Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00902/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 2012 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Opus Residential s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio-inadempimento dell’Assessorato Regionale della Salute formatosi sull’istanza del 23 luglio 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/10/2025:
- della nota prot n. 37909 resa il 13 agosto 2025 dall’Assessorato Regionale della Salute;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 23 luglio 2025, protocollata al n. 36795, la società Opus Residential s.r.l. ha chiesto all’Assessorato Regionale della Salute la verifica del possesso dei requisiti oggettivi previsti dagli artt. 5, comma 1, e 6 del D.A. n. 741 del 4 luglio 2023, al fine dell’accreditamento istituzionale di n. 40 posti letto di residenza sanitaria assistenziale in regime libero-professionale presso il presidio di Messina, Via Palermo n. 5/23.
Con gravame notificato il 1° ottobre 2025 e depositato il 3 ottobre 2025, presentato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la società ricorre dinnanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato in ordine alla propria istanza; 2) accertare e dichiarare l’obbligo della stessa Amministrazione di definire il procedimento attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un organo commissariale, in caso di ulteriore contegno omissivo.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 ottobre 2025 e depositato in pari data, la società Opus Residential s.r.l. impugna la nota prot. n. 37909 del 13 agosto 2025, conosciuta in pari data, con cui l’Assessorato Regionale ha riscontrato l’istanza di accreditamento nei seguenti termini: “ nel confermare il contenuto della nota prot. 25524 del 23.05.2025 di questa Amministrazione si richiamano le previsioni di cui all’art.2 del D.A. n.627/2025 (pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 4.7.2025) in relazione alla quale codesta Società, ove persiste l’interesse, potrà concorrere ”.
Si costituisce in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo l’Amministrazione riscontrato l’istanza di accreditamento anteriormente alla notifica del gravame.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso introduttivo è inammissibile.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2021, n. 2905; sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660; sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4605) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3206).
Nel caso di specie, la lamentata inerzia dell’Assessorato Regionale della Salute è venuta meno prima della proposizione del ricorso introduttivo, tenuto conto che:
- la nota in riscontro all’istanza di accreditamento è stata adottata il 13 agosto 2025 e, per dichiarazione della stessa ricorrente, è stata conosciuta in pari data;
- il ricorso introduttivo risulta notificato il 1° ottobre 2025.
In conseguenza, il Collegio dichiara il ricorso introduttivo inammissibile per carenza d’interesse.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la nota assessorile prot. n. 37909 del 13 agosto 2025, rileva il Collegio che il suo esame deve essere compiuto secondo le regole del rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., ragion per cui si rende necessario, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., provvedere alla conversione del rito, rinviando all’udienza pubblica che verrà fissata dal Presidente della Sezione.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- rinvia all’udienza pubblica, che verrà fissata dal Presidente della Sezione, per la trattazione nel merito del ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
UE CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | US GG |
IL SEGRETARIO