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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa SO Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 5350/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Matacera (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Adolfo Larussa (C.F.
), giusta procura rilasciata con foglio separato alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Federico Russo (C.F. ) e C.F._4
NA RZ (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/2023, emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (R.G. n. 3005/2020).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 616/2023, emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3005/2020, con cui è stata respinta la domanda proposta dalla nei confronti dell' nei seguenti termini: “1) Pt_1 Controparte_1
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare la somma di Controparte_1
€ 2.800,00, a seguito dei fatti riportati in premessa, oltre interessi maturati;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltra a quanto previsto dagli artt. 96 e 642 comma 1 c.p.c., per la mancata adesione alla negoziazione assistita”.
A sostegno della propria domanda, nel giudizio di primo grado, ha esposto Parte_1 quanto di seguito:
- che nel mese di luglio 2018, in qualità di responsabile GOSS di Catanzaro, le Persona_1 ha proposto un viaggio organizzato dall' con destinazione Giappone, dalla data Controparte_1 del 03/10/2018 al 13/10/2018;
- che la stessa si è riservata di accettare la proposta formulata attraverso una successiva formale prenotazione;
- che, in data 19/09/2018, la dott.ssa ha confermato la disponibilità di aderire Parte_1 al viaggio proposto e ha versato in contanti presso l'Agenzia “Viaggi Serratore” di Catanzaro
2 Lido, la quota per il pacchetto di viaggio di € 2.800,00, oltre l'assicurazione rischi pari ad €
166,67 per il valore della quota di partecipazione in camera doppia, pagando quindi in totale la somma di € 2.966,67, per come si evince da ricevuta “373 L”, e contratto n. pratica “Adv 434” comprensivo di “Polizza Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124” stipulata con la compagnia assicurativa;
Controparte_2
- che la mattina del giorno 02/10/2018 è stata costretta a ricorrere ad accertamenti e cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro a seguito di problemi di salute certificati dallo stesso presidio ospedaliero (dolore addominale epigastrico da sospetta colica epatica irradiato alla spalla con vomito, nausea e diarrea–con prognosi di giorni sei);
- che, quindi, nella tarda serata del 02/10/2018, ha comunicato al responsabile del GOSS,
[...]
che non sarebbe partita, in quanto lo stato di salute non le consentiva alcuno Per_1 spostamento, essendo pertanto costretta ad annullare il viaggio per circostanze involontarie ed imprevedibili al momento dell'acquisto del pacchetto di viaggio;
- che, dunque, avendo comunicato tempestivamente quanto occorsole, la stessa ha chiesto il rimborso delle somme già corrisposte, per come convenuto nella polizza assicurativa (Polizza
Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124);
- che la suddetta Compagnia assicurativa, ricevuta la denuncia con relativa documentazione medica allegata, apriva il Sinistro richiesta n. IPA201810030009, tuttavia la richiesta di rimborso veniva negata dall'Assicurazione, poiché il viaggio risulta prenotato in data 19/09/18, a fronte di una polizza assicurativa emessa in data 28/09/2018;
-che atteso il rifiuto espresso dalla Compagnia assicurativa, è stato notificato, tramite comunicazione PEC del 13/03/2019, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014;
- che con comunicazione del 09/04/2019, la Compagnia assicurativa ha ribadito di non voler partecipare alla procedura di negoziazione assistita, evidenziando che la prenotazione del viaggio risultava effettuata in data antecedente la stipula della polizza annullamento viaggi, sostenendo inoltre che a seguito di verifiche interne risultava un contratto iniziale del
23/07/2018; nonché risultava una richiesta di annullamento viaggi in data 29.09.18 a fronte di documentazione medica datata 02.10.2018;
- che, quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa sarebbe del tutto errato, in quanto la viaggiatrice non ha mai stipulato e formalizzato alcun contratto nel mese di luglio 2018;
3 - che, pertanto, in data 04/04/2020 è stato notificato mediante comunicazione PEC l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in
L. 162/2014, all' la quale non ha inteso però fornire alcuna risposta;
Controparte_1
- che, per tutti i motivi sopra esposti, ha deciso di adire l'autorità giudiziaria Parte_1 nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_1 ottenere la restituzione integrale delle suddette somme di denaro.
Instauratosi il giudizio di primo grado recante R.G. n. 3005/2020, con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo del 16/10/2020, l' in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ha chiesto al Giudice di Pace di Catanzaro di: “1) In via preliminare, accogliere l'istanza di riunione del presente giudizio a quello recante R.G. n. 2328/2020, promosso da;
2) previa fissazione di una nuova udienza di prima comparizione ai Parte_2 sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata della Compagnia assicurativa, autorizzare la chiamata in causa della Compagnia assicurativa in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza, onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini di legge;
3) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per estraneità ai fatti di causa e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, rigettando Controparte_1 tutte le domande attoree avanzate nei confronti del 4) In via principale e nel merito, rigettare le CP_4 domande attoree di rimborso integrale del prezzo del viaggio così come avanzate nei confronti di Controparte_1 per carenza dei presupposti di cui all'art. 1463 c.c. e perché infondate in fatto ed in diritto”; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della domanda attorea, dichiarare
[...] tenuta al pagamento della somme che dovessero essere riconosciute in favore Controparte_3 dell'attrice; 6) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_3 CP_1 da ogni somma eventualmente riconosciuta in favore dell'attrice; 7) Con vittoria di spese e competenze di
[...] giudizio”.
