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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 359/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. parte nata in ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
16/02/1988, rappresentata e difesa dall'avv. ZUCCHI ARIANNA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato in ROMANIA in [...] Controparte_1 C.F._2
27/10/1986,
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 5.3.2025, ha Parte_1 allegato di avere contratto matrimonio con il resistente in data 15.8.2009 e che, dalla loro unione, sono nati , in data 8.10.2007, e il 27.10.2012. Persona_1 Persona_2
La ha dedotto che il rapporto con il marito è stato sempre problematico, in particolare a Pt_1 causa dei suoi atteggiamenti violenti e dell'abuso di sostanze alcoliche.
1 La ricorrente ha allegato che, in ragione dei comportamenti del marito, in diverse occasioni, nel
2021, nel 2022 e nel febbraio 2024 sono intervenuti i Carabinieri;
ha poi evidenziato che, proprio a seguito di tale ultimo intervento, il resistente ha lasciato la casa familiare, per poi farvi ritorno nel febbraio 2025.
Tuttavia, secondo la prospettazione della da quel momento la situazione è diventata Pt_1 intollerabile, sino al punto che, in data 2.3.2025, ella è stata costretta nuovamente a chiedere l'intervento dei Carabinieri, in quanto il marito le ha impedito di entrare a casa.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito né è comparso, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
Pronunciati i provvedimenti provvisori, è stata disposta l'acquisizione di informazioni circa la situazione reddituale del resistente.
All'udienza del 18.11.2025, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore della ricorrente alla discussione, il quale ha precisato le conclusioni come da ricorso, dichiarando di rinunciare all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e diritto di fissare liberamente la propria residenza.
Al fine di tutelare sé e i figli minori ed la sig.ra Persona_1 Persona_2 Parte_1
è autorizzata a lasciare la casa familiare di Occhiobello, vicolo degli Estensi n. 7 e a
[...] trasferirsi unitamente ad e , nella nuova casa non appena Persona_2 Persona_1
l'avrà reperita.
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, ma resteranno collocati presso la madre, con trasferimento della residenza presso l'immobile che la stessa sta reperendo;
3) il padre potrà vedere i figli di anni 17 ed di anni 12 solo Persona_1 Persona_2 previo loro consenso e previo accordo con la madre, con la quale si accorderà direttamente circa i tempi di frequentazione dei figli e gli spostamenti per eventuali attività.
In ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi la settimana, senza pernottamento e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, sempre previo consenso dei figli stessi.
4) Per quanto riguarda i periodi di vacanza i figli, previo loro consenso, potranno trascorrere con il padre:
2 - durante l'estate, due settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo entro la data del 15 maggio di ciascun anno, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni di vacanza spetterà, ad anni alterni, alla madre o al padre.
- metà delle vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- metà delle vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio.
- ponti scolastici e festività secondo alternanza.
5) disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 300,00 per , e la somma di Euro 350,00 per Persona_1 Persona_2
6) disporre che l'assegno unico universale, e/o le future assimilabili provvidenze economiche a favore dei figli, siano percepiti nella misura del 50% ciascuno.
10) disporre che le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno così come di seguito statuito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo
3 complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter b) campi estivi.
11) Disporre che le parti si impegnino a rimborsare al coniuge che le ha sostenute, il 50% delle spese straordinarie, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (anche a mezzo sms o whatsapp) e che in caso di mancato motivato dissenso, da comunicare, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o, comunque, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto
l'esborso, è dovuto entro 8 giorni dall'esibizione.
11) Disporre che i genitori usufruiscano nella misura del 50% delle detrazioni e deduzioni fiscali relative alle spese straordinarie per i figli, secondo normativa di legge. A tal fine la documentazione giustificativa delle spese mediche e/o farmaceutiche e/o sportive dovranno essere intestate ai figli, onde consentire a ciascuno dei genitori di detrarle fiscalmente nella misura del
50%, in base ai presenti accordi.
12) disporre che le parti prestino il consenso per il rilascio dei passaporti per i minori”.
3. Sulla giurisdizione
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità.
Non risulta dirimente che il matrimonio sia stato celebrato all'estero, né che non sia stato chiarito se le parti abbiano ottenuto la cittadinanza italiana: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019, ratione temporis applicabile, risultando la ricorrente cittadina residente in Italia per un periodo di almeno un anno prima della domanda (Cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”.
Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale
4 periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
3.1 Per quanto concerne le questioni relative all'affidamento dei figli minori, occorre richiamare l'art. 1 del Regolamento n. 1111/2019.
Con riferimento alla competenza, l'art. 7 recita: “
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10”.
Inoltre, anche alla luce dell'art. 10, comma 1, lett. a), può ritenersi sussistente la giurisdizione in capo all'intestato Tribunale.
Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, si applica la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015, n. 101, applicabile alle controversie instaurate a decorrere dal gennaio 2016.
In particolare, l'art. 15, paragrafo 1, dispone: “Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge”.
Nel caso di specie, è stata adita l'autorità giurisdizionale italiana, che ha competenza giurisdizionale, per le ragioni sopra esposte, deve pertanto essere applicata la legge italiana.
3.2 Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del genitore, la giurisdizione deve essere determinata applicando il regolamento dell'Unione Europea n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Ai sensi dall'articolo 3 Reg. 4/2009, la competenza spetta ad una delle seguenti autorità giurisdizionale dello Stato membro:
- quella in cui il convenuto risieda abitualmente;
- quella in cui il creditore risieda abitualmente;
- quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti);
5 - quella che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti).
Applicando il richiamato art. 3 Reg n 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore, sia in quanto il Tribunale adito è competente per l'affidamento.
Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, si fa riferimento all'art. 3 ed all'art. 4 del Protocollo dell'Aja 2007 che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che, qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, si applicherà la lex fori;
qualora non ricorra questa circostanza si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare (art. 3 del Protocollo Aja 2007).
Nel caso di specie, si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei figli (creditore alimentare).
Inoltre, è opportuno precisare che l'intestato Tribunale sarebbe competente a decidere anche ai sensi dell'Articolo 5 Reg. 4/2009, il quale recita: “Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto Tale norma non è applicabile se la comparizione
è intesa a eccepire l'incompetenza”.
Nel caso di specie, il resistente non si è costituito e non ha eccepito il difetto di giurisdizione
3.3 Inoltre, giova precisare che la Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n.
218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sezioni
Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
4. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
6 quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
5. L'affidamento dei figli minori
Preliminarmente, va rilevato che la figlia delle parti, , ha raggiunto la maggiore età in data Per_1
8.10.2007, ragione per cui nulla va disposto in punto di affidamento rispetto alla stessa.
Per quanto concerne , a parere del Tribunale, non sussistono ragioni per derogare al regime Per_2 dell'affidamento condiviso del minore.
A tal proposito, si osserva che, anche alla luce delle allegazioni e delle dichiarazioni della ricorrente, pure emerse criticità nella relazione tra le parti, entrambi i genitori hanno manifestato concreto interesse circa le questioni che attengono ai figli ed e non hanno Per_1 Per_2 abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
In tal senso, vale evidenziare che la ricorrente ha dichiarato che comunque il padre tiene con sé i figli, sebbene la frequentazione con si sia fatta più rada: “La nostra figlia più grande lo Per_1 vede poco e decide lei quando vederlo. Nell'ultimo mese è stata da lui una volta ed è rimasta anche
a dormire lì. Credo che si sentano telefonicamente via messaggio. So che lui le dà la colpa della nostra separazione e le carica di questo peso, credo sia una cosa sbagliata. Il padre vede Per_2 anche due o tre volte alla settimana. Loro due vanno d'accordo. È capitato che si siano visti anche durante la settimana e che sia rimasto a dormire lì. Quando va nel fine settimana, capita Per_2 che resti a dormire dal padre” (cfr. verbale dell'udienza dell'1.7.2025).
5.1 Con riferimento agli episodi di violenza allegati dalla ricorrente, asseritamente perpetrati dal resistente a suo danno, anche alla presenza dei figli, si osserva che essi assurgono ad allegazioni e dichiarazioni di parte, sfornite di riscontro probatorio minimo.
Inoltre, anche dagli atti depositati dal P.M. si ricava che il procedimento n. 100/2024 reg. gen. Mod.
45 ha avuto esito in un decreto di archiviazione (cfr. doc. acquisiti in data 7.7.2025) e che in occasione, degli interventi dei Carabinieri, sia la ricorrente che i figli delle parti hanno precisato che il resistente non era stato violento nei loro confronti, pur avendo egli colpito e rotto oggetti all'interno dell'abitazione, in uno scatto di rabbia successivo alla discussione con la moglie.
Al contempo, è anche emerso come il resistente abbia verosimilmente problemi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, apparendo tuttavia consapevole dell'erroneità delle proprie reazioni.
7 Inoltre, vale evidenziare che la ricorrente ha riferito: “Da quanto so, da circa un anno non beve più”
(cfr. verbale dell'udienza dell'1.7.2025).
A ciò ai aggiunga che la stessa ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso.
Dunque, il Tribunale reputa che, alla luce di quanto esaminato, pur tenuto conto delle criticità emerse, non sussistano gli elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso;
al contempo, non si può che tenere in considerazione la consolidata situazione fattuale, ragione per la quale comunque il figlio minore resterà prevalentemente collocato presso la madre.
In altri termini, questo giudicante reputa che, allo stato, non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto nessuna delle parti ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
5.2 Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza del figlio presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Con riferimento ad , tenuto conto dell'età dello stesso, della necessità di preservare i Per_2 rapporti tra padre e figlio, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale paterna, nonché di evitare effettiva cesura negli incontri tra il padre ed
, allo stato appare opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e Per_2 tenere con sé il figlio:
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_2 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_2 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo
8 scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore
21:30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della questa ha dichiarato: di vivere a Fiesso Pt_1
BE con i figli in un immobile condotto in locazione;
di lavorare come colf, seguendo un orario dalle 8.30 alle 14.30 oppure dalle 14.30 alle 20.30; di percepire una retribuzione mensile netta di circa 1300,00 euro, oltre alla tredicesima;
di percepire la quota di metà dell'assegno unico relativo ai figli, pari a circa 217 euro;
di essere comproprietaria della quota di metà della ex casa familiare;
di essere cointestataria del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare, il quale imporrebbe il pagamento di una rata mensile di circa 650, 00 euro al mese, rispetto alla quale non contribuisce da quando si è allontanata dalla ex casa familiare con i figli;
di essere onerata del pagamento di un canone di locazione di circa 420 euro al mese.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, si desume che la è stata titolare di un reddito Pt_1 netto annuo pari circa: 10.139,00 nell'anno di imposta 2020; 16.649,00 nell'anno di imposta 2023.
La ricorrente ha anche depositato copia di busta paga relativa al mese di gennaio 2025, da cui si ricava una retribuzione netta di 1.354,00 euro, nonché buste paga relative al periodo dal marzo al luglio 2025, da cui si desume che la stessa ha percepito una retribuzione netta media pari a 1.300,00 euro al mese.
La ha poi depositato copia della C.U. relativa all'anno di imposta 2024, da cui è Pt_1 riscontrabile un reddito netto pari a 17.884,37 euro.
6.1 Con riferimento alla situazione del resistente, è stata disposta l'acquisizione officiosa di informazioni;
dalle dichiarazioni dei redditi si ricava che il è stato titolare di un reddito Pt_1 netto annuo pari a circa: 47.231,00 euro nell'anno di imposta 2022; 14.653,00 nell'anno di imposta
2023; 17.788,00 nell'anno di imposta 2024.
9 Inoltre, dalle medesime dichiarazioni risulta che egli è comproprietario di beni immobili, verosimilmente corrispondenti alla casa corrispondente alla ex casa familiare, di cui è comproprietaria anche la ricorrente.
Dall'estratto contributivo dell' si desume che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di CP_2 continuità dal 2007 in poi e di essere titolare di impresa artigiana dal 2022.
In ogni caso, va valorizzata la circostanza per cui egli continua a vivere nella ex casa familiare, di cui le parti sono comproprietarie.
Dai documenti depositati dalla ricorrente è anche possibile ricavare come entrambe le parti siano onerate del pagamento della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare.
Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
7. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per quanto concerne la figlia delle parti, divenuta maggiorenne nel corso del processo, si osserva come ella sia tuttora convivente con la madre, oltre ad essere non economicamente autosufficiente, proprio tenuto conto della circostanza per cui molto di recente ha compiuto diciotto anni.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della circostanza per cui l'assegno unico verrà percepito per intero dalla ricorrente, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con i figli, il Tribunale ritiene equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla , entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese, pari a euro 400,00 euro al mese (200,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (5.3.2025).
10 Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
7.1 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del CP_2 genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con i figli e dei tempi di permanenza degli stessi con ciascun genitore.
8. Inammissibilità delle ulteriori domande
Nel rassegnare le conclusioni, la ricorrente ha chiesto: “disporre che le parti prestino il consenso per il rilascio dei passaporti per i minori.”
In primo luogo, si osserva come non sia emerso che tra le parti vi siano state difficoltà di addivenire ad una soluzione sul punto.
In ogni caso, trattasi di questione di competenza del giudice tutelare, dunque eventualmente da sottoporsi allo stesso (l. n. 1185/1967).
9. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti perla quota di metà, attesa la sussistenza dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di separazione, rispetto alla quale il resistente non ha formulato opposizione.
Invece, il resistente risulta soccombente rispetto alle ulteriori domande, ragione per cui le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
d) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto;
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la Persona_2 madre;
Parte_1
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio
: Per_2
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_2 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_2 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore
21:30 della domenica, quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della Controparte_1 domanda, a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 euro (200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi;
c) spese di custodia (baby-sitter);
DISPONE che l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo a CP_2 Persona_3
ed a , venga percepito per intero da , anche
[...] Persona_4 Parte_1 in assenza del consenso di;
Controparte_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio per la quota di metà;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in € Parte_1
110,41, per esborsi vivi ed in € 2.329,00 (50% di 4.659,00) per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 19.11.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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