Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, incombe al convenuto che eccepisce la prescrizione l'onere di provare che l'opera pubblica ha avuto compimento oltre il quinquennio prima della notifica della citazione.
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali le disposizioni degli artt. 36 e 35 della legge n. 142/1990 (poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000) attribuiscono al Sindaco la rappresentanza del Comune, mentre, d'altra parte, ai dirigenti dell'ente sono devoluti, dall'art. 51, secondo comma, della legge 142/1990, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico: compiti dai quali sono esclusi, dal terzo comma dell'art. 51 cit., l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente riservino agli organi di governo dell'ente. Ne consegue che, rientrando tra i compiti del Sindaco la rappresentanza del Comune all'esterno, nelle liti attive e passive spetta a quest'organo conferire al difensore la procura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SINDACO DI VICO EQUENSE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso l'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELANTONIO DILENGITE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso l'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO CUOMO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2294/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 aprile 1994, il Tribunale di Napoli condannava il comune di Vico Equense al risarcimento del danno in favore di EL AP, liquidato nella misura riconosciuta nella delibera 4 maggio 1989 n. 405 della G.M., per l'avvenuta occupazione espropriativa di un appezzamento di terreno onde realizzare una strada.
La Corte di appello di Napoli, dopo avere respinto con sentenza non definitiva del 12 dicembre 1997 (per quel che interessa), l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'amministrazione comunale, con decisione definitiva del 5 novembre 1999, ha condannato l'ente pubblico al risarcimento di detti danni liquidandoli in complessive L. 33.486.909, oltre alla rivalutazione monetaria, ed agli interessi legali;
nonché al pagamento dell'indennità di occupazione legittima determinandola in complessive L.
3.372.000. Ha osservato al riguardo:
a) che l'opera pubblica risultava già esistente in base ad attestazione dello stesso comune, nel 1982, che costituiva anche l'epoca di scadenza del periodo di occupazione temporanea;
sicché in tale periodo la p.a. ne aveva acquistato la proprietà e doveva determinarsi il valore dell'immobile, b)detto valore, trattandosi di area con destinazione edificatoria, inclusa dal programma di fabbricazione in zona C, era di L. 75.000 mq.; sicché applicando il criterio riduttivo introdotto dall'art. 3, comma 65 della legge 662 del 1996, la somma dovuta all'AP risultava pari a L. 22.481.909,
oltre all'importo di L. 11.005.000 per il deprezzamento subito dalla parte residua del fondo e)detto importo doveva essere aumentato della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far data dal febbraio 1982, nonché degli interessi da corrispondere sull'ammontare originario del danno, al tasso corrispondente a quello legale, e con decorrenza dalla data del fatto illecito. Per la cassazione della sentenza, il comune di Vico Equense ha proposto ricorso comprendente più censure;
cui resiste EL AP con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio deve, anzitutto rilevare, che il ricorso è stato ritualmente proposto dal sindaco del comune di Vico Equense posto che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali le disposizioni degli artt. 36 e 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), attribuiscono al sindaco la rappresentanza dell'ente. E che, d'altra parte, ai dirigenti sono devoluti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico (art. 51, 2^ comma della legge 142/1990): dai quali il 3^ comma ha escluso l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente riservino agli organi di governo dell'ente. Per cui, rientrando fra i compiti del sindaco, quello di rappresentanza all'esterno del comune nelle liti attive e passive, spettava proprio a quest'organo conferire al difensore del Comune la procura alle liti (Cass. sez. un. 186/2001). Anche l'atto di appello era peraltro ammissibile ed efficace, essendo stato correttamente notificato all'Appuzzo nel domicilio eletto presso il suo procuratore avv. Cuomo che unitamente all'avv. Tramontano l'aveva difesa nel procedimento di primo grado: in ottemperanza al disposto dell'art. 330 cod. proc. civ., il quale, nel prevedere che l'impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito non si limita ad una mera indicazione del luogo della notificazione medesima, ma identifica detto procuratore quale destinatario di essa, in forza di una proroga di legge dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo (a nulla perciò rilevando che non ne sia ancora avvenuta la conferma per il giudizio di appello).
