Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 novembre 1969 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 novembre 1972 |
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Giurisprudenza • 42
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/07/2024, n. 15051Provvedimento: Pubblicato il 23/07/2024 N. 15051/2024 REG.PROV.COLL. N. 15369/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15369 del 2022, proposto da CO LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Istruzione e del …Leggi di più...
- violazione art. 3 legge 754/1969·
- equipollenza titoli di studio·
- diploma tecnico-professionale·
- esclusione concorso·
- giurisdizione amministrativa·
- diploma maturità d'arte applicata·
- art. 3 legge 754/1969·
- compensazione spese di lite·
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 27/05/2025, n. 55Provvedimento: LA CORTE DEI CONTI SENT. NR. 55/2025/C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al nr. 46451 del registro di Segreteria. TRA OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nata a [...] e residente in Gambettola (FC) via OMISSIS, rappresentata e difesa, come da procura ex artt. 29 C.G.C. e 83 c.p.c. allegata alla busta telematica, dall'Avv. Giada Luciani (C.F. [...]; pec: giadaluciani@ordineavvocatibopec.it), nonché dall'Avv. Stefano Spinelli (c.f. [...]pec: …Leggi di più...
- tirocinio pratico ospedaliero·
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- art. 3 legge 241/1990·
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- 3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4890Provvedimento: Pubblicato il 16/03/2026 N. 04890/2026 REG.PROV.COLL. N. 10119/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10119 del 2025, proposto da Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, RI AG, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 26 c.p.a.·
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- art. 26 D. Lgs. 62/2017·
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- 4. Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2024, n. 175Provvedimento: RG 442/ 2024 TRIBUNALE di GORIZIA Sezione Lavoro Il giorno 16/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Fusari e, per il MIM, la dott.ssa Sammartini, su delega dell'Avvocatura. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. Il Giudice Gabriele Allieri R.G. 442/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la …Leggi di più...
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- perito agrario·
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- 5. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/03/2024, n. 5563Provvedimento: Pubblicato il 20/03/2024 N. 05563/2024 REG.PROV.COLL. N. 15348/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15348 del 2022, proposto da IA MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Istruzione e del …Leggi di più...
- equipollenza titoli di studio·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.
Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.(2) ((3)) I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.(2)
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.
Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 17 dicembre 1971, n. 1156 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692 , e' aumentato da 350 a 600.
Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1 ottobre 1972". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 6 settembre 1972, n. 504 , convertito con modificazioni dalla L. 1 novembre 1972, n. 625 , ha disposto (con l'art. 8-bis) che "A decorrere dal 1 ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969, n. 754 , modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156 , e' elevato da 600 a 700". - Art. 2.
I giovani che frequentano i corsi previsti dal precedente articolo potranno concorrere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a destinare anche per borse di studio a favore degli studenti sopra ricordati le somme stanziate e non utilizzate per posti gratuiti e semigratuiti in convitti, previsti dall' articolo 19 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 .
I consigli di amministrazione e gli enti locali potranno deliberare stanziamenti aggiuntivi a quelli di cui ai commi precedenti sia per l'aumento delle somme, sia per l'incremento del numero delle borse erogate dallo Stato. Le spese eventualmente deliberate a tali fini dagli enti locali dovranno essere considerate obbligatorie. - Art. 3.
Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturita' professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle Pubbliche amministrazioni nonche' a corsi di laurea Universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sara' annessa una tabella che precisera' la validita' dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonche' a corsi di laurea universitari.