Rigettata la richiesta di riunione del giudizio recante R.G. n. 3005/2020 con il procedimento iscritto al R.G. n. 2328/2020, pendente dinanzi al medesimo Giudice di Pace di Catanzaro, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale con comparsa
[...] del 09/02/2021 si è costituita in giudizio, rassegnando dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, dichiarare l'irritualità della chiamata in causa di IPA, non
4 essendo parte del contratto assicurativo (polizza) e stante il diverso fondamento giuridico posto alla base CP_1 della domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, estromettere IPA dal giudizio con condanna alle spese legali
a carico di 2) In via principale, rigettare totalmente le domande ex adverso e da chiunque formulate CP_1 nei confronti di – Rappresentante Generale per l'Italia, in quanto infondate in Controparte_2 fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'importo rimborsabile ai sensi di Polizza venga ridotto in applicazione dello scoperto del 30% o comunque con applicazione dello scoperto 20% ( Testo di polizza , art.
2.1.A 23); 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite delle parti e, all'udienza del 13/04/2023, è stata trattenuta per la decisione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023, ha così statuito: “1) Rigetta le domande dell'attrice; 2) Rigetta la domande della convenuta;
3) Compensa le spese di lite”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In Parte_1 via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 616/2023 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, nella causa recante R.G. n.
3005/2020 emessa il 15/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
2) Accertare e dichiarare dovuto alla sig.ra il rimborso integrale del prezzo del Parte_1 viaggio così come richiesto nei confronti dell' ricorrendo i presupposti di cui all'art 1463 c.c.; 3) Controparte_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale;
4)
Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio relativi ad entrambi i gradi di giudizio, valutando il giudice, ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 comma 1
c.p.c., il suo rifiuto opposto alla negoziazione assistita”.
Quali motivi di appello, ha dedotto l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà Parte_1
e la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Con comparsa del 15/03/2024, si è costituita l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 616/2023 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa
[...]
5 iscritta al R.G. n. 3005/2020 emessa il 15/05/2023, in ogni sua parte. 2) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con comparsa dell'11/04/2024,
[...] chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità o
l'infondatezza dell'appello nei confronti dell'appellata IPA e l'estromissione dal giudizio di quest'ultima contro la quale l'appellante non ha svolto alcuna domanda, né in primo né in secondo grado, mentre l'altra appellata,
non ha coltivato la domanda di manleva con appello incidentale;
2) In via subordinata e Controparte_1 prudenziale, rigettare l'appello con conferma della sentenza di primo grado;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita per mezzo delle allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 13/10/2025, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.., così come sollevata dall'appellata Controparte_2
, per il passaggio in giudicato della domanda di manleva avanzata, in via
[...] subordinata, da nei confronti della sopra citata Compagnia assicuratrice, nel Controparte_1 giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, si evince come nel giudizio di primo grado, ha formulato una domanda di restituzione di somme di denaro esclusivamente Parte_1 nei confronti di (v. doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta in appello Controparte_1
, la quale a sua volta ha citato in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via subordinata al Giudice di Pace di Catanzaro, che quest'ultima fosse tenuta a manlevare e a tenere indenne da ogni somma eventualmente riconosciuta in Controparte_1 favore di (v. doc. n.1, all. comparsa di costituzione e risposta in appello Parte_1 [...]
. Controparte_2
6 Ciò detto, il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 616/2023 emessa in data
15/05/2023 ha rigettato sia le domande formulate da e sia quelle avanzate da Parte_1
(v. pag. 6, sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fascicolo di primo Controparte_1 grado R.G. n. 3005/2020).
Pertanto, se l'appellata avesse voluto proporre appello relativamente al capo Controparte_1 della sentenza del giudizio di primo grado che ha rigettato anche la domanda di manleva avanzata dalla stessa nei confronti della terza avrebbe dovuto Controparte_2 proporre formulare appello incidentale, secondo la disposizione codicistica di cui all'art. 343
c.p.c. che recita: “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma
2, c.p.c. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 11799/2017).
Ancora: “L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n. 12724/2015).
Tanto premesso, nell'odierno giudizio, nessun appello incidentale è stato mai spiegato da nei confronti della con la conseguenza che il capo Controparte_1 Controparte_2 della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva avanzata da nel Controparte_1 giudizio di primo grado contro la risulta essere passato in giudicato, non Controparte_2 potendo essere più soggetto ad alcun gravame per il decorso dei termini di impugnazione.
Conseguentemente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c. nei confronti della Compagnia assicuratrice in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, come da quest'ultima sollevata.
7 Entrando nel merito, l'appello spiegato da parte di non è fondato per le Parte_1
ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, in tema di onere probatorio è necessario richiamare il fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c. il quale afferma che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Inoltre, con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2001 è stato ribadito il fondamentale principio secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Cass. n. 13533/2001).
Ciò premesso, parte appellante ha dedotto quale motivo di appello l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
In particolare, la parte di motivazione che l'odierna appellante ha inteso impugnare nella sentenza emessa dal Giudice di primo grado è la seguente: “La cronologia degli eventi non corrisponde
a quanto indicato in citazione. Infatti, dalla produzione documentale della convenuta risulta che il biglietto aereo dell'attrice era stato emesso il 09/08/2018 e dalla produzione documentale della terza chiamata risulta che già il 29/09/2018 l'agente di viaggi aveva comunicato all' che e annullavano il CP_1 Pt_1 Pt_2 viaggio…ed a suo dire “l'attrice, la quale aveva manifestato la volontà di recedere tre giorni prima del manifestarsi dei problemi di salute” ( v. pag. 5, sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fascicolo di primo grado R.G. n. 3005/2020).
Sul punto, l'appellante ha sostenuto che il contratto sarebbe stato concluso in data 19/09/2018
e che, contestualmente all'acquisto del pacchetto, sarebbe stata acquistata anche la polizza assicurativa, che però “probabilmente per contabilità interna” (v. pag. 7 atto di citazione in
8 appello) sarebbe stata emessa il 28/09/2018, ovvero lo stesso giorno della comunicazione dell'annullamento del viaggio.
Tale ultima circostanza dedotta dall'appellante, ossia la stipula contestuale del contratto di viaggio della polizza assicurativa in data 19.9.2018, non è supportata da alcuna prova in giudizio risultando, al contrario, smentita dalla documentazione versata in atti.
In particolare, dalla produzione documentale allegata in atti, è emerso che:
a) l'Agenzia di Viaggi “ ”, in data 24/07/2018, ha chiesto ad Parte_3 CP_1 la prenotazione del viaggio di gruppo con destinazione Giappone, prenotazione che
[...] quest'ultima ha confermato in data 02/08/2018, con timbro e sottoscrizione per accettazione
(v. doc. 8, fasc. proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
b) dall'estratto del “Travel Book”, contenente tutte le informazioni utili ed operative unitamente alla ricevuta della biglietteria aerea emessa, risulta che l'adesione di è stata Parte_1 confermata in data 09/08/2018 (v. doc. 5-8, fasc. proc. R.G. n. 3005/2020 Controparte_1
Giudice di Pace di Catanzaro);
c) che, in data 19/09/2018, parte appellante ha, altresì, sottoscritto il contratto di viaggio, effettuando il pagamento dello stesso mediante bonifico per la somma complessiva di €
2.966,67 (v. doc. n. 1 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro);
d) che, in data 28/09/2018, l'odierna appellante ha, inoltre, stipulato una polizza assicurativa
“ n. W100078124” con la compagnia assicuratrice Parte_4 [...]
(v. doc. n. 2 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro), nella quale, tra le altre cose, nelle “Condizioni Generali di Contratto” all'art. “A-4 – Validità”, era espressamente previsto che: “La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata: i) contestualmente alla data di presentazione/acquisto del viaggio” (v. Testo di
Polizza, doc. n. 8, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. Controparte_2
3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
e) che, in data 29/09/2018, la prenotazione del viaggio è stata annullata dall'appellante, a fronte della richiesta trasmessa all'Agenzia di Viaggi il giorno prima (v. doc. n. 6 bis comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace Controparte_2 di Catanzaro);
9 f) che in data 02/10/2018, a seguito di problemi di salute, così come Parte_1 certificati nella medesima data dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro, i quali hanno effettuato la seguente diagnosi: “Dolore addominale epigastrico da sospetta colite epatica” (v. doc. n. 5 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro), ha comunicato ad la sua volontà di annullare il Controparte_1 viaggio con partenza prevista in data 03/10/2018, recedendo quindi dal contratto stipulato in data 19/09/2018 (v. doc. n. 12, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. Controparte_1
n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
g) che in data 03/10/2018 parte appellante ha chiesto quindi il rimborso delle somme sostenute per il viaggio, per come convenuto nella stipula della polizza assicurativa “Polizza Welcome – Pt_4
n. W100078124” (v. doc. n. 6 all. atto di citazione proc. R.G. Parte_4 Parte_1
n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
h) che la compagnia assicuratrice ricevuta la denuncia con relativa Controparte_2 documentazione medica allegata, ha aperto il sinistro con richiesta n. IPA201810030009, comunicando all'appellante l'impossibilità di procedere alla liquidazione del sinistro, poiché il viaggio risultava prenotato in data 19/09/18, a fronte di una polizza assicurativa emessa in data
28/09/2018 (v. doc. n. 7 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro);
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti, si evince come la polizza assicurativa sia stata sottoscritta da in data 28/09/2018 e, quindi, non contestualmente alla Parte_1 prenotazione del viaggio, avvenuta in data 19/09/2018.
Ne deriva che la polizza assicurativa “Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124” non può ritenersi operante nella presente fattispecie, in quanto secondo il già citato disposto di cui all'art.
A-4 “Validità”: “La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata: h) dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione del viaggio;
i) contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio (v. doc. 8
Testo di Polizza, pag. 6, art. A.4)”.
