Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4787
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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Il precetto deve contenere a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'identificazione del titolo esecutivo e della data della notificazione del medesimo ed alle sue lacune non è dato di sopperire con indicazioni emergenti da altri atti di precetto.

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Pertanto, è impugnabile con l'appello la sentenza emessa in sede di esecuzione forzata se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4787
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4787
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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