dom.to per la Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di Mauro APPELLATO pagina 1 di 5 NONCHE'
, C.F: , CONSORZIO PER LA BONIFICA Controparte_1 C.F._1
DELLA CAPITANATA – c.f. P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 4.06.2024, la sig.ra impugnò l'intimazione di pagamento n. CP_1
07120249018995954000, limitatamente alle cartelle nn. 07120180067992316000 e 07120210001879567000, per un importo di € 743,63, inerenti al mancato pagamento di contravvenzioni al codice della strada relative all'anno 2016 elevate dal Controparte_2 ed al mancato pagamento di oneri di bonifica. Deducendo l'omessa notifica di tali atti, eccepì, in sostanza, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, rassegnando le seguenti conclusioni “…sancire l'illegittimità, nullità e la inesistenza dell'esecuzione afferente l'impugnate cartelle esattoriali riportate nel corpo dell'atto, per intervenuta nullità delle stesse, attesa la mancata notifica dell'atto presupposto e per la prescrizione del credito presuntivamente vantato con le impugnate cartelle esattoriali”. Si costituì in giudizio l' , eccependo l'incompetenza per Parte_1 territorio del giudice di pace di Carpi in favore del giudice di pace di Napoli con riferimento alle somme afferenti al mancato pagamento del verbale di violazione al codice della strada elevato dalla Polizia Municipale di Napoli;
l'incompetenza per territorio in forza dell'art. 27, in favore del giudice di pace di Pesaro;
il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti vantati dal Consorzio di bonifica della Capitanata;
infine, l'esattore produsse tutti gli atti notificati rilevando che la prescrizione non si era in alcun caso concretizzata stante l'intervento del c.d. Decreto Cura Italia che sospendeva la prescrizione e la decadenza dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nella contumacia del e del Consorzio di Bonifica della Capitanata, il Controparte_2 giudice, con sentenza n. 288/2024, così decise: Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto dell' in persona del l.r.p.t. del in p.d.l.r.p.t. e della Parte_1 Controparte_2
Consorzio della Bonifica della Capitanata in persona d.l.r.p.t., a riscuotere il credito nei confronti di
contenuto nella intimazione n. 07120249018995954000 per le cartelle Controparte_1
07120180067992316.000 e n. 07120210001879567.000, per un importo di € 743,63. Annulla pertanto l'intimazione di pagamento nr07120249018995954000 contenenti le cartelle sopra indicate;
- Condanna, al pagamento in solido delle spese di giudizio l' in p.d.l.r.p.t., Parte_1 il in persona del l.r.p.t. e il Consorzio della Bonifica della Capitanata in persona del Controparte_2
l.r.p.t. in solido tra loro, che liquida in favore del ricorrente, avuto riguardo al valore effettivo della
pagina 2 di 5 controversia ed alla complessità della stessa ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in complessivi euro 500,0 per compenso professionale, nulla per le spese vive in quanto non risulta versato il C.U., oltre il rimborso forfettario delle spese generali del 15% con CPA e Iva come per legge. L'appellante ha proposto tempestiva impugnazione, sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contradditorio – omessa notifica ai litisconsorti necessari, 2) omissione/violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 38 c.p.c., 139 c.p.c., 72 bis del D.P.R n. 602/1973, 67 D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), 116 c.p.c. e 2697 c.c. Si è costituito il aderendo ai motivi di gravame. Controparte_2
L'appello è fondato. La sig.ra ha reagito avverso un'intimazione di pagamento notificata a maggio 2024 CP_1
a mezzo di ricorso del giugno 2024. Viene, pertanto, in rilievo un'autentica opposizione esecutiva, trattandosi di atto preordinato all'esecuzione forzata, equiparabile al precetto. Sulla base del tenore dei motivi di opposizione e da quanto esposto nella sentenza gravata, la domanda va qualificata opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché tesa, pur previo esame della validità ed esistenza della notifica degli atti presupposti, a far accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti esattoriali. Sul primo motivo di appello, si osserva che il nel costituirsi nella sede Controparte_2 che ci occupa, non ha minimamente fatto riferimento ad un eventuale difetto di notifica dell'atto introduttivo nei propri confronti. Rimane, dunque, dubbio il difetto di integrità del contraddittorio che, in ogni caso, a parere dello scrivente avrebbe dovuto essere fatto valere dalle parti interessate a mezzo di appello incidentale. Ad ogni modo, la fondatezza dell'eccezione di incompetenza determina il superamento di tale questione, in quanto ne deriva, comunque, il regresso al primo grado di giudizio. Va premesso che nessun rilievo può avere la mancata reiterazione dell'eccezione di incompetenza e l'indicazione di “tutti i fori applicabili al giudizio, in relazione ai criteri di collegamento di cui agli artt 19.- 20 cpc e segg”, come esposto dal primo giudice, in quanto tale indicazione è necessaria solo allorché vi sia l'eccezione di parte relativamente ai criteri di competenza per territorio derogabile. Di contro, laddove vi sia una competenza funzionale ed inderogabile, come nella specie, è sufficiente che la questione sia stata semplicemente eccepita o rilevata d'ufficio in prima udienza. Nella specie, il giudice ha errato nel ritenere sussistente la propria competenza. Come evidenziato dall'appellante la competenza spetta al giudice di pace di Pesaro, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.
pagina 3 di 5 Tale eccezione è stata espressamente formulata nella comparsa depositata dall' nel CP_4 primo grado, ancorchè la stessa abbia prospettato pure la competenza del giudice Pt_1 di pace di Napoli, quale luogo della commessa violazione. Sebbene vi siano pronunce che riconoscano la competenza del giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 (Cass. 14328 del 24/05/2023), si ritiene che tale principio (come si ricava anche dalle vicende oggetto delle controversie decise dalla Suprema Corte) si attagli all'opposizione c.d. recuperatoria ed alle azioni di accertamento negativo propriamente intese (opposizione a iscrizione ipotecaria/ fermo amministrativo). Di contro, a fronte di opposizione ad atto esecutivo (cartella o intimazione) deve ritenersi che la competenza spetti per “materia” al giudice di pace ex art. 7 d.lgs. 150/2011 (tale dovendo intendersi la “materia” ex art. 615 c.p.c.) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica dell'atto esattoriale (Cass. 8704 del 15/04/2011: Il giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 cod. proc. civ., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata;
né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione). In conclusione, la competenza nel caso di specie spetta al giudice di pace di Pesaro (luogo di notifica della intimazione). Quanto al difetto di giurisdizione, parimenti va accolto il relativo motivo di gravame. Infatti, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 20476 del 21/07/2025). Ne consegue che spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (Cass. 26817 del 16/10/2024). Sul punto specifico dei contributi consortili, si richiama l'orientamento della S.C. secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come
pagina 4 di 5 sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti.. (Cass. 29805 del 18/11/2019). Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 288/2024 emessa dal giudice di pace di Capri, dichiara il difetto di competenza del primo giudice, in favore del giudice di pace di Pesaro, e il difetto di giurisdizione, per quanto attiene ai contributi di bonifica, in favore del giudice tributario,
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite del primo grado Controparte_1 di giudizio in favore dell' , che liquida in € 173,00, e delle Parte_1 competenze di lite del presente grado in favore in favore dell' e Controparte_5 del che liquida per ciascuna in € 232,00, il tutto oltre spese generali al Controparte_2
15%, iva e cpa se dovuti e spese prenotate a debito. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5