Sentenza 17 novembre 2000
Massime • 1
La falsa attestazione che la firma degli interessati in calce alle domande volte al rilascio di passaporto sia stata apposta in presenza del competente funzionario integra il reato di cui all'art. 479 cod.pen. e non quello di cui all'art. 480.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2000, n. 13170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13170 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. R. CALABRESE - Presidente - del 17/11/2000
1. Dott. G. MARASCA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. V. ROGANERI - Consigliere - N. 1795
3. Dott. P. BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. FUMO - Consigliere - N. 15216/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EV AR n. Roma il 24/01/1949
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/10/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROGANERI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. A. Mura che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv.to M. G. Evangelista del foro di Roma. In fatto ed in diritto
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.2.95, ha riconosciuto EV AR responsabile del reato di concorso in falso ideologico ex art. 479 cp e di abuso di ufficio continuato consistito nell'aver portato delle domande di rilascio di passaporti presso il commissariato di Fiumicino dove un funzionario attestava falsamente che la firma degli interessati in calce alle domande era stata apposta alla sua presenza, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.10.99, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di abuso d'ufficio perché estinto per prescrizione rideterminando la pena per il residuo delitto di falso in mesi otto di reclusione.
Con il primo motivo di ricorso il EV deduce la violazione della legge penale e di altre norme giuridiche. In particolare assume il ricorrente che ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127 del 1997 non è più necessaria l'autentica delle firme in calce alle autodichiarazioni per il rilascio di licenze ed autorizzazioni amministrative con la conseguenza che, in virtù del principio del favor rei, tale nuova disposizione deve essere applicata nel caso di specie con esclusione, quindi, della responsabilità penale. Il ricorrente deduce, inoltre, l'erronea qualificazione giuridica del reato perché, essendo il passaporto una autorizzazione amministrativa, nel caso di specie doveva trovare applicazione l'articolo 480 cp. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla dichiarazione di responsabilità penale.
Il primo motivo è infondato.
La normativa amministrativa citata dal ricorrente in tema di autodichiarazione è entrata in vigore qualche anno dopo la commissione del reato di falso ideologico. Tale normativa non impinge sulla norma penale esistente ma concerne una disposizione extra penale la cui modifica non è tale da far venire meno gli elementi costitutivi del reato. L'istituto della successione delle leggi penali di cui all'articolo 2 cp riguarda, infatti la successione nel tempo delle norme incriminatrici ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato. Nell'ambito di operatività dell'istituto in esame non rientrano invece le vicende successorie di norme extra penali che non integrano la fattispecie incriminatrice ne' quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale che resta immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la successione di norme extra penali determina esclusivamente una variazione del precetto con decorrenza futura e che in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (Cass. Sez. 3^ 5457/99; Cass 4270/98). Per quanto concerne la qualificazione del reato contestato, lo stesso è stato esattamente individuato in quello di cui all'articolo 479 cp e non in quello di cui all'articolo 480 cp perché come correttamente motivato dalla corte territoriale nel caso di specie il falso non si riferisce al passaporto in quanto tale ma ad un atto (attestazione che la firma sulla domanda è stata apposta alla presenza del funzionario) compiuto nel procedimento volto alla emanazione del passaporto che ai fini penali si presenta totalmente distinto. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso ancorché proposto sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione tende in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e, come tale, costituisce una censura in punto di fatto non proponibile in sede di legittimità. In particolare, non è deducibile nella citata sede il vizio di travisamento del fatto quando lo stesso non risulti dal testo stesso della impugnata sentenza ma richieda per la verifica della sua sussistenza - come dovrebbe avvenire nel caso di specie - la visione e la valutazione degli atti processuali. Tale motivo è pertanto inammissibile.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2000