Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2583
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, incombe al convenuto che eccepisce la prescrizione l'onere di provare che l'opera pubblica ha avuto compimento oltre il quinquennio prima della notifica della citazione.

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali le disposizioni degli artt. 36 e 35 della legge n. 142/1990 (poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000) attribuiscono al Sindaco la rappresentanza del Comune, mentre, d'altra parte, ai dirigenti dell'ente sono devoluti, dall'art. 51, secondo comma, della legge 142/1990, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico: compiti dai quali sono esclusi, dal terzo comma dell'art. 51 cit., l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente riservino agli organi di governo dell'ente. Ne consegue che, rientrando tra i compiti del Sindaco la rappresentanza del Comune all'esterno, nelle liti attive e passive spetta a quest'organo conferire al difensore la procura.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2583
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

    Testo completo