Con il primo profilo della complessa censura in cui si articola il ricorso, l'amministrazione comunale, denunciando violazione degli art. 2697 e 2907 cod.civ., nonché 112 cod. proc.civ. si duole che la Corte di appello dopo che il Tribunale l'aveva condannata al risarcimento del danno quantificandolo nei limiti della somma di L. 38 milioni indicata dalla delibera 405 del 1989 della G.M. di Vico, perché in tal senso l'Appuzzo aveva modificato la richiesta in corso del giudizio, invece di rigettare detta domanda perché nuova e del tutto diversa da quella iniziale, che d'altra parte era stata rinunciata in conseguenza della modifica, ne aveva erroneamente accolto le richieste: senza considerare che la domanda originaria non era stata riproposta ex art. 346 cod.proc.civ. dall'attrice di cui dunque doveva essere dichiarata la decadenza in ordine a qualsiasi istanza o eccezione non accolta dai primi giudici. La doglianza è parte inammissibile, e parte infondata. Dagli atti di causa che questa Corte può esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che il Tribunale ha accolto (pag. 6) "la domanda dell'Appuzzo, di risarcimento del danno secondo i principi generali in materia di fatto illecito, realizzandosi nella delineata fattispecie il fenomeno della c.d. accessione invertita"; e tuttavia siccome l'attrice nel precisare le conclusioni, aveva limitato il quantum di detta richiesta all'importo di L. 38 milioni riportato nella menzionata delibera della G.M. 405/89, osservò che non potendo incorrere in ultrapetizione, la condanna andava limitata all'importo sudetto "in esso conglobando ogni pretesa dell'Appuzzo":
non senza specificare nuovamente e, poi, ancora una volta nel dispositivo (pag. 7) che la condanna veniva emessa "a titolo di risarcimento del danno".
Questo capo della decisione, con cui i primi giudici, accogliendo proprio l'originaria richiesta risarcitoria dell'attrice fondata sull'avvenuta occupazione espropriativa del loro terreno (pag. 1 e 2 del ricorso), statuirono di doverne limitare il quantum in base alle conclusioni adottate da quest'ultima, non è stato impugnato ne' dall'Appuzzo, inizialmente dichiarata contumace nel giudizio di appello (pag. 5 del ric. e 4 controric.); e neppure dall'amministrazione comunale, la quale con i motivi di gravame ha censurato la sentenza del Tribunale per aver attribuito alla delibera effetto interruttivo della prescrizione del debito;
per aver ritenuto che la stessa, malgrado la sua natura di atto interno spiegasse effetti giuridici in ordine al procedimento espropriativi;
nonché per omessa valutazione dell'art. 5 bis della legge 359/92 nella quantificazione del danno: e, conclusivamente per non avere respinto la domanda fondata sulla delibera, interpretata erroneamente ed in effetti priva di qualsiasi valenza probatoria sia in ordine all'an che al quantum del credito dell'Appuzzo. D'altra parte la Corte di appello (salvo quanto si dirà avanti in ordine agli interessi ed alla svalutazione monetaria) non ha esaminato domande ed eccezioni di alcun genere di quest'ultima, che non ha menzionato neppure, ma si è occupata esclusivamente dei motivi di appello del comune di Vico: ed infatti, la sentenza non definitiva 12 dicembre 1997 ha respinto i primi due con cui l'amministrazione insisteva nell'eccezione di prescrizione del risarcimento del danno dovuto alla proprietaria per l'illegittima acquisizione dell'immobile ed ha accolto il quarto con cui l'ente pubblico sosteneva che il quantum di detta obbligazione non poteva trarsi dalla delibera 405/89 della Giunta, priva di efficacia negoziale e non seguita da alcuna pattuizione stipulata dal comune con la controparte.
