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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1398 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. LARUSSA ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. INFANTE GIANFRANCO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
660/2023, con cui il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento n. 03020200003658136000 e n.
03020200003658237000, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2019, per un importo complessivo di € 34.767,98, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto, tra l'altro:
1 la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti la genericità delle motivazioni delle cartelle la prescrizione delle sanzioni e degli interessi la mancata sospensione del provvedimento impugnato la richiesta di riforma della sentenza anche in punto spese.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. (nuove domande ed eccezioni in appello), la regolare notifica delle cartelle e la non maturazione della prescrizione, oltre alla carenza di legittimazione passiva per le doglianze relative alla fase antecedente la consegna dei ruoli.
Sull'ammissibilità dell'appello e delle domande nuove:
L'appello, per quanto proposto nei termini, introduce motivi e domande nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
In particolare, risultano nuove le contestazioni relative all'intimazione di pagamento n. 03020239001761578/000 e alla cartella n.
03020180000949850000, non opposte in primo grado, nonché le eccezioni di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Sulla notifica delle cartelle e degli atti presupposti:
Dalla documentazione in atti (estratti di ruolo, esiti di spedizione , CP_3 relazioni di notifica) risulta la regolare notifica delle cartelle impugnate in data
18/11/2021.
L'opposizione è stata proposta in data 28/01/2022, oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011 per le opposizioni a sanzioni amministrative e di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi.
Sulla prescrizione:
Non risulta maturata alcuna prescrizione, né per i crediti né per le sanzioni e gli interessi, considerata la regolare notifica delle cartelle e la sospensione dei termini disposta dai decreti emergenziali Covid-19.
La pretesa creditoria è pertanto cristallizzata e definitiva
Sulla motivazione delle cartelle
Le cartelle impugnate contengono gli elementi minimi previsti dalla legge
(importo, causale, ente impositore, estremi del ruolo e del verbale di accertamento), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2 Eventuali doglianze sulla motivazione attengono al merito della pretesa e devono essere fatte valere nei confronti dell'ente impositore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
avv distrattario Infante Gianfranco le spese di lite che liquida in euro
[...]
1.701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1398 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. LARUSSA ANTONIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. INFANTE GIANFRANCO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
660/2023, con cui il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento n. 03020200003658136000 e n.
03020200003658237000, relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2019, per un importo complessivo di € 34.767,98, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha dedotto, tra l'altro:
1 la mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti la genericità delle motivazioni delle cartelle la prescrizione delle sanzioni e degli interessi la mancata sospensione del provvedimento impugnato la richiesta di riforma della sentenza anche in punto spese.
L si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_2 eccependo l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. (nuove domande ed eccezioni in appello), la regolare notifica delle cartelle e la non maturazione della prescrizione, oltre alla carenza di legittimazione passiva per le doglianze relative alla fase antecedente la consegna dei ruoli.
Sull'ammissibilità dell'appello e delle domande nuove:
L'appello, per quanto proposto nei termini, introduce motivi e domande nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
In particolare, risultano nuove le contestazioni relative all'intimazione di pagamento n. 03020239001761578/000 e alla cartella n.
03020180000949850000, non opposte in primo grado, nonché le eccezioni di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Sulla notifica delle cartelle e degli atti presupposti:
Dalla documentazione in atti (estratti di ruolo, esiti di spedizione , CP_3 relazioni di notifica) risulta la regolare notifica delle cartelle impugnate in data
18/11/2021.
L'opposizione è stata proposta in data 28/01/2022, oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011 per le opposizioni a sanzioni amministrative e di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi.
Sulla prescrizione:
Non risulta maturata alcuna prescrizione, né per i crediti né per le sanzioni e gli interessi, considerata la regolare notifica delle cartelle e la sospensione dei termini disposta dai decreti emergenziali Covid-19.
La pretesa creditoria è pertanto cristallizzata e definitiva
Sulla motivazione delle cartelle
Le cartelle impugnate contengono gli elementi minimi previsti dalla legge
(importo, causale, ente impositore, estremi del ruolo e del verbale di accertamento), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
2 Eventuali doglianze sulla motivazione attengono al merito della pretesa e devono essere fatte valere nei confronti dell'ente impositore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
avv distrattario Infante Gianfranco le spese di lite che liquida in euro
[...]
1.701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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