Art. 2.
Le disposizioni dell' art. 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7 , sono richiamate in vigore a decorrere, dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.
Le disposizioni dell' art. 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7 , sono richiamate in vigore a decorrere, dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.