Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12372 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 2372 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro) Licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4537/02 - PresidenteDott. Sergio MATTONE Cron. 26254 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere - Ud.21/03/03 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZ A sul ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE "LUCIA MANGANO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio 1 dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ZANGARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro elettivamente domiciliato in ROMA,\VIA ABATE PIETRO, CAIO MARIO 14/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PLACIDO PETINO, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 1726 -1- avverso la sentenza n. 643/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 11/10/01 R.G.N. 905/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato LUIGI CHIARENZA per delega ZANGARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE} che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che con ricorso del 3 maggio 1999 al Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Piero Abate, già dipendente dell'Istituto medico psico pedagogico gestito dall'Associazione Lucia Mangano, esponeva di essere stato licenziato per mancata osservanza dell'orario di lavoro, ossia per essersi presentato osservando il vecchio orario giornaliero (ore 14 - 20) anziché quello nuovo (ore 8 - 11 e 15 18), comunicatogli da ultimo con telegramma licenziamento incontenente anche la minaccia di caso di inosservanza;
che ad avviso del ricorrente il licenziamento illegittimo sia per omessa pubblicazione del era codice disciplinare, sia per mancata contestazione dell'addebito, sia per non concessione del termine a difesa di cui all'art. 7 1. 20 maggio 1970 n. 300, sia e infine per illegittimità della variazione dell'orario di lavoro e quindi per insussistenza dell'illecito disciplinare;
che perciò egli chiedeva l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro;
che, costituitasi l'Associazione convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda con decisione del 31 maggio 2001, confermata con sentenza dell'11 3 ottobre 2001 dalla Corte d'appello, la quale riteneva che, rientrando l'illecito disciplinare in questione in una previsione del contratto collettivo graduante le diverse sanzioni, la stessa previsione non poteva operare in mancanza dell'affissione, e che erano in concreto mancate sia la contestazione dell'addebito sia il termine a difesa, tutto ciò bastando ad affermare l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 cit.; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Associazione Lucia Mangano, mentre l'Abate resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo la ricorrente 7 l. n. 300 del lamenta la violazione dell'art. 1970, affermando di avere regolarmente proceduto alla contestazione dell'illecito disciplinare,' consistito nell'inosservanza del nuovo orario di lavoro da parte del lavoratore, ai sensi del secondo comma dell'art. cit. attraverso un con cui invitò il medesimo telegramma "all'adempimento dei doveri contrattuali e minacciò il licenziamento in caso contrario" (così a pag. 9 del ricorso); che il motivo è manifestamente privo di 4 fondamento poiché la contestazione dell'addebito disciplinare, di cui al capoverso dell'art. 7 cit., deve avere per oggetto un atto 0 un comportamento illecito da lui già commesso, e sul quale egli ha il diritto di esplicare le proprie difese, e non atti o comportamenti soltanto futuri ed eventuali;
che la non fondatezza del motivo è sufficiente a tener ferma la pronuncia di illegittimità del licenziamento, resa dal giudice di merito, ed assorbe le altre censure contenute nel ricorso per e concernenti altre violazioni cassazione procedimentali da parte della datrice di lavoro nonché la sussistenza della giustificazione della sanzione espulsiva, sulla quale la Corte d'appello neppure ha pronunciato;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in duemila per euro 40,50 , oltre ad euro onorario. найокуte Jopps Marion, Così deciso in Roma il 21 marzo 2003. Il Cous. intensore Feder Prill H Presidente 5 1. S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 938 IL CANCELLIERE auco Depositata in Cancelleria Oggi, 22 AGO. 2003 IL CANCELLIERE auco T R O C