CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, OR
NANIA CA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200845/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso impugnando l'avviso di accertamento n. TDY01T200845/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio ha infatti esaminato, per l'anno d'imposta 2017, la posizione fiscale della ditta individuale "Società_1" DI Ricorrente_1 (esercente l'attività di “commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri) a seguito di due segnalazioni fatte dalla Direzione Provinciale di Brescia.
Quest'ultima, durante un'attività di controllo svolta nei confronti delle società Società_2 S.R.L. (c.f. P.IVA_1) e Società_3 SRL (c.f. P.IVA_2), ha accertato il coinvolgimento di parte ricorrente in una frode relativa all'immatricolazione di autovetture nuove e usate di provenienza comunitaria. Nello specifico la ditta "Società_1" DI Ricorrente_1 - attraverso lo schema di frode contestato - avrebbe acquistato dalla società Società_2 S.R.L. n. 1 autoveicolo, per un imponibile complessivo di € 9.426,00 e IVA portata in detrazione pari ad € 2.074,00; dalla società Società_3 SRL n. 3 autoveicoli per un imponibile complessivo di € 43.853,00 e IVA portata in detrazione pari ad € 9.648,00.
A seguito di tale segnalazione, l'Ufficio competente, dopo aver esitato negativamente il procedimento di accertamento con adesione, ha accertato, nei confronti della ditta individuale, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore IVA di € 11.722,00 (€ 2.074,00 + € 9.648,00), quale imposta indetraibile ai sensi del 19 del
D.P.R. n. 633/1972, oltre a interessi e sanzioni, come dettagliatamente indicato nelle motivazioni del medesimo atto.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 7 L. 212/00 e 56 D.P.R. 633/72. Carenza di motivazione;
2.
Errore di fatto e falsa applicazione dell'art. 19 e 60 bis D.P.R. 633/72; 3. Falsa applicazione dell'art. 54, c
3, D.P.R. 633/72; 4. Falsa applicazione dell'art. 60 bis D.P.R. 633/72 e violazione dell'art. 2697 cc.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Quanto all'onere di motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente, a sua discolpa, sostiene che non avrebbe avuto modo di comprendere, dalle motivazioni dell'accertamento se, gli acquisti dallo stesso fatti direttamente con le due società Società_2 SRL e Società_3 SRL fossero sottocosto o meno, per il semplice fatto che nell'accertamento non viene specificato in maniera numerica il valore di mercato delle autovetture. Tale argomentazione risulta irrazionale, stante la natura commerciale dell'impresa individuale gerita dal contribuente e riguardante propria la vendita di autovetture.
L'art. 60-bis trova il proprio presupposto nell'articolo 21, comma 3, dell'abrogata Direttiva 77/388/CEE (c.d.
VI Direttiva), ora articolo 205, Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di individuare una persona diversa dal debitore dell'imposta come responsabile in solido per il versamento dell'imposta.
In argomento, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che una normativa che prevede una solidarietà passiva in capo al cessionario è compatibile qualora quest'ultimo «era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell'IVA dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata» (sent. 11 maggio 2006, causa C-384/04).
Si ricorda che l'accertamento in questione promana da segnalazioni della Direzioen Provinciale di Brescia su cui il ricorrente nulla deduce e che ben inferiscono sull'omesso versamento del tributo. Dunque, nel caso di specie, l'art. 60-bis può ritenersi compatibile con il suddetto art. 21, laddove il prezzo della cessione, particolarmente favorevole per l'acquirente, costituisca un ragionevole motivo per dubitare dell'effettivo versamento, da parte del cedente, dell'IVA dovuta [sul punto si veda Cass. sent. n. 877/2019 e n. 30989/2021, secondo le quali non è necessario che l'Amministrazione dimostri la colpevole ignoranza del cessionario della frode, ma è sufficiente che sussistano «comportamenti incauti del cessionario»; v. anche CTR
Lombardia sent. n. 1843/2021].
Per ciò che concerne gli ulteriori acquisti, i verificatori hanno constatato che il prezzo di vendita delle autovetture praticato da Società_3 SRL è sempre stato più basso del costo di acquisto, in contrasto con qualsiasi logica economica. Orbene fra i clienti vi è proprio l'attuale ricorrente il quale in sede di precontenzioso nulla ha dedotto sui presupposti della frode pure resi ostensibili dall'Ufficio. La
Società_3 SRL è risultata essere parte integrante di una c.d. “frode carosello” in cui ha rivestito il ruolo di missing trader, ossia di soggetto fittiziamente interposto tra i fornitori comunitari e i reali acquirenti nazionali degli autoveicoli, tra cui ovviamente parte ricorrente. Tale fattispecie fraudolenta si concretizza nel mancato versamento dell'IVA sugli acquisti da parte dell'operatore fittizio nazionale (nel caso specifico “ Società_3 SRL”), il quale acquista i beni in sospensione di imposta e cede poi gli autoveicoli ad altri soggetti passivi nazionali (i cc.dd. “broker”) che beneficiano della detrazione dell'IVA, mai versata dal missing trader.
A conferma dell'esistenza di tale sistema fraudolento, nel corso del controllo fiscale è emerso altresì (per le motivazioni meglio esplicate nell'accertamento) che la struttura organizzativa di Società_3 SRL non era idonea all'esercizio dell'attività di commercio di automobili. Non si comprende quindi, se non alla luce dell'intento fraudolento, il motivo per cui, la ditta individuale L'"Società_1" DI Ricorrente_1 (odierno ricorrente), adeguatamente strutturata per svolgere questo tipo di attività, si sia rivolta alla Società_3 SRL per acquistare auto dalla Germania. Non può quindi in sede processuale recuperarsi una irrazionalità dell'operazione valutando margini reddituali o altro rispetto a fatti comprovati dai verificatori che ineriscono strettamente al sistema di frode, nemmeno contestato infatti dal ricorrente.
Dalle tabelle riportate nella motivazione dell'avviso di accertamento peraltro, è evidente che la società cedente ha ricevuto un prezzo complessivo superiore rispetto a quello corrisposto al fornitore comunitario solo se si considera anche l'IVA mai riversata. Nel contempo, risulta per fatti concludenti come il ricorrente si è avvantaggiato dell'indebita detrazione dell'imposta e del minor prezzo d'acquisto del veicolo che ha così potuto rivendere a condizioni concorrenziali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato (cfr Cassazione, pronunce nn. 13825/2012, 9107/2012 e
867/2010) il principio a mente del quale, in tema di frodi Iva, fondate in sostanza sul mancato versamento dell'imposta, il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone, fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio da parte di tutti gli operatori coinvolti. Ne consegue quindi la piena applicabilità di questo principio al caso di specie nel quale, oltre alla solidarietà ex art 60 bis del DPR 633/72, in applicazione del principio sancito dall'articolo 17 della direttiva n. 77/388/Cee, l'Iva non assolta nelle operazioni non può che essere indetraibile.
In tal senso alcun motivo di ricorso può essere accolto limitandosi il ricorrente a ribadire uno stato di incolpevolezza francamente non rinvenibile in atti.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese. Catanzaro, 12.1.2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, OR
NANIA CA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200845/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso impugnando l'avviso di accertamento n. TDY01T200845/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio ha infatti esaminato, per l'anno d'imposta 2017, la posizione fiscale della ditta individuale "Società_1" DI Ricorrente_1 (esercente l'attività di “commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri) a seguito di due segnalazioni fatte dalla Direzione Provinciale di Brescia.
Quest'ultima, durante un'attività di controllo svolta nei confronti delle società Società_2 S.R.L. (c.f. P.IVA_1) e Società_3 SRL (c.f. P.IVA_2), ha accertato il coinvolgimento di parte ricorrente in una frode relativa all'immatricolazione di autovetture nuove e usate di provenienza comunitaria. Nello specifico la ditta "Società_1" DI Ricorrente_1 - attraverso lo schema di frode contestato - avrebbe acquistato dalla società Società_2 S.R.L. n. 1 autoveicolo, per un imponibile complessivo di € 9.426,00 e IVA portata in detrazione pari ad € 2.074,00; dalla società Società_3 SRL n. 3 autoveicoli per un imponibile complessivo di € 43.853,00 e IVA portata in detrazione pari ad € 9.648,00.
A seguito di tale segnalazione, l'Ufficio competente, dopo aver esitato negativamente il procedimento di accertamento con adesione, ha accertato, nei confronti della ditta individuale, per l'anno d'imposta 2017, una maggiore IVA di € 11.722,00 (€ 2.074,00 + € 9.648,00), quale imposta indetraibile ai sensi del 19 del
D.P.R. n. 633/1972, oltre a interessi e sanzioni, come dettagliatamente indicato nelle motivazioni del medesimo atto.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 7 L. 212/00 e 56 D.P.R. 633/72. Carenza di motivazione;
2.
Errore di fatto e falsa applicazione dell'art. 19 e 60 bis D.P.R. 633/72; 3. Falsa applicazione dell'art. 54, c
3, D.P.R. 633/72; 4. Falsa applicazione dell'art. 60 bis D.P.R. 633/72 e violazione dell'art. 2697 cc.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni e dal tenore delle difese spiegate.
Quanto all'onere di motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente, a sua discolpa, sostiene che non avrebbe avuto modo di comprendere, dalle motivazioni dell'accertamento se, gli acquisti dallo stesso fatti direttamente con le due società Società_2 SRL e Società_3 SRL fossero sottocosto o meno, per il semplice fatto che nell'accertamento non viene specificato in maniera numerica il valore di mercato delle autovetture. Tale argomentazione risulta irrazionale, stante la natura commerciale dell'impresa individuale gerita dal contribuente e riguardante propria la vendita di autovetture.
L'art. 60-bis trova il proprio presupposto nell'articolo 21, comma 3, dell'abrogata Direttiva 77/388/CEE (c.d.
VI Direttiva), ora articolo 205, Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di individuare una persona diversa dal debitore dell'imposta come responsabile in solido per il versamento dell'imposta.
In argomento, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che una normativa che prevede una solidarietà passiva in capo al cessionario è compatibile qualora quest'ultimo «era a conoscenza del fatto, o aveva ragionevoli motivi per sospettare, che la totalità o parte dell'IVA dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata» (sent. 11 maggio 2006, causa C-384/04).
Si ricorda che l'accertamento in questione promana da segnalazioni della Direzioen Provinciale di Brescia su cui il ricorrente nulla deduce e che ben inferiscono sull'omesso versamento del tributo. Dunque, nel caso di specie, l'art. 60-bis può ritenersi compatibile con il suddetto art. 21, laddove il prezzo della cessione, particolarmente favorevole per l'acquirente, costituisca un ragionevole motivo per dubitare dell'effettivo versamento, da parte del cedente, dell'IVA dovuta [sul punto si veda Cass. sent. n. 877/2019 e n. 30989/2021, secondo le quali non è necessario che l'Amministrazione dimostri la colpevole ignoranza del cessionario della frode, ma è sufficiente che sussistano «comportamenti incauti del cessionario»; v. anche CTR
Lombardia sent. n. 1843/2021].
Per ciò che concerne gli ulteriori acquisti, i verificatori hanno constatato che il prezzo di vendita delle autovetture praticato da Società_3 SRL è sempre stato più basso del costo di acquisto, in contrasto con qualsiasi logica economica. Orbene fra i clienti vi è proprio l'attuale ricorrente il quale in sede di precontenzioso nulla ha dedotto sui presupposti della frode pure resi ostensibili dall'Ufficio. La
Società_3 SRL è risultata essere parte integrante di una c.d. “frode carosello” in cui ha rivestito il ruolo di missing trader, ossia di soggetto fittiziamente interposto tra i fornitori comunitari e i reali acquirenti nazionali degli autoveicoli, tra cui ovviamente parte ricorrente. Tale fattispecie fraudolenta si concretizza nel mancato versamento dell'IVA sugli acquisti da parte dell'operatore fittizio nazionale (nel caso specifico “ Società_3 SRL”), il quale acquista i beni in sospensione di imposta e cede poi gli autoveicoli ad altri soggetti passivi nazionali (i cc.dd. “broker”) che beneficiano della detrazione dell'IVA, mai versata dal missing trader.
A conferma dell'esistenza di tale sistema fraudolento, nel corso del controllo fiscale è emerso altresì (per le motivazioni meglio esplicate nell'accertamento) che la struttura organizzativa di Società_3 SRL non era idonea all'esercizio dell'attività di commercio di automobili. Non si comprende quindi, se non alla luce dell'intento fraudolento, il motivo per cui, la ditta individuale L'"Società_1" DI Ricorrente_1 (odierno ricorrente), adeguatamente strutturata per svolgere questo tipo di attività, si sia rivolta alla Società_3 SRL per acquistare auto dalla Germania. Non può quindi in sede processuale recuperarsi una irrazionalità dell'operazione valutando margini reddituali o altro rispetto a fatti comprovati dai verificatori che ineriscono strettamente al sistema di frode, nemmeno contestato infatti dal ricorrente.
Dalle tabelle riportate nella motivazione dell'avviso di accertamento peraltro, è evidente che la società cedente ha ricevuto un prezzo complessivo superiore rispetto a quello corrisposto al fornitore comunitario solo se si considera anche l'IVA mai riversata. Nel contempo, risulta per fatti concludenti come il ricorrente si è avvantaggiato dell'indebita detrazione dell'imposta e del minor prezzo d'acquisto del veicolo che ha così potuto rivendere a condizioni concorrenziali.
La Cassazione ha ripetutamente affermato (cfr Cassazione, pronunce nn. 13825/2012, 9107/2012 e
867/2010) il principio a mente del quale, in tema di frodi Iva, fondate in sostanza sul mancato versamento dell'imposta, il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone, fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio da parte di tutti gli operatori coinvolti. Ne consegue quindi la piena applicabilità di questo principio al caso di specie nel quale, oltre alla solidarietà ex art 60 bis del DPR 633/72, in applicazione del principio sancito dall'articolo 17 della direttiva n. 77/388/Cee, l'Iva non assolta nelle operazioni non può che essere indetraibile.
In tal senso alcun motivo di ricorso può essere accolto limitandosi il ricorrente a ribadire uno stato di incolpevolezza francamente non rinvenibile in atti.
Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese. Catanzaro, 12.1.2026.