Inoltre, dalla produzione documentale è emerso ancora come l'odierna appellante avesse manifestato la sua volontà di recedere dal contratto di viaggio già in data 29/09/2018 (cfr. doc.
n. 6 bis comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. Controparte_2
3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro), quindi tre giorni prima dalla diagnosi di “Dolore addominale epigastrico da sospetta colite epatica” così come certificato in data 02/10/2018 dai sanitari
10 dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (cfr. doc. n. 12, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
Infine, è stato documentalmente provato come avesse, nel frattempo, Controparte_1 adempiuto regolarmente a quanto previsto nel contratto di viaggio, pagando ai fornitori i servizi per tutti i passeggeri prenotati, nonostante il recesso esercitato dall'appellante in data
29/09/2018, appena tre giorni prima della partenza per il viaggio in Giappone (v. doc. n. 13-14-
15, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Controparte_1
Pace di Catanzaro).
Di conseguenza, si ritiene corretto l'operato di la quale ha applicato in maniera Controparte_1 del tutto legittima la penale contrattualmente prevista, a seguito del recesso ingiustificato esercitato da parte dell'appellante (v. pag. 6, doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro) Controparte_1
A questo punto, occorre brevemente ricordare che il recesso esercitato dal viaggiatore nelle ipotesi di vendita di pacchetti turistici, come nel caso che qui ci interessa, è una fattispecie che viene espressamente disciplinata dal Codice del Turismo, quale normativa speciale che deroga a quella generale.
Ebbene, secondo il disposto di cui all'art. 41 comma 4. Codice del Turismo: “E' possibile esercitare il recesso senza applicazione di penali alle sole situazioni di natura oggettiva e straordinaria verificatesi nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze”.
Per le ipotesi di recesso diverse da quelle contenute nel comma 4 dell'art. 41 del Codice del
Turismo, ovvero per tutti i casi di annullamento del viaggiatore dovuti a circostanze non oggettive inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, sono previste espressamente delle spese di recesso.
In particolare, l'art. 41, comma 2, Codice del Turismo stabilisce che: “Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione di pacchetti turistici”.
Pertanto, il recesso del viaggiatore è a titolo gratuito solo se determinato da circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto.
11 In tutti gli altri casi il recesso è possibile ma non è gratuito, dovendo il viaggiatore rimborsare all'organizzatore le spese sostenute, identificate nella penale, il cui ammontare varia in base al momento il cui l'annullamento del viaggio viene richiesto dal turista.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il recesso operato da ad appena tre Parte_1 giorni dalla partenza non può farsi certamente rientrare in uno dei casi di esonero dalla penale, non trattandosi appunto di circostanza inevitabile e straordinaria verificatasi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che ha un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto ma, al contrario, di situazione personale e soggettiva - quale è la malattia - indipendentemente dal fatto che preesistesse o meno.
D'altronde, a prescindere dall'analisi della documentazione medica a supporto della richiesta di annullamento, nel caso in esame, si è in presenza di un “evento - malattia” e, quindi, di un impedimento soggettivo, verificatosi il giorno prima della partenza e, pertanto, al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 41 del Codice del Turismo.
Infatti, la data della certificazione prodotta dall'odierna appellante (02/10/2018) è successiva alla comunicazione dell'annullamento del viaggio (29/09/2018) e, inoltre, la motivazione addotta da parte appellante attiene ad una sfera soggettiva, quale un asserito stato di “malattia” della viaggiatrice, che in quanto tale non rientra tra le cause che oggettivamente determinano l'impossibilità della prestazione.
Ne deriva che è da ritenersi del tutto legittima l'applicazione della penale pari al 100% prevista dall' per il rimborso della quale l'appellante si era appositamente tutelata con Controparte_1
l'acquisto della polizza assicurativa.
Per tutti i motivi sopra esposti, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado, il quale ha rigettato la domanda avanzata da Parte_1 ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., escludendo pertanto dall'azione di restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dall'attrice (v. pag. 6 Sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/0%2023 del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fasc. di primo grado).
Sul punto, occorre infatti rammentare la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha ribadito che: “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili
l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia
12 venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione” (v. Cass. Ord. n.
8766/2019).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover rigettare l'appello proposto da nei confronti di in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, si conferma integralmente il contenuto della sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Da ultimo, in tema di regolamentazione delle spese di lite, deve essere riformato il capo della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte appellante per entrambi i gradi di giudizio secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione secondo il valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200), con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del presente appello nei confronti della Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza impugnata n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023 dal
Giudice di Pace di Catanzaro;
- Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 632,50 oltre rimborso spese generali,
13 C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente, e per il presente giudizio in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 632,50 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente, e per il presente giudizio in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, infine, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione pari ad €
98,00.
Catanzaro, lì 07/11/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa SO Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 5350/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Matacera (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Adolfo Larussa (C.F.
), giusta procura rilasciata con foglio separato alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_2
(C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Federico Russo (C.F. ) e C.F._4
NA RZ (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa C.F._5 di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/2023, emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di
Pace di Catanzaro (R.G. n. 3005/2020).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 616/2023, emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 3005/2020, con cui è stata respinta la domanda proposta dalla nei confronti dell' nei seguenti termini: “1) Pt_1 Controparte_1
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare la somma di Controparte_1
€ 2.800,00, a seguito dei fatti riportati in premessa, oltre interessi maturati;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltra a quanto previsto dagli artt. 96 e 642 comma 1 c.p.c., per la mancata adesione alla negoziazione assistita”.
