TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 902
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

    Il Collegio, richiamando la giurisprudenza consolidata, ritiene che la condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia. Nel caso di specie, l'inerzia è venuta meno prima della proposizione del ricorso introduttivo, poiché la nota di riscontro è stata adottata e conosciuta dalla ricorrente in data antecedente alla notifica del ricorso. Pertanto, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.

  • Altro
    Esame del ricorso per motivi aggiunti

    Il Collegio rileva che l'esame del ricorso per motivi aggiunti deve avvenire secondo le regole del rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a., pertanto si rende necessaria la conversione del rito e il rinvio ad udienza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 902
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 902
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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