CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 8309/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 12:30
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BONAIUTI PAOLO;
Avv. Mattia Uva, in sostituzione
Avv. CHIABOTTO SUSANNA;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti DEL MONTE CESARE;
presente
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
Parte appellante riportandosi ai propri scritti difensivi e rappresentando che sono state pagate le somme oggetto del decreto integralmente chiede la decisione e d insiste sulle richieste istruttorie.
La Parte appellata si oppone alle richieste istruttorie – in quanto inammissibili e infondate - e chiede il rigetto dell'appello e la decisione dichiarandosi inoltre antistatario quanto alle spese.
La Parte appellante contesta la dedotta inammissibilità delle istanze istruttorie, riportandosi alla memoria del 4.3.2025.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Mariarosaria Budetta
8309 2019 RG
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Budetta Mariarosaria Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 8309/2025 , relativa all' appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2019, n. 22100, che rigettava l'opposizione presentata dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo concesso all'appellata per il pagamento della somma di € 8.094,55, oltre accessori, richiesti a titolo di pagamento di parcelle dovute per prestazioni professionali svolte in suo favore.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16276/2017 del 6.7.2017 R.G. n. 30565/2017, emesso su istanza di con cui gli era stato CP_1 intimato di pagare la somma di euro 8.586,70, oltre interessi legali e spese di procedura.
La somma era dovuta in virtù dell'attività di consulente fiscale e contabile svolte dalla in favore e su incarico di per gli anni 2014, 2015 CP_1 Pt_1
e primo trimestre del 2016. La parte opponente concludeva, in sede di precisazione delle conclusioni, come da memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 , comma 1, cpc, che qui si riporta:
““Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno in corso di causa nonché di giustizia, in accoglimento della presente opposizione:
- dichiarare la inammissibilità, nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei presupposti di legge e per effetto revocarlo per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno di giustizia, in corso di causa;
- comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso rigettare tutte le avverse domande, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno in corso di causa, anche di giustizia, con condanna della opposta signora alla restituzione in favore del signor CP_1 Pt_1
della somma corrisposta a seguito della provvisoria esecutorietà del
[...] decreto ingiuntivo per cui è causa pari a € 9.671,27;
- in via subordinata, senza con ciò rinunciare alle precedenti domande e senza con ciò nulla voler riconoscere, solo nel malaugurato caso in cui dovesse essere per assurdo ritenuto sussistente un credito in favore della dott.ssa nei confronti del signor accertato il CP_1 Parte_1 controcredito vantato dall'opponente nella misura di € 2.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare, procedere a compensazione anche parziale dei rispettivi importi e comunque ridurre l'importo richiesto alla luce delle eccezioni svolte e/o per quelle che risulteranno in corso di causa, il tutto anche di giustizia e in via equitativa, con condanna della opposta alla restituzione del residuo già corrisposto dall'opponente;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”
A fondamento dell'opposizione l'attuale appellante poneva la mancanza di prova del credito, la mancata esistenza di un accordo scritto che definisse l'entità dei compensi, la mancata diligenza del professionista, che aveva comportato la spesa di euro 2.000 a seguito di richiesta di correzione effettuata da altro professionista, somma di cui chiedeva la compensazione.
Si costituiva l'appellata contestando le avverse deduzioni e CP_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione al provvedimento monitorio.
Con sentenza del 15 novembre 2019 il Tribunale di Roma in composizione monocratica decideva come segue:
“ 1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna a pagare a la somma di euro195,89, Parte_1 CP_1
oltre interessi dalla domanda;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
CP_1
4) condanna a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 CP_1
liquidate in Euro 4835,00, oltre spese generali, Iva e CPA.
Spese di lite da distrarsi in favore dell'Avvocato Del Monte Cesare, dichiaratosi antistatario. ”
L'appello
presentava citazione in appello chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 domande presentate in primo grado, come di seguito indicate:
-insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e ritenuta conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
-sussistenza di un accordo verbale per un compenso forfettario a fronte di un lavoro ordinario per il commercialista, -asseriti errori nello svolgimento dell'attività professionale consistenti nella richiesta di compensazione di un credito anziché nella riscossione dello stesso, e mancato utilizzo del credito di imposta dell'anno 2013 nel settembre 2013 anziché nel novembre del medesimo anno, con conseguente pagamento di maggior interessi non determinati in sede di appello, nonché ulteriore negligenza.
Motivazione della Corte
Va in primo luogo evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso nel rispetto di quanto previsto dall'art 634 e seguenti cpc, essendo stata posti a base del credito fattura e parere del consiglio dell'ordine, fermo restando che la richiesta dell'opponente di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso fuori delle ipotesi previste deve essere disattesa in via prodromica , poiché, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità , “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione .è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (inter alias Cass. civ. n. 1184/2007).