Ragion per cui, siccome era ormai passata in giudicato la statuizione dei primi giudici che aveva stabilito l'avvenuta occupazione espropriativa nonché che l'Appuzzo aveva diritto al risarcimento del danno, accertata l'erroneità del criterio seguito dal Tribunale per quantificarlo, ha disposto c.t.u. per determinare il valore dell'immobile proprio in base al criterio previsto dall'art. 5 bis, comma 7 bis della legge 359/1992: non senza ribadire il limite di 38 milioni al risarcimento del danno apposto in primo grado dalla stessa proprietaria;
che dunque poteva essere liquidato in misura inferiore e più favorevole al comune, e mai superando l'importo sudetto.
E la sentenza definitiva ha eseguito siffatta valutazione compiendola all'epoca in cui l'illecita espropriazione si era verificata (1982), pervenendo alla somma complessiva di L. 36.859.195 (di cui L. 22.481.909 per il terreno irreversibilmente trasformato, L. 11.005.000 per il pregiudizio arrecato alla porzione residua, e L.
3.372.286 per il triennio durante il quale si era svolta l'occupazione temporanea): e perciò, in parziale accoglimento dell'impugnazione del comune, riducendo (sia pure lievemente) l'entità degli indennizzi dovuti da detta amministrazione per l'ablazione del bene.
Ed allora non sussiste sotto alcuno dei profili dedotti il vizio di ultrapetizione denunciato dall'ente pubblico, peraltro sulla base della premessa, non puntuale e smentita dagli atti fin qui ricordati, che la proprietaria nel corso del giudizio di primo grado abbia abbandonato l'originaria richiesta per sostituirla con quella di pagamento della somma di L. 38 milioni fondata sulla ricordata delibera, considerata atto di transazione;
e che entrambi i giudici di merito abbiano accolto quest'ultima domanda. E non è di conseguenza configuarabile la violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui la parte vittoriosa, per vincere la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni proposte in primo grado e non accolte dal giudice, pur non avendo l'onere di formulare impugnazione incidentale, deve sottoporre dette domande ed eccezioni al giudice di appello: in quanto nel caso il Tribunale ha accolto proprio l'unica domanda di risarcimento del danno avanzata dall'Appuzzo per l'occupazione espropriativa subita nel 1982, per cui quest'ultima nel giudizio di impugnazione doveva limitarsi, come ha fatto, a resistere al gravame della controparte (cfr. conclusioni riportate da entrambe le sentenze).
Con una seconda censura, il comune di Vico Equense, deducendo violazione dell'art. 2697 cod.civ., addebita alle sentenze impugnate di aver respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso da controparte, senza considerare che quest'ultima non aveva fornito la prova che il comune aveva occupato aree di sua proprietà e che le aveva occupate ad una certa data;
e che comunque essa amministrazione aveva eccepito e dimostrato che l'occupazione era avvenuta nello stesso anno 1979 in cui era stata realizzata anche l'opera pubblica, sicché alla data della citazione introduttiva del giudizio (1986) il termine quinquennale era interamente spirato.
Anche questa doglianza non ha pregio.
È vero, infatti, che in tema di occupazione appropriativa per la costruzione di un'opera pubblica, il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica.
