Art. 17. (Commissioni consultive del personale periferico della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
I commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dal seguente:
"Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale e' composta:
1) dal direttore provinciale che la presiede;
2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale".
I commi primo e terzo dell'articolo 27 della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dai seguenti:
"Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validita' delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati".
I primi due commi dell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le commissioni consultive del personale hanno il compito:
a) di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;
b) di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;
c) di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
d) di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;
e) di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;
f) di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonche' alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;
g) di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalita' dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonche' i programmi di spesa conseguenti;
h) di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zonali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 ;
i) di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equita' del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi.
Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data". ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 agosto 1974, n. 370 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni".
I commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dal seguente:
"Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale e' composta:
1) dal direttore provinciale che la presiede;
2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale".
I commi primo e terzo dell'articolo 27 della stessa legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dai seguenti:
"Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validita' delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati".
I primi due commi dell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le commissioni consultive del personale hanno il compito:
a) di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;
b) di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;
c) di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
d) di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;
e) di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;
f) di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonche' alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;
g) di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalita' dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonche' i programmi di spesa conseguenti;
h) di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zonali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 ;
i) di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equita' del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi.
Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data". ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 agosto 1974, n. 370 , ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni".