Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
In materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli, l'iscrizione negli elenchi nominativi, pur essendo una condizione delle prestazioni, non ha valore di prova legale; pertanto, l'inesistenza del rapporto di lavoro può essere provata dall'ente previdenziale con qualunque mezzo e, ai fini della decisione, il giudice deve procedere con prudente apprezzamento alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti; poiché l'instaurazione di un rapporto di lavoro è possibile anche con una lavoratrice in gravidanza e il fine di garantire il trattamento di maternità non è illecito, purché il rapporto di lavoro sia effettivo, la denuncia del rapporto di lavoro quando la lavoratrice è già in gravidanza non è di per sè atta a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con il padre, tantopiù se non convivente; poiché, inoltre, nel lavoro agricolo la subordinazione si configura anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro mentre l'istituto dell'impresa familiare ha natura residuale, non possono qualificarsi come compiacenti i testi per non aver saputo specificare in cosa consistesse il controllo datoriale.
Realizzatasi, a seguito di intervento volontario in primo grado, un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in grado d'appello si realizza l'integrità del contraddittorio, indipendentemente dall'ordine del giudice ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., quando una delle parti costituite in giudizio succede al litisconsorte pretermesso (nella specie, in cui si discuteva del diritto della lavoratrice agricola all'indennità di maternità, l'INPS era succeduto, in corso di causa "ex lege" al litisconsorte pretermesso SCAU).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 267/97 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 12/06/97 R.G.N. 368/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 7 gennaio 1992 la signora OR AL chiedeva al RE di Vibo Valentia il riconoscimento del proprio diritto, negato dall'INPS in sede amministrativa, a percepire, quale lavoratrice agricola, l'indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.
L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare la tutela previdenziale di maternità.
Interveniva in giudizio anche lo SCAU (Sevizio contributi agricoli unificati), che chiedeva il rigetto della domanda per la mancanza di un titolo idoneo alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Con sentenza del 17 gennaio/1^ febbraio 1994 il RE accoglieva la domanda della lavoratrice, affermando il diritto della stessa alla indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto del 16 ottobre 1990.
La decisione di primo grado veniva appellata dall'INPS, che insisteva nel negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che dalla prova testimoniale e dai risultati delle indagini ispettive era risultato, invece, un rapporto di collaborazione familiare agraria con il presunto datore di lavoro, padre della lavoratrice.
La signora AL si costituiva resistendo.
Il Tribunale di Vibo Valentia, disposta con ordinanza 6.11.1986 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU, con sentenza del 7 maggio/12 giugno 1997 accoglieva l'appello e dichiarava che la lavoratrice non aveva diritto all'assegno di maternità.
I giudici di secondo grado ritenevano, condividendo i rilievi dell'INPS, che il fatto che il presunto datore di lavoro fosse il padre della lavoratrice, unitamente al fatto che questi aveva denunciato il rapporto di lavoro per la prima volta nel 1989 e nel 1990, e per un periodo ricompreso tra il 3^ e il 6^ mese di gravidanza, deponesse per la natura fittizia del rapporto, instaurato solo dopo la conoscenza dell'imminente parto. Aggiungevano che i testi, certamente compiacenti, avevano si dichiarato di avere visto la signora AL lavorare anche negli anni precedenti e sotto le direttive del padre, ma non avevano precisato in cosa consistesse il controllo del datore di lavoro, quali fossero le precise mansioni della lavoratrice e quale fosse la sua retribuzione;
la AL aveva lavorato, secondo i testi, in sostanziale accordo con il padre. Mancava, pertanto, la prova della subordinazione, idonea ad escludere la sussistenza di un "apporto spontaneo alla piccola impresa familiare".
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, OR AL.
L'INPS resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso, che risulta notificato alla ricorrente "elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini ...", mentre la signora AL è difesa in questo giudizio dall'avv. Gaetano Servello ed ha eletto domicilio, unitamente al suo difensore, in Roma, via Aureliana 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Mammola, come risulta dalla procura a margine del ricorso. Il difensore dell'INPS ha, peraltro, legittimamente partecipato alla discussione in forza della procura contenuta nel controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (anche in relazione all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212) e dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, nonché vizio di motivazione,
la difesa della ricorrente deduce che il giudice di secondo grado ha reputato fittizio il rapporto di lavoro subordinato soprattutto per la asserita presunta prima iscrizione della lavoratrice quando era già noto il suo stato di gravidanza, per un periodo lavorativo ricadente tra il terzo e il sesto mese di gravidanza.
Critica tale motivazione, sostenendone da un lato la contraddittorietà - atteso che il Tribunale ha dapprima affermato che la prima iscrizione era avvenuta "nel 1989 e nel 1990", e poi l'ha collocata, invece, nel periodo in cui era nota la gravidanza - e, dall'altro, la irrilevanza della prima iscrizione, negli elenchi dei lavoratori agricoli, nell'anno del parto, essendo per legge sufficiente, per l'insorgenza del diritto alla indennità di maternità, che la lavoratrice abbia compiuto 51 giornate lavorative prima del periodo di astensione obbligatoria e sia iscritta negli elenchi anagrafici comunali dei braccianti agricoli. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, e degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212, nonché vizio di motivazione. Rileva che per gli artt. 3 e 4 del D. Leg.vo Luog.le n. 212 del 1946 sono braccianti agricoli a tempo determinato i lavoratori che dedicano ai lavori agricoli almeno 51 giornate all'anno; e che da tale presupposto di fatto consegue l'iscrizione negli elenchi nominativi, iscrizione a sua volta costituente presupposto per il godimento di prestazioni previdenziali.
Lamenta che il Tribunale ha violato la normativa richiamata, disattendendo senza alcuna motivazione la natura costitutiva dell'iscrizione negli elenchi nominativi e lo status di bracciante agricola della signora AL;
e disapplicando gli elenchi, aventi natura di atti amministrativi, senza illustrare i motivi per i quali la iscrizione della lavoratrice è stata reputata illegittima. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione sulla prova testimoniale espletata in primo grado, non valutata nella sua complessa portata, la difesa della ricorrente lamenta che il Tribunale ha qualificato - "certamente compiacenti" i testi, senza spiegare le ragioni di tale affermazione;
assume, inoltre, che il fatto che i testi non avrebbero indicato con esattezza mansioni e retribuzione, nonché il contenuto del controllo datoriale, costituisce una affermazione dei giudici di appello frutto di "un illogico esame degli elementi di prova, atteso che le circostanze poste alla base del ragionamento giudiziale non sono state acquisite come elementi di prova in giudizio".
Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della signora AL assume che, nella memoria costitutiva del giudizio di secondo grado, la appellata aveva rilevato la inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS, per omessa notifica dello stesso allo SCAU, che era stato parte processuale nel giudizio pretorile e che, all'epoca dell'impugnazione, non era stato ancora normativamente soppresso (il che era avvenuto, in forza dell'art. 19 della legge n. 724 del 1994, a decorrere dal 1^ luglio 1995).
Lamenta che su tale eccezione, ribadita all'udienza del 6 novembre 1996, il Tribunale ha omesso ogni pronuncia. Il quarto motivo di ricorso, che assume carattere pregiudiziale e che denuncia, in sostanza, oltre ad un vizio di motivazione, una violazione dell'art. 331 c.p.c., è infondato. Il Tribunale ha dato atto, a pag. 4 della sentenza, di avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU. Va ad ogni modo rilevato che nel giudizio promosso da una lavoratrice, iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli tenuti dallo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), contro l'INPS, per far valere il suo diritto all'indennità di maternità, l'Istituto assicuratore può far valere, ai fini della sua disapplicazione, l'illegittimità dell'atto relativo alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi suindicati, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dello SCAU (v. Cass., 24 giugno 1999 n. 6491). Posto che comunque lo Scau era intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, in appello ricorreva una ipotesi di litisconsorzio processuale, ravvisabile tanto nel caso di intervento volontario principale che in caso di intervento adesivo autonomo. Occorre a questo punto ricordare che, per effetto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dal 1^ luglio 1995
lo SCAU è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze;
di conseguenza l'INPS è divenuto successore ex lege dello SCAU per tutto quanto concerne l'accertamento dei lavoratori agricoli e la riscossione dei contributi.
Ne consegue che l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., emesso dal Tribunale, secondo quanto risulta dalla sentenza, con ordinanza del 6 novembre 1996, non era più necessario, atteso che a quell'epoca l'INPS, già presente in causa, cumulava in sè anche le funzioni del soppresso SCAU in ordine alla questione oggetto del contendere.
È noto, infatti, che l'integrazione del contraddittorio non è violata se lo scopo cui essa tende, cioè la partecipazione al giudizio di tutti i legittimati, è ugualmente raggiunto anche indipendentemente dall'ordine al riguardo emesso o meno dal giudice, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; come avviene se il litisconsorte pretermesso è volontariamente intervenuto in appello (Cass., 28 ottobre 1994 n. 8895), oppure se una delle parti ha di sua spontanea iniziativa provveduto a notificargli, ancorché tardivamente, la impugnazione (Cass., 26 luglio 1989 n. 3501). Situazione analoga si realizza allorquando una delle parti costituite in giudizio succede nella posizione del litisconsorte pretermesso.