In merito al dedotto mancato rispetto dell'accordo che prevedeva un pagamento inferiore a quello richiesto, va evidenziato che la parte appellata non ha mai negato la sussistenza di questo accordo (non concretamente quantificato dalle parti) precisando che esso è venuto meno a seguito del mancato pagamento da parte di come effettivamente risulta dal fatto Pt_1 che ha inviato alla controparte, in data 19 gennaio 2007, una CP_1 missiva raccomandata, indicando l'intenzione di interrompere il rapporto, la propria disponibilità alla restituzione della documentazione e la richiesta del saldo delle parcelle, avvisando l' che, laddove non avesse provveduto Pt_1 entro il termine di dieci giorni “… le somme saranno determinate tenendo conto dei tariffari elaborati ed approvati dal Consiglio dell'
[...]
”. Parte_2
Ne consegue che l'appellato ha richiesto legittimamente la somma computata alla luce degli ordinari tariffari a seguito dell'inadempimento dell'appellante, che ha fatto venire meno il rapporto amicale posto a base della riduzione della parcella.
Affrontando il tema delle dedotte negligenze professionali denunciate dall'appellante, deve evidenziarsi che quanto indicato dalla parte appellante non costituisce negligenza professionale, ma valutazione tecnica, fermo restando che nel caso di specie non sarebbe applicabile il principio inadiplendi non est adimplendum, come preteso dal medesimo, poiché l'attività professionale non è stata omessa. Invero l'unico motivo per cui l'appellante ritiene di non dovere adempiere al pagamento delle prestazioni rese per oltre due anni è l'individuazione dell'anno di imposta in cui l'appellato ha esperito la compensazione di un credito di imposta, perché ritenuto errato. Deve dedursi che, in merito all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, anche del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al comportamento negligente (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010).
Nel caso che ci occupa l'appellante non ha adempiuto al citato onere probatorio, neanche sul punto della sussistenza della stessa negligenza.
Va altresì evidenziato che l'appellante ha presentato esposti, sull'operato del professionista, sia al Consiglio dell'Ordine che al Consiglio di disciplina, che sono stati regolarmente archiviati.
Va altresì dedotto che, a norma dell'art. 2237 cc, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, ed in tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Nel caso che ci occupa l'attività professionale risulta svolta regolarmente, né l'appellante ha presentato alcuna lamentela in merito se non nei limiti già indicati. Ne consegue che la gestione di oltre due anni di attività professionale deve, quindi, essere retribuita.
L'appello va quindi rigettato.
P.Q.M.
Il Collegio,
Rigetta l'appello,
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 1.800 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%,
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
Sezione V civile
R.G. 8309/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 12:30
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti BONAIUTI PAOLO;
Avv. Mattia Uva, in sostituzione
Avv. CHIABOTTO SUSANNA;
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti DEL MONTE CESARE;
presente
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
Parte appellante riportandosi ai propri scritti difensivi e rappresentando che sono state pagate le somme oggetto del decreto integralmente chiede la decisione e d insiste sulle richieste istruttorie.
La Parte appellata si oppone alle richieste istruttorie – in quanto inammissibili e infondate - e chiede il rigetto dell'appello e la decisione dichiarandosi inoltre antistatario quanto alle spese.
La Parte appellante contesta la dedotta inammissibilità delle istanze istruttorie, riportandosi alla memoria del 4.3.2025.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Mariarosaria Budetta
8309 2019 RG
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Budetta Mariarosaria Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 8309/2025 , relativa all' appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2019, n. 22100, che rigettava l'opposizione presentata dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo concesso all'appellata per il pagamento della somma di € 8.094,55, oltre accessori, richiesti a titolo di pagamento di parcelle dovute per prestazioni professionali svolte in suo favore.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16276/2017 del 6.7.2017 R.G. n. 30565/2017, emesso su istanza di con cui gli era stato CP_1 intimato di pagare la somma di euro 8.586,70, oltre interessi legali e spese di procedura.
La somma era dovuta in virtù dell'attività di consulente fiscale e contabile svolte dalla in favore e su incarico di per gli anni 2014, 2015 CP_1 Pt_1
e primo trimestre del 2016. La parte opponente concludeva, in sede di precisazione delle conclusioni, come da memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 , comma 1, cpc, che qui si riporta:
““Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno in corso di causa nonché di giustizia, in accoglimento della presente opposizione:
- dichiarare la inammissibilità, nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei presupposti di legge e per effetto revocarlo per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno di giustizia, in corso di causa;
- comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso rigettare tutte le avverse domande, per i motivi di cui in narrativa e/o per quelli che risulteranno in corso di causa, anche di giustizia, con condanna della opposta signora alla restituzione in favore del signor CP_1 Pt_1
della somma corrisposta a seguito della provvisoria esecutorietà del
[...] decreto ingiuntivo per cui è causa pari a € 9.671,27;
- in via subordinata, senza con ciò rinunciare alle precedenti domande e senza con ciò nulla voler riconoscere, solo nel malaugurato caso in cui dovesse essere per assurdo ritenuto sussistente un credito in favore della dott.ssa nei confronti del signor accertato il CP_1 Parte_1 controcredito vantato dall'opponente nella misura di € 2.000,00 o in quella diversa che dovesse risultare, procedere a compensazione anche parziale dei rispettivi importi e comunque ridurre l'importo richiesto alla luce delle eccezioni svolte e/o per quelle che risulteranno in corso di causa, il tutto anche di giustizia e in via equitativa, con condanna della opposta alla restituzione del residuo già corrisposto dall'opponente;
- con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”
A fondamento dell'opposizione l'attuale appellante poneva la mancanza di prova del credito, la mancata esistenza di un accordo scritto che definisse l'entità dei compensi, la mancata diligenza del professionista, che aveva comportato la spesa di euro 2.000 a seguito di richiesta di correzione effettuata da altro professionista, somma di cui chiedeva la compensazione.
Si costituiva l'appellata contestando le avverse deduzioni e CP_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione al provvedimento monitorio.
Con sentenza del 15 novembre 2019 il Tribunale di Roma in composizione monocratica decideva come segue:
“ 1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna a pagare a la somma di euro195,89, Parte_1 CP_1
oltre interessi dalla domanda;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata da;
CP_1
4) condanna a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 CP_1
liquidate in Euro 4835,00, oltre spese generali, Iva e CPA.
Spese di lite da distrarsi in favore dell'Avvocato Del Monte Cesare, dichiaratosi antistatario. ”
L'appello
presentava citazione in appello chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 domande presentate in primo grado, come di seguito indicate:
-insussistenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e ritenuta conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
-sussistenza di un accordo verbale per un compenso forfettario a fronte di un lavoro ordinario per il commercialista, -asseriti errori nello svolgimento dell'attività professionale consistenti nella richiesta di compensazione di un credito anziché nella riscossione dello stesso, e mancato utilizzo del credito di imposta dell'anno 2013 nel settembre 2013 anziché nel novembre del medesimo anno, con conseguente pagamento di maggior interessi non determinati in sede di appello, nonché ulteriore negligenza.
Motivazione della Corte
Va in primo luogo evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso nel rispetto di quanto previsto dall'art 634 e seguenti cpc, essendo stata posti a base del credito fattura e parere del consiglio dell'ordine, fermo restando che la richiesta dell'opponente di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso fuori delle ipotesi previste deve essere disattesa in via prodromica , poiché, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità , “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione .è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (inter alias Cass. civ. n. 1184/2007).
In merito al dedotto mancato rispetto dell'accordo che prevedeva un pagamento inferiore a quello richiesto, va evidenziato che la parte appellata non ha mai negato la sussistenza di questo accordo (non concretamente quantificato dalle parti) precisando che esso è venuto meno a seguito del mancato pagamento da parte di come effettivamente risulta dal fatto Pt_1 che ha inviato alla controparte, in data 19 gennaio 2007, una CP_1 missiva raccomandata, indicando l'intenzione di interrompere il rapporto, la propria disponibilità alla restituzione della documentazione e la richiesta del saldo delle parcelle, avvisando l' che, laddove non avesse provveduto Pt_1 entro il termine di dieci giorni “… le somme saranno determinate tenendo conto dei tariffari elaborati ed approvati dal Consiglio dell'
[...]
”. Parte_2
Ne consegue che l'appellato ha richiesto legittimamente la somma computata alla luce degli ordinari tariffari a seguito dell'inadempimento dell'appellante, che ha fatto venire meno il rapporto amicale posto a base della riduzione della parcella.
Affrontando il tema delle dedotte negligenze professionali denunciate dall'appellante, deve evidenziarsi che quanto indicato dalla parte appellante non costituisce negligenza professionale, ma valutazione tecnica, fermo restando che nel caso di specie non sarebbe applicabile il principio inadiplendi non est adimplendum, come preteso dal medesimo, poiché l'attività professionale non è stata omessa. Invero l'unico motivo per cui l'appellante ritiene di non dovere adempiere al pagamento delle prestazioni rese per oltre due anni è l'individuazione dell'anno di imposta in cui l'appellato ha esperito la compensazione di un credito di imposta, perché ritenuto errato. Deve dedursi che, in merito all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, anche del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al comportamento negligente (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010).
Nel caso che ci occupa l'appellante non ha adempiuto al citato onere probatorio, neanche sul punto della sussistenza della stessa negligenza.
Va altresì evidenziato che l'appellante ha presentato esposti, sull'operato del professionista, sia al Consiglio dell'Ordine che al Consiglio di disciplina, che sono stati regolarmente archiviati.
Va altresì dedotto che, a norma dell'art. 2237 cc, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, ed in tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Nel caso che ci occupa l'attività professionale risulta svolta regolarmente, né l'appellante ha presentato alcuna lamentela in merito se non nei limiti già indicati. Ne consegue che la gestione di oltre due anni di attività professionale deve, quindi, essere retribuita.
L'appello va quindi rigettato.
P.Q.M.
Il Collegio,
Rigetta l'appello,
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 1.800 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%,
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta