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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1693/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE DD, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Nella Qualita' Di Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130507210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12608/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente (Agenzia Entrate - Riscossione): Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Resistente (Regione Campania): Cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituì la resistente Agenzia
Entrate-Riscossione, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
La Regione Camania, dal canto suo, con propria memoria di costituzione dichiarò:"...Con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie questa U.O.D. ha riscontrato nell'archivio
Tasse Auto SINTA l'avvenuto annullamento effettuato in data 19/05/2025, che si allega, dell'avviso di accertamento n. 734362968147, propedeutico alla cartella esattoriale impugnata n.07120240130507210000...".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, la resistente Regione Campania ha proceduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo fondate le ragioni del ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase iniziale del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BE DD, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Nella Qualita' Di Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130507210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12608/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente (Agenzia Entrate - Riscossione): Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Resistente (Regione Campania): Cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Si costituì la resistente Agenzia
Entrate-Riscossione, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
La Regione Camania, dal canto suo, con propria memoria di costituzione dichiarò:"...Con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie questa U.O.D. ha riscontrato nell'archivio
Tasse Auto SINTA l'avvenuto annullamento effettuato in data 19/05/2025, che si allega, dell'avviso di accertamento n. 734362968147, propedeutico alla cartella esattoriale impugnata n.07120240130507210000...".
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente proposto, la parte ricorrente ha impugnato l'atto impositivo, deducendone l'illegittimità per vizi propri.
Successivamente, in pendenza di giudizio, la resistente Regione Campania ha proceduto all'annullamento dell'atto impugnato, riconoscendo fondate le ragioni del ricorrente. Tale circostanza è stata formalmente comunicata alla Corte e risulta documentalmente provata in atti.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del procedimento.
In considerazione della peculiarità della vicenda e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase iniziale del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.