CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1265/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4539/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Vai Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240196241843000 CONTRIBUTO UNIF 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento n. 097 2024 01962418 43 000, notificata in data 18 novembre 2024, dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa a contributo unificato, deducendo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche ove fosse stato dimostrato l'invio dell'invito al pagamento nell'anno 2018 e, comunque, prescrizione, per il decorso dello stesso termine quinquennale, delle sanzioni.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha dimostrato la ricezione, da parte della contribuente, dell'invito al pagamento n. 25 del 2018 all'indicato indirizzo posta elettronica certificata.
La pretesa impositiva è dunque prescritta quanto al tributo.
Quanto alla raccomandata con la quale, nell'anno 2020, è stato richiesto il pagamento delle sanzioni essa si è perfezionata per compiuta giacenza senza che risulti l'invio alla ricorrente della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Al riguardo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile principio peril quale, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23921).
E' dunque prescritta anche la pretesa afferente le sanzioni.
Le ragioni dell'accoglimento del ricorso, estranee alla responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, comportano che le spese, da compensarsi tra le altre parti, tra la ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle Finanze seguano la soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie il ricorso;
previa compensazione delle spese tra le altre parti, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese, determinate nell'importo di euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato. Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice
OS IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4539/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Vai Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240196241843000 CONTRIBUTO UNIF 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la cartella di pagamento n. 097 2024 01962418 43 000, notificata in data 18 novembre 2024, dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, relativa a contributo unificato, deducendo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, anche ove fosse stato dimostrato l'invio dell'invito al pagamento nell'anno 2018 e, comunque, prescrizione, per il decorso dello stesso termine quinquennale, delle sanzioni.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha dimostrato la ricezione, da parte della contribuente, dell'invito al pagamento n. 25 del 2018 all'indicato indirizzo posta elettronica certificata.
La pretesa impositiva è dunque prescritta quanto al tributo.
Quanto alla raccomandata con la quale, nell'anno 2020, è stato richiesto il pagamento delle sanzioni essa si è perfezionata per compiuta giacenza senza che risulti l'invio alla ricorrente della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Al riguardo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il condivisibile principio peril quale, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23921).
E' dunque prescritta anche la pretesa afferente le sanzioni.
Le ragioni dell'accoglimento del ricorso, estranee alla responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, comportano che le spese, da compensarsi tra le altre parti, tra la ricorrente e il Ministero dell'Economia e delle Finanze seguano la soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e conclusione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie il ricorso;
previa compensazione delle spese tra le altre parti, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese, determinate nell'importo di euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato. Roma, 27 gennaio 2026
Il Giudice
OS IO