Ma è pur vero che tale principio è stato enunciato per l'ipotesi in cui il fondo è appreso e trasformato senza titolo. Laddove questa Corte fin dalla nota sentenza 1463/1983 delle Sezioni Unite ha costantemente affermato che qualora l'opera pubblica sia stata realizzata nel corso dell'occupazione temporanea e d'urgenza dell'immobile, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva decorre dalla scadenza dell'occupazione sudetta;
e che, in aderenza al disposto dell'art. 2697 cod.civ. incombe comunque al convenuto che eccepisce la prescrizione, l'onere di provare che l'opera pubblica ha avuto compimento oltre il quinquennio prima della notifica della citazione;
per cui, allorché è certo che l'irreversibile trasformazione dell'immobile privato si sia verificata, qualora non ne risulti la data, la relativa prova deve essere fornita dalla parte che, tenuta al risarcimento dei danni, abbia eccepito la prescrizione del relativo diritto (Cass. 8401/1998; 4295/1990). Ora, la Corte di appello, ha accertato che nel caso l'ente pubblico aveva ottenuto decreto di occupazione temporanea del bene, che la stessa amministrazione deduce essere stato emanato in data 1 febbraio 1979 e recante il n. 9; e che d'altra parte lo stesso comune aveva dedotto ed ammesso di aver occupato l'immobile Appuzzo nel corso del mese di febbraio 1979. Sicché a nulla rileva l'apodittico quanto generico assunto dell'amministrazione comunale che detto decreto riguardasse altro fondo dell'Appuzzo una volta che il comune non ha indicato gli errori-logico giuridici in cui era incorsa la sentenza impugnata nel compiere l'accertamento in questione e, soprattutto, non ha trascritto la parte del decreto di occupazione che doveva confermare detto assunto onde consentire alla Corte di Cassazione di delibare la decisività della risultanza non valutata o erroneamente non valutata dai giudici di appello. E deve ritenersi del tutto corretta la conclusione della Corte territoriale che, essendo stata detta occupazione autorizzata per un triennio, ed essendo il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno iniziato a decorrere dalla scadenza di detto triennio, diveniva del tutto irrilevante accertare la data esatta dell'irreversibile trasformazione del terreno: posto che seppure la stessa fosse avvenuta in coincidenza di quella di adozione del provvedimento di occupazione (1 febbraio 1979), la prescrizione avrebbe egualmente cominciato a decorrere dalla data di scadenza di questo periodo (al più presto, febbraio 1982) sì da venire comunque interrotta dall'atto di citazione notificato al comune di Vico il 17 aprile 1986 (pag. 1 del ric.).
Con altro motivo detta amministrazione censura la sentenza definitiva per aver attribuito al fondo il valore di L. 75.000 mq. senza considerare che detta area non poteva avere vocazione edilizia una volta che la maggior parte di quelle residue erano state alienate dalla stessa Appuzzo al comune e già edificate;
che, dunque in base al regolamento edilizio avrebbero potuto venir edificate soltanto dopo una preventiva lottizzazione nel caso non più possibile;
e che, pertanto, le stesse potevano essere utilizzate soltanto come pista carrabile attraversante i vari edifici.
Neppure questa censura è fondata.
Dal disposto dell'art. 5 bis della ricordata legge 359 del 1992, la giurisprudenza ha tratto la regola, ormai del tutto consolidata, che ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, dichiarandola espressamente edificabile, regolandone la densità edilizia, consentendo la presentazione di piani di lottizzazione, ecc., siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità; la quale non richiede, perché rilevi giuridicamente, di essere volta a volta confermata da ulteriori indagini sulle sue caratteristiche materiali, essendo state queste già preventivamente apprezzate in un certo modo nella fase di elaborazione dello strumento urbanistico e tradotte nelle conseguenti prescrizioni che le rispecchiano: e si realizza per ciò solo il presupposto (e la condizione) della sussistenza dell'edificabilità legale prevista dalla norma onde consentire lo sfruttamento edificatorio del terreno da parte del proprietario.
Proprio a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata nel valutare la vicenda ablativa in oggetto, avendo la Corte di appello accertato (e l'amministrazione ricorrente ribadito) che l'immobile Appuzzo ricadeva in base al programma di fabbricazione del comune di Vico in zona residenziale C;
per cui siffatta classificazione ne comporta automaticamente il riconoscimento della natura edificatoria, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione in ordine alle concrete condizioni di fatto del bene, che assumono rilevanza esclusiva nella (diversa) sede della determinazione concreta del suo valore di mercato: nella specie apprezzato dalla decisione impugnata attraverso un'ampia analisi di dati assunti in comparazione che l'amministrazione comunale non ha contestato. Ove poi la censura sia rivolta a prospettare l'esaurimento degli indici di cubatura per l'avvenuta cessione o espropriazione dei terreni limitrofi della stessa proprietaria, che avrebbero esaurito le costruzioni consentite dal regolamento edilizio, è sufficiente ribadire (Cass. 13874/1999) che la relativa situazione di asservimento presuppone la diversa appartenenza del terreno avvantaggiato e di quello asservito, mentre nel caso lo stesso comune ha prospettato che trattasi di fondi comunque appartenenti all'Appuzzo; per cui era la vocazione edificatoria del complesso a dover essere presa in considerazione e rimangono del tutto irrilevanti le modalità concrete cui la proprietaria ha ritenuto di utilizzarle, in base al chiaro principio dettato dall'art. 40 della legge 2359 del 1865. Il tutto non senza considerare che il comune di Vico non ha neppure indicato quale fosse la volumetria realizzabile sui terreni dell'Appuzzo e per quali ragioni l'area espropriata eccedeva quella massima consentita, neppur essa specificata.
Con l'ultimo profilo del ricorso, l'amministrazione comunale, deducendo altra violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e del divieto della reformatio in peius, si duole che la sentenza definitiva l'abbia condannato al pagamento della complessiva somma di L. 177.882.813, dopo che quella non definitiva aveva confermato che non poteva comunque essere superata la richiesta della stessa Appuzzo di pagamento della complessiva somma di L. 38 milioni;
che d'altra parte si era costituita tardivamente, oltre il termine dell'art. 343 cod.proc.civ. con la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale dalla stessa formulato in ordine all'omessa condanna di essa amministrazione al pagamento degli interessi legali e della svalutazione monetaria dalla data della delibera di Giunta 405/1984. Questa doglianza è fondata.
L'art. 112 cod. proc. civ., stabilendo che il giudice non deve oltrepassare i limiti della domanda, si applica, quale disposizione generale contenuta nel primo libro del codice di rito, anche all'appello, come ad ogni altro procedimento d'impugnazione. Sicché, il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi d'impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 cod. proc. civ., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e proprio per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata.
Pertanto nel caso, siccome il Tribunale, come si è già detto, aveva condannato il comune di Vico al risarcimento del danno nella misura di L. 38 milioni, indicata nella più volte ricordata deliberazione "in essa conglobando ogni pretesa dell'Appuzzo", che in tali termini aveva precisato le conclusioni, e d'altra parte la stessa controricorrente ha riconosciuto di avere proposto impugnazione inammissibile su tale capo della decisione, in quanto la comparsa di risposta che la conteneva era priva di regolare mandato al procuratore, al giudice di appello era comunque precluso superare il limite posto da tale statuizione: come del resto aveva osservato la sentenza non definitiva ribadendo che "la predetta somma, però segna il limite entro il quale potrà essere liquidata la prestazione della quale è creditrice l'appellata". Sicché la sentenza definitiva attribuendo all'Appuzzo il danno da svalutazione monetaria nonché gli interessi legali a far data dal verificarsi dell'occupazione espropriativa (anno 1982), non soltanto le ha attribuito un bene non richiesto, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma non ha tenuto conto neppure del giudicato esterno formatosi sulla statuizione ora riportata della sentenza non definitiva.
Nè vale rilevare che tale capo della sentenza del Tribunale relativo al quantum del risarcimento era stato impugnato dall'amministrazione comunale;
e che comunque la Corte di appello ha attribuito un accessorio del credito risarcitorio liquidabile di ufficio: perché nel caso la sentenza di primo grado stabilendo che la condanna non poteva comunque eccedere l'importo di L. 38 milioni, ritenuto comprensivo di ogni pretesa dell'Appuzzo, ne aveva perciò negato il diritto alla rivalutazione ed agli interessi sulla somma in questione;
per cui era indispensabile, per impedire che la formazione del giudicato precludesse al giudice di secondo grado l'esercizio del suddetto potere ufficioso, l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente. Ed al riguardo non era perciò sufficiente il gravame del comune di Vico dato che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum e che, dunque, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'unico impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame: e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo (Cass. 8804/2001;
4087/2001; 9526/1999).
La sentenza impugnata che ha disatteso questi principi va, pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che si atterrà a quelli esposti e provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003