Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 03 544/01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2798/98 7394 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. " Bruno Battimiello " Rel. -Ud. 18.1.2001 Florindo Minichiello -Oggetto: Lavoro " AB Coletti ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Ro- ma è per legge domiciliato ricorrente
contro
RI LE intimato per l'annullamento della sentenza del Pretore di Pisa n° 280/96 in data 20 novembre/17 dicembre 1996 (R.G. 1823/95). 220 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'estinzione del giudizio ex art. 16 legge n. 83/2000. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Pisa, accogliendo l'opposizione di RI LE cui il Ministro dell'Interno aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire centoventimila ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, per non aver egli (vigile del fuoco) ottemperato all'ordinanza (cd. di precettazione) del 2 agosto 1995, annullava il provvedimento impugnato, in quanto l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla contestazione o dalla tempestiva notifica della violazione, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 14 della legge n.689 del 1981, data la natura amministrativa della sanzione prevista dall'art. 9 suddetto. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, degli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n.689 nonché del principio generale di "specialità"- deduce (in estrema sintesi) che alla violazione 3 in oggetto, per ragioni di ordine letterale logico-sistematico, non sono applicabili le disposizioni di cui delle legge n. 689 del 1981, non agli artt. 14 e seguenti richiamate dalla norma (di carattere speciale) contenuta nell'art. 9, quarto comma, della legge n.146 del 1990, senza :: che da ciò derivi violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000 n.83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone, all'art. 16, quanto ん segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state sanzioni per le violazioni di cui al comma 1,comminate commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in automaticamente estinti conqualsiasi stato e grado, sono compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni." Pertanto, poiché il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n.83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi dell'art.
9. della legge 12 giugno 1990 n.146 per violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999, il Collegio, ai sensi del terzo comma del. citato art. 16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Invero -è appena il caso di notarlo- il fatto che la norma (a differenza di altre previsioni di estinzione, come, per della leggeesempio, quella dell'art. 36, quinto comma, 1998/n.448 relativa a controversie in tema di applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e 240 del 1994) non accenni in modo esplicito ad una pronuncia del giudice dichiarativa dell'estinzione, prevedendo che i giudizi automaticamente estinti", non esclude che tale11sono dichiarazione debba essere resa dal giudice investito del 5 giudizio, atteso che, nella formulazione della norma, l'avverbio "automaticamente" vuole solo indicare che l'estinzione va rilevata e dichiarata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti. Alla pronuncia di estinzione consegue -nonostante la in tal senso- la mancanza di un'espressa previsione caducazione della impugnata sentenza di merito, essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e, in particolare, con la previsione (del secondo comma dello stesso art. 16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2001 enzió Il Cons. Est. I) Presidente fine 1. Me Bruno Baltramielle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MOR. 2001. E R P U IL CANCELLIERE S T R Z I O O fall C N 6