Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05565/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5565 del 2022, proposto da
IMMACOLATA PORTO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, prot. n. 9478 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “ avviso ricognizione personale avente diritto alla stabilizzazione ”;
nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ZA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento della nota dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, prot. n. 9478 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “ avviso ricognizione personale avente diritto alla stabilizzazione ” nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
In data 28 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e notificato in pari data alla controparte, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.
Con memoria del 9 dicembre 2025 la resistente Azienda Ospedaliera ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
Il giudizio va dichiarato estinto per rinunzia.
In considerazione della natura disponibile dell’azione, il Collegio non può che prendere atto della superiore dichiarazione di estinzione della parte ricorrente e pronunciarsi in conformità.
Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
In ragione della peculiarità degli interessi coinvolti, nonché della vicenda processuale nel suo complesso, sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE LL Di LI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ZA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA EL | IE LL Di LI |
IL SEGRETARIO