A sostegno della propria domanda, nel giudizio di primo grado, ha esposto Parte_1 quanto di seguito:
- che nel mese di luglio 2018, in qualità di responsabile GOSS di Catanzaro, le Persona_1 ha proposto un viaggio organizzato dall' con destinazione Giappone, dalla data Controparte_1 del 03/10/2018 al 13/10/2018;
- che la stessa si è riservata di accettare la proposta formulata attraverso una successiva formale prenotazione;
- che, in data 19/09/2018, la dott.ssa ha confermato la disponibilità di aderire Parte_1 al viaggio proposto e ha versato in contanti presso l'Agenzia “Viaggi Serratore” di Catanzaro
2 Lido, la quota per il pacchetto di viaggio di € 2.800,00, oltre l'assicurazione rischi pari ad €
166,67 per il valore della quota di partecipazione in camera doppia, pagando quindi in totale la somma di € 2.966,67, per come si evince da ricevuta “373 L”, e contratto n. pratica “Adv 434” comprensivo di “Polizza Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124” stipulata con la compagnia assicurativa;
Controparte_2
- che la mattina del giorno 02/10/2018 è stata costretta a ricorrere ad accertamenti e cure presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro a seguito di problemi di salute certificati dallo stesso presidio ospedaliero (dolore addominale epigastrico da sospetta colica epatica irradiato alla spalla con vomito, nausea e diarrea–con prognosi di giorni sei);
- che, quindi, nella tarda serata del 02/10/2018, ha comunicato al responsabile del GOSS,
[...]
che non sarebbe partita, in quanto lo stato di salute non le consentiva alcuno Per_1 spostamento, essendo pertanto costretta ad annullare il viaggio per circostanze involontarie ed imprevedibili al momento dell'acquisto del pacchetto di viaggio;
- che, dunque, avendo comunicato tempestivamente quanto occorsole, la stessa ha chiesto il rimborso delle somme già corrisposte, per come convenuto nella polizza assicurativa (Polizza
Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124);
- che la suddetta Compagnia assicurativa, ricevuta la denuncia con relativa documentazione medica allegata, apriva il Sinistro richiesta n. IPA201810030009, tuttavia la richiesta di rimborso veniva negata dall'Assicurazione, poiché il viaggio risulta prenotato in data 19/09/18, a fronte di una polizza assicurativa emessa in data 28/09/2018;
-che atteso il rifiuto espresso dalla Compagnia assicurativa, è stato notificato, tramite comunicazione PEC del 13/03/2019, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014;
- che con comunicazione del 09/04/2019, la Compagnia assicurativa ha ribadito di non voler partecipare alla procedura di negoziazione assistita, evidenziando che la prenotazione del viaggio risultava effettuata in data antecedente la stipula della polizza annullamento viaggi, sostenendo inoltre che a seguito di verifiche interne risultava un contratto iniziale del
23/07/2018; nonché risultava una richiesta di annullamento viaggi in data 29.09.18 a fronte di documentazione medica datata 02.10.2018;
- che, quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa sarebbe del tutto errato, in quanto la viaggiatrice non ha mai stipulato e formalizzato alcun contratto nel mese di luglio 2018;
3 - che, pertanto, in data 04/04/2020 è stato notificato mediante comunicazione PEC l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, convertito in
L. 162/2014, all' la quale non ha inteso però fornire alcuna risposta;
Controparte_1
- che, per tutti i motivi sopra esposti, ha deciso di adire l'autorità giudiziaria Parte_1 nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di Controparte_1 ottenere la restituzione integrale delle suddette somme di denaro.
Instauratosi il giudizio di primo grado recante R.G. n. 3005/2020, con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo del 16/10/2020, l' in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ha chiesto al Giudice di Pace di Catanzaro di: “1) In via preliminare, accogliere l'istanza di riunione del presente giudizio a quello recante R.G. n. 2328/2020, promosso da;
2) previa fissazione di una nuova udienza di prima comparizione ai Parte_2 sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata della Compagnia assicurativa, autorizzare la chiamata in causa della Compagnia assicurativa in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza, onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini di legge;
3) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per estraneità ai fatti di causa e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, rigettando Controparte_1 tutte le domande attoree avanzate nei confronti del 4) In via principale e nel merito, rigettare le CP_4 domande attoree di rimborso integrale del prezzo del viaggio così come avanzate nei confronti di Controparte_1 per carenza dei presupposti di cui all'art. 1463 c.c. e perché infondate in fatto ed in diritto”; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della domanda attorea, dichiarare
[...] tenuta al pagamento della somme che dovessero essere riconosciute in favore Controparte_3 dell'attrice; 6) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_3 CP_1 da ogni somma eventualmente riconosciuta in favore dell'attrice; 7) Con vittoria di spese e competenze di
[...] giudizio”.
