Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 2
Il precetto deve contenere a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'identificazione del titolo esecutivo e della data della notificazione del medesimo ed alle sue lacune non è dato di sopperire con indicazioni emergenti da altri atti di precetto.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Pertanto, è impugnabile con l'appello la sentenza emessa in sede di esecuzione forzata se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CALZATURIFICIO IN.DI. S.R.L., in p.l.r.p.t. Di Dato Maurizio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difesa dall'avvocato FRANCESCO VETERE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIQ VII n. 490, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO COPPA, difeso dall'avvocato FRANCO CALABRIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16/98 della Pretura di COSENZA SEZ. DIST. ACRI, emessa il 19/03/98, depositata il 22/04/98; RG. 3096/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20/2/98 ES TO proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto "rinnovato" notificatogli in data 17/2/97 ad istanza del Calzaturificio IN.DI. s.r.l. della somma complessiva di L. 15.181.000 oltre accessori, esponendo: - che dall'atto di precetto notificato nulla emergeva circa il titolo posto a base dell'intimata esecuzione;
- che la trascrizione del titolo si rendeva necessaria ed indispensabile anche in rapporto all'efficacia nel tempo del medesimo titolo ed anche al fine di formulare eventuali eccezioni di merito;
- ciò anche qualora il titolo fosse rappresentato da decreto ingiuntivo, nel qual caso dovevano essere indicati gli estremi dello stesso anche in rapporto alla formula esecutiva.
La società convenuta contestava l'eccezione di nullità dell'atto di precetto mossa dall'attore assumendo che le norme del c.p.c. non richiedono, per il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., la trascrizione integrale del titolo stesso nell'atto di precetto essendo ciò richiesto solo per la cambiale o l'assegno; e che tutte le indicazioni e menzioni che il precetto doveva contenere secondo il codice di rito erano precisate nel primo atto di precetto dell'1/2/1995 notificato il 24/2/1995. Con sentenza 19.3 - 22.4.98 il Vice Pretore Onorario di Cosenza Sezione distaccata di Acri, definitivamente decidendo, così provvedeva:
"a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nullo e privo di efficacia l'atto di precetto opposto;
b) condanna il Calzaturificio IN.DI. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere ad ES TO le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessive L. 2.762.710, di cui Lire 1.200.000 per diritti, in Lire 1.300.000 per onorario e in L. 262.710 per spese vive, oltre spese generali, cpa e iva nella misura di legge".
Nella motivazione esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni.
Innanzitutto deve essere rilevato come nell'atto di precetto opposto non è affatto menzionato il titolo in base al quale l'intimazione stessa è stata fatta. Tale circostanza ha costretto l'attore a proporre una opposizione generica non essendo egli in grado di stabilire se alla base del precetto opposto vi fosse un decreto ingiuntivo, una cambiale, un assegno, o altro titolo esecutivo. Solo a seguito della costituzione in giudizio dell'opposto l'attore ha avuto cognizione del titolo posto a base dell'atto di precetto opposto (decreto ingiuntivo). Se è vero che non è richiesta la trascrizione integrale del titolo, è altrettanto vero che nell'atto di precetto deve essere comunque fatta menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutività del decreto stesso. Ciò anche se trattasi di atto di precetto rinnovato. Nel caso in esame, poi, l'atto di precetto rinnovato, oggetto dell'opposizione, non contiene alcun riferimento circa la natura del titolo esecutivo posto a sua base. Nemmeno può essere condivisa la tesi secondo cui con l'opposizione agli atti esecutivi viene sanata la nullità per essere stato raggiunto lo scopo. Trattasi, infatti, di nullità insanabile per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c.. Contro questa decisione ricorre per cassazione il Calzaturificio IN.DI s.r.l. con due motivi.
Resiste con controricorso ES TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente espone come primo motivo il rilievo che il mezzo di impugnazione della sentenza predetta nella specie poteva essere solo il ricorso per cassazione dato che l'opposizione proposta dalla controparte era da considerarsi opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 1^ c.p.c.; e che inoltre il Giudice dell'opposizione l'ha così qualificata.
La tesi (ovviamente non si tratta di un vero motivo di ricorso) deve ritenersi fondata dato che nella sentenza impugnata (alla penultima ed ultima riga della prima facciata) si parla di "... opposizione ex art. 617 c.p.c...." (v. anche alla terza facciata, alla settima riga in cui si legge: "... opposizione agli atti esecutivi...").
Infatti, come questa Corte ha più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 12785 del 22/12/1998). "L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Pertanto, è impugnabile con l'appello, la sentenza emessa in sede di esecuzione forzata se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi".
Con il secondo motivo il calzaturificio ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 480, 654 E 156, ULTIMO COMMA, C.P,C. ED INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360, NN. 3 E 5, CPC.)" esponendo le seguenti doglianze. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi de quo aveva ad oggetto un atto di precetto in rinnovazione ossia un precetto successivo ad un altro che era stato notificato al resistente in precedenza, contenente, però tutte le menzioni e prescrizioni anche inerenti al titolo esecutivo per come disposto dal codice di rito. Il resistente era ben a conoscenza del suo debito nei confronti del ricorrente atteso che già in precedenza aveva ricevuto la notifica regolare e rituale del primo precetto. Nel precetto rinnovato impugnato si richiama integralmente il primo notificato il 24.2.95. Nessuna norma o legge impone, in caso di atto di precetto "rinnovato" di ripetere e contenere tutte le menzioni e prescrizioni che il codice di procedura civile prevede solo quando si notifica per la prima volta l'atto di precetto al debitore. Il diritto di difesa di quest'ultimo è stato ampiamente garantito dal primo originario precetto. Il precetto "rinnovato" ha solo la funzione di intimare le spese vive nonché gli interessi legali maturati fino al momento della sua notifica. La nullità non può essere pronunciata se, come nella specie, l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato. Il motivo deve ritenersi privo di pregio. Infatti va affermato il seguente principio di diritto: il precetto è un atto prodromico rispetto all'esecuzione ed ha, tra le sue funzioni, quella di portare chiaramente a conoscenza del debitore quale sia il titolo esecutivo in base al quale la parte istante intima di adempiere. Di conseguenza dal precetto medesimo deve emergere inequivocabilmente tale indicazione nel senso che, anche nei casi in cui non contiene la trascrizione integrale del titolo stesso (art. 480 secondo comma C.P.C.) deve comunque contenere l'identificazione di quest'ultimo e data di notificazione del medesimo;
ed eventuali carenze in tali indicazioni (previste da detto secondo comma "a pena di nullità") non possono ritenersi sanate da indicazioni contenute un diverso precetto.
In altri termini ogni precetto deve autonomamente contenere tutte le indicazioni previste dal secondo comma in esame ed alle sue lacune non è consentito sopperire con dati emergenti da altri precetti.
Ciò si evince dalla particolare enfasi con cui il legislatore ha previsto la necessità dei dati in questione ("... a pena di nullità...") e dall'evidente ratio consistente nella necessità che il debitore venga immediatamente e chiaramente a conoscenza di tutti i dati necessari per apprestare una tempestiva ed adeguata difesa. Ovviamente quest'ultima non sarebbe possibile se taluna delle informazioni previste come necessarie non fosse immediatamente disponibile o non fosse inequivocabilmente disponibile. E la possibilità di equivoci sussisterebbe indubbiamente qualora si accettasse la tesi che le eventuali lacune di un precetto possano essere sopperite da indicazioni contenute in un altro (ciò è particolarmente evidente nell'ipotesi che sussista tra le parti una pluralità di rapporti - e di titoli esecutivi - suscettibili di dar luogo ad una esecuzione;
e specialmente se a tale situazione si aggiunga l'eventualità che il lasso di tempo tra le notifiche dei due precetti in questione sia notevole).
Tanto basta per suffragare validamente quanto sopra esposto. Peraltro un ulteriore argomento a conforto delle suddette conclusioni può essere individuato nel fatto che una volta intervenuta l'inefficacia del precetto ex art. 481 C.P.C. non sussistono argomenti giuridicamente validi per affermare che tale inefficacia ha delle eccezioni;
ed in particolare per affermare che deve ritenersi sussistere una eccezione con riferimento all'ipotesi in esame, nel senso che un precetto inefficace ex art. 481 cit., conserva però una sua eccezionale e particolare efficacia costituita dalla capacità di rendere valido un successivo precetto incompleto (in quanto può integrare con dati in esso contenuti detto precetto successivo privo dei medesimi).
Non sembra inutile aggiungere che ai fini della soluzione della questione predetta non appare decisiva la norma di cui al secondo comma dell'art. 654 c.p.c. (con le relative problematiche affrontate da giurisprudenza e dottrina;
cfr. ad. es. Cass. n. 9901 del 6/10/1998 e Cass. n. 7454 del 05/06/2000: "Il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 cod. proc. civ., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo"), dato che questa concerne non la possibilità che un precetto incompleto possa considerarsi integrato dai dati contenuti in un altro precetto, ma la possibilità (disposta dalla norma stessa) di evitare una nuova notificazione del titolo esecutivo nell'(eccezionale) ipotesi che questo sia costituito da un decreto ingiuntivo, che detto decreto ingiuntivo sia stato ritualmente notificato quando ancora non era esecutivo e che "...del [successivo] provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula..." (v. il secondo comma cit.) sia fatta menzione nel precetto.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001