Rigettata la richiesta di riunione del giudizio recante R.G. n. 3005/2020 con il procedimento iscritto al R.G. n. 2328/2020, pendente dinanzi al medesimo Giudice di Pace di Catanzaro, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale con comparsa
[...] del 09/02/2021 si è costituita in giudizio, rassegnando dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, dichiarare l'irritualità della chiamata in causa di IPA, non
4 essendo parte del contratto assicurativo (polizza) e stante il diverso fondamento giuridico posto alla base CP_1 della domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, estromettere IPA dal giudizio con condanna alle spese legali
a carico di 2) In via principale, rigettare totalmente le domande ex adverso e da chiunque formulate CP_1 nei confronti di – Rappresentante Generale per l'Italia, in quanto infondate in Controparte_2 fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che l'importo rimborsabile ai sensi di Polizza venga ridotto in applicazione dello scoperto del 30% o comunque con applicazione dello scoperto 20% ( Testo di polizza , art.
2.1.A 23); 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite delle parti e, all'udienza del 13/04/2023, è stata trattenuta per la decisione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023, ha così statuito: “1) Rigetta le domande dell'attrice; 2) Rigetta la domande della convenuta;
3) Compensa le spese di lite”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) In Parte_1 via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 616/2023 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, nella causa recante R.G. n.
3005/2020 emessa il 15/05/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
2) Accertare e dichiarare dovuto alla sig.ra il rimborso integrale del prezzo del Parte_1 viaggio così come richiesto nei confronti dell' ricorrendo i presupposti di cui all'art 1463 c.c.; 3) Controparte_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale;
4)
Condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze di giudizio relativi ad entrambi i gradi di giudizio, valutando il giudice, ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 comma 1
c.p.c., il suo rifiuto opposto alla negoziazione assistita”.
Quali motivi di appello, ha dedotto l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà Parte_1
e la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
Con comparsa del 15/03/2024, si è costituita l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 616/2023 resa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa
[...]
5 iscritta al R.G. n. 3005/2020 emessa il 15/05/2023, in ogni sua parte. 2) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio la Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con comparsa dell'11/04/2024,
[...] chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità o
l'infondatezza dell'appello nei confronti dell'appellata IPA e l'estromissione dal giudizio di quest'ultima contro la quale l'appellante non ha svolto alcuna domanda, né in primo né in secondo grado, mentre l'altra appellata,
non ha coltivato la domanda di manleva con appello incidentale;
2) In via subordinata e Controparte_1 prudenziale, rigettare l'appello con conferma della sentenza di primo grado;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita per mezzo delle allegazioni documentali delle parti e, all'udienza del 13/10/2025, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.., così come sollevata dall'appellata Controparte_2
, per il passaggio in giudicato della domanda di manleva avanzata, in via
[...] subordinata, da nei confronti della sopra citata Compagnia assicuratrice, nel Controparte_1 giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, si evince come nel giudizio di primo grado, ha formulato una domanda di restituzione di somme di denaro esclusivamente Parte_1 nei confronti di (v. doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta in appello Controparte_1
, la quale a sua volta ha citato in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in via subordinata al Giudice di Pace di Catanzaro, che quest'ultima fosse tenuta a manlevare e a tenere indenne da ogni somma eventualmente riconosciuta in Controparte_1 favore di (v. doc. n.1, all. comparsa di costituzione e risposta in appello Parte_1 [...]
. Controparte_2
6 Ciò detto, il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 616/2023 emessa in data
15/05/2023 ha rigettato sia le domande formulate da e sia quelle avanzate da Parte_1
(v. pag. 6, sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fascicolo di primo Controparte_1 grado R.G. n. 3005/2020).
Pertanto, se l'appellata avesse voluto proporre appello relativamente al capo Controparte_1 della sentenza del giudizio di primo grado che ha rigettato anche la domanda di manleva avanzata dalla stessa nei confronti della terza avrebbe dovuto Controparte_2 proporre formulare appello incidentale, secondo la disposizione codicistica di cui all'art. 343
c.p.c. che recita: “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma”.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma
2, c.p.c. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 11799/2017).
Ancora: “L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n. 12724/2015).
Tanto premesso, nell'odierno giudizio, nessun appello incidentale è stato mai spiegato da nei confronti della con la conseguenza che il capo Controparte_1 Controparte_2 della sentenza relativo al rigetto della domanda di manleva avanzata da nel Controparte_1 giudizio di primo grado contro la risulta essere passato in giudicato, non Controparte_2 potendo essere più soggetto ad alcun gravame per il decorso dei termini di impugnazione.
Conseguentemente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c. nei confronti della Compagnia assicuratrice in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, come da quest'ultima sollevata.
7 Entrando nel merito, l'appello spiegato da parte di non è fondato per le Parte_1
ragioni di seguito riportate.
Innanzitutto, in tema di onere probatorio è necessario richiamare il fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c. il quale afferma che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Inoltre, con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2001 è stato ribadito il fondamentale principio secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Cass. n. 13533/2001).
Ciò premesso, parte appellante ha dedotto quale motivo di appello l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione del Giudice di prime cure.
In particolare, la parte di motivazione che l'odierna appellante ha inteso impugnare nella sentenza emessa dal Giudice di primo grado è la seguente: “La cronologia degli eventi non corrisponde
a quanto indicato in citazione. Infatti, dalla produzione documentale della convenuta risulta che il biglietto aereo dell'attrice era stato emesso il 09/08/2018 e dalla produzione documentale della terza chiamata risulta che già il 29/09/2018 l'agente di viaggi aveva comunicato all' che e annullavano il CP_1 Pt_1 Pt_2 viaggio…ed a suo dire “l'attrice, la quale aveva manifestato la volontà di recedere tre giorni prima del manifestarsi dei problemi di salute” ( v. pag. 5, sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fascicolo di primo grado R.G. n. 3005/2020).
Sul punto, l'appellante ha sostenuto che il contratto sarebbe stato concluso in data 19/09/2018
e che, contestualmente all'acquisto del pacchetto, sarebbe stata acquistata anche la polizza assicurativa, che però “probabilmente per contabilità interna” (v. pag. 7 atto di citazione in
8 appello) sarebbe stata emessa il 28/09/2018, ovvero lo stesso giorno della comunicazione dell'annullamento del viaggio.
Tale ultima circostanza dedotta dall'appellante, ossia la stipula contestuale del contratto di viaggio della polizza assicurativa in data 19.9.2018, non è supportata da alcuna prova in giudizio risultando, al contrario, smentita dalla documentazione versata in atti.
In particolare, dalla produzione documentale allegata in atti, è emerso che:
a) l'Agenzia di Viaggi “ ”, in data 24/07/2018, ha chiesto ad Parte_3 CP_1 la prenotazione del viaggio di gruppo con destinazione Giappone, prenotazione che
[...] quest'ultima ha confermato in data 02/08/2018, con timbro e sottoscrizione per accettazione
(v. doc. 8, fasc. proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
b) dall'estratto del “Travel Book”, contenente tutte le informazioni utili ed operative unitamente alla ricevuta della biglietteria aerea emessa, risulta che l'adesione di è stata Parte_1 confermata in data 09/08/2018 (v. doc. 5-8, fasc. proc. R.G. n. 3005/2020 Controparte_1
Giudice di Pace di Catanzaro);
c) che, in data 19/09/2018, parte appellante ha, altresì, sottoscritto il contratto di viaggio, effettuando il pagamento dello stesso mediante bonifico per la somma complessiva di €
2.966,67 (v. doc. n. 1 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Parte_1
Pace di Catanzaro);
d) che, in data 28/09/2018, l'odierna appellante ha, inoltre, stipulato una polizza assicurativa
“ n. W100078124” con la compagnia assicuratrice Parte_4 [...]
(v. doc. n. 2 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro), nella quale, tra le altre cose, nelle “Condizioni Generali di Contratto” all'art. “A-4 – Validità”, era espressamente previsto che: “La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata: i) contestualmente alla data di presentazione/acquisto del viaggio” (v. Testo di
Polizza, doc. n. 8, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. Controparte_2
3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
e) che, in data 29/09/2018, la prenotazione del viaggio è stata annullata dall'appellante, a fronte della richiesta trasmessa all'Agenzia di Viaggi il giorno prima (v. doc. n. 6 bis comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace Controparte_2 di Catanzaro);
9 f) che in data 02/10/2018, a seguito di problemi di salute, così come Parte_1 certificati nella medesima data dai sanitari dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di
Catanzaro, i quali hanno effettuato la seguente diagnosi: “Dolore addominale epigastrico da sospetta colite epatica” (v. doc. n. 5 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro), ha comunicato ad la sua volontà di annullare il Controparte_1 viaggio con partenza prevista in data 03/10/2018, recedendo quindi dal contratto stipulato in data 19/09/2018 (v. doc. n. 12, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. Controparte_1
n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
g) che in data 03/10/2018 parte appellante ha chiesto quindi il rimborso delle somme sostenute per il viaggio, per come convenuto nella stipula della polizza assicurativa “Polizza Welcome – Pt_4
n. W100078124” (v. doc. n. 6 all. atto di citazione proc. R.G. Parte_4 Parte_1
n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro);
h) che la compagnia assicuratrice ricevuta la denuncia con relativa Controparte_2 documentazione medica allegata, ha aperto il sinistro con richiesta n. IPA201810030009, comunicando all'appellante l'impossibilità di procedere alla liquidazione del sinistro, poiché il viaggio risultava prenotato in data 19/09/18, a fronte di una polizza assicurativa emessa in data
28/09/2018 (v. doc. n. 7 all. atto di citazione proc. R.G. n. 3005/2020 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro);
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti, si evince come la polizza assicurativa sia stata sottoscritta da in data 28/09/2018 e, quindi, non contestualmente alla Parte_1 prenotazione del viaggio, avvenuta in data 19/09/2018.
Ne deriva che la polizza assicurativa “Welcome relax – cancel – evolution n. W100078124” non può ritenersi operante nella presente fattispecie, in quanto secondo il già citato disposto di cui all'art.
A-4 “Validità”: “La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata: h) dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione del viaggio;
i) contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio (v. doc. 8
Testo di Polizza, pag. 6, art. A.4)”.
Inoltre, dalla produzione documentale è emerso ancora come l'odierna appellante avesse manifestato la sua volontà di recedere dal contratto di viaggio già in data 29/09/2018 (cfr. doc.
n. 6 bis comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. Controparte_2
3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro), quindi tre giorni prima dalla diagnosi di “Dolore addominale epigastrico da sospetta colite epatica” così come certificato in data 02/10/2018 dai sanitari
10 dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (cfr. doc. n. 12, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro); Controparte_1
Infine, è stato documentalmente provato come avesse, nel frattempo, Controparte_1 adempiuto regolarmente a quanto previsto nel contratto di viaggio, pagando ai fornitori i servizi per tutti i passeggeri prenotati, nonostante il recesso esercitato dall'appellante in data
29/09/2018, appena tre giorni prima della partenza per il viaggio in Giappone (v. doc. n. 13-14-
15, comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Controparte_1
Pace di Catanzaro).
Di conseguenza, si ritiene corretto l'operato di la quale ha applicato in maniera Controparte_1 del tutto legittima la penale contrattualmente prevista, a seguito del recesso ingiustificato esercitato da parte dell'appellante (v. pag. 6, doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta proc. R.G. n. 3005/2020 Giudice di Pace di Catanzaro) Controparte_1
A questo punto, occorre brevemente ricordare che il recesso esercitato dal viaggiatore nelle ipotesi di vendita di pacchetti turistici, come nel caso che qui ci interessa, è una fattispecie che viene espressamente disciplinata dal Codice del Turismo, quale normativa speciale che deroga a quella generale.
Ebbene, secondo il disposto di cui all'art. 41 comma 4. Codice del Turismo: “E' possibile esercitare il recesso senza applicazione di penali alle sole situazioni di natura oggettiva e straordinaria verificatesi nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze”.
Per le ipotesi di recesso diverse da quelle contenute nel comma 4 dell'art. 41 del Codice del
Turismo, ovvero per tutti i casi di annullamento del viaggiatore dovuti a circostanze non oggettive inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, sono previste espressamente delle spese di recesso.
In particolare, l'art. 41, comma 2, Codice del Turismo stabilisce che: “Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione di pacchetti turistici”.
Pertanto, il recesso del viaggiatore è a titolo gratuito solo se determinato da circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto.
11 In tutti gli altri casi il recesso è possibile ma non è gratuito, dovendo il viaggiatore rimborsare all'organizzatore le spese sostenute, identificate nella penale, il cui ammontare varia in base al momento il cui l'annullamento del viaggio viene richiesto dal turista.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, il recesso operato da ad appena tre Parte_1 giorni dalla partenza non può farsi certamente rientrare in uno dei casi di esonero dalla penale, non trattandosi appunto di circostanza inevitabile e straordinaria verificatasi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che ha un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto ma, al contrario, di situazione personale e soggettiva - quale è la malattia - indipendentemente dal fatto che preesistesse o meno.
D'altronde, a prescindere dall'analisi della documentazione medica a supporto della richiesta di annullamento, nel caso in esame, si è in presenza di un “evento - malattia” e, quindi, di un impedimento soggettivo, verificatosi il giorno prima della partenza e, pertanto, al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 41 del Codice del Turismo.
Infatti, la data della certificazione prodotta dall'odierna appellante (02/10/2018) è successiva alla comunicazione dell'annullamento del viaggio (29/09/2018) e, inoltre, la motivazione addotta da parte appellante attiene ad una sfera soggettiva, quale un asserito stato di “malattia” della viaggiatrice, che in quanto tale non rientra tra le cause che oggettivamente determinano l'impossibilità della prestazione.
Ne deriva che è da ritenersi del tutto legittima l'applicazione della penale pari al 100% prevista dall' per il rimborso della quale l'appellante si era appositamente tutelata con Controparte_1
l'acquisto della polizza assicurativa.
Per tutti i motivi sopra esposti, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il
Giudice di primo grado, il quale ha rigettato la domanda avanzata da Parte_1 ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., escludendo pertanto dall'azione di restituzione delle somme Controparte_1 corrisposte dall'attrice (v. pag. 6 Sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/0%2023 del Giudice di Pace di Catanzaro, all. fasc. di primo grado).
Sul punto, occorre infatti rammentare la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha ribadito che: “L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili
l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia
12 venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione” (v. Cass. Ord. n.
8766/2019).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover rigettare l'appello proposto da nei confronti di in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, si conferma integralmente il contenuto della sentenza n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023 dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Da ultimo, in tema di regolamentazione delle spese di lite, deve essere riformato il capo della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte appellante per entrambi i gradi di giudizio secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione secondo il valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200), con dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni affrontate.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del presente appello nei confronti della Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza impugnata n. 616/2023 emessa in data 15/05/2023 dal
Giudice di Pace di Catanzaro;
- Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 632,50 oltre rimborso spese generali,
13 C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente, e per il presente giudizio in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 632,50 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente, e per il presente giudizio in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna, infine, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione pari ad €
98,00.
Catanzaro, lì 07/11/2025 Il Giudice
dott.ssa SO Damiani
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