I primi tre motivi di ricorso sono, nei limiti di seguito precisati, fondati.
Vanno preliminarmente ricordati i principi regolanti la materia, di recente ribaditi e puntualizzati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1133 del 26 ottobre 2000. Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura (i c.d. braccianti agricoli) è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, costituita: a) dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento;
b) dalla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (o da un equipollente certificato), iscrizione che costituisce la prova indispensabile dell'attività lavorativa e una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche.
È sufficiente richiamare, a conferma di tale ricostruzione, il disposto dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026: le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici previsti per le lavoratrici madri dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212. Sul piano processuale - come hanno rilevato le Sezioni unite nella citata sentenza - il lavoratore che domanda la prestazione previdenziale deve provare di avere esercitato attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento, e la prova deve essere necessariamente fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato sostitutivo.
Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il c.d. certificato di urgenza sostitutivo, pur costituendo un elemento necessario e una vera e propria condizione per l'erogazione della prestazioni economiche, non integrano, peraltro, una prova legale, come tale insuscettibile di prova contraria.
L'ente previdenziale, quando contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Nella fattispecie in esame il Tribunale di Vibo Valentia si è discostato da tali principi.
La signora AL aveva infatti chiesto al RE la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle indennità di maternità, deducendo la sua qualità di bracciante agricola, comprovando la sua iscrizione negli elenchi e articolando, altresì, prima ancora di conoscere la posizione che, sul piano probatorio, avrebbe assunto la difesa dell'INPS, una prova testimoniale.
Il RE aveva accolto la domanda.
I giudici di appello non hanno effettuato alcuna comparazione tra le prove rispettivamente offerte dalle parti, limitandosi ad affermare che "il presunto datore di lavoro è padre dell'assicurata, il quale l'ha denunciata per la prima volta nel 1989 e nel 1990 e per un periodo coincidente a quello ricompreso tra il 3^ e il 6^ mese di gravidanza, il che depone per la fittizietà del rapporto, instaurato solo dopo la presa di conoscenza dell'imminente parto"; e nel ritenere certamente compiacenti i testi che avevano dichiarato di avere visto la signora AL "lavorare anche negli anni precedenti e sotto le direttive del padre, senza peraltro precisare in cosa consistesse detto controllo, quali fossero le sue precise mansioni e quale fosse la sua retribuzione".
In tale motivazione è contenuta in primo luogo una contraddizione, atteso che da una parte si afferma che il rapporto di lavoro è stato denunciato per la prima volta quando era noto lo stato di gravidanza e, dall'altro, si da atto che il rapporto era stato, invece, già denunciato anche per l'anno precedente. Ancora, la denuncia del rapporto di lavoro quando la lavoratrice agricola è già in gravidanza non è di per se sola circostanza atta a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con il padre;
tanto più quando le parti non sono conviventi. Va infatti precisato che la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è possibile anche con una lavoratrice in stato di gravidanza;
e che il fine (ulteriore, accanto a quello di procacciarsi una certa retribuzione) di garantirsi il trattamento di maternità previsto dalla legge n. 1204 del 1971 non è un fine illecito, sempre che il rapporto di lavoro sia, ovviamente, effettivo e non simulato.
Vanno inoltre riaffermati i principi già enunciati da questa Corte in relazione al lavoro agricolo e a quello tra parenti. Con la sentenza n. 7438 del 9 agosto 1997 è stato rilevato che nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito, sempreché la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura.
Con la sentenza n. 14579 del 27 dicembre 1999 è stato poi precisato che "per negare che le prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un gruppo parentale diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione occorre accertare l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri alla vita e agli interessi del gruppo, ossia uno stato di mutua solidarietà e assistenza, dovendo in difetto di ciò, specie quando le prestazioni lavorative siano svolte nell'ambito di un'attività professionale esercitata al di fuori della comunità familiare, escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito, la cui presunzione peraltro non opera quando i soggetti non convivano sotto il medesimo tetto ma stiano in unità abitative autonome e distinte".
Va, infine, ricordato che "l'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) ha natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad apprestare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono nell'ambito degli aggregati familiari;
consegue che tale istituto non può configurarsi nell'ipotesi in cui il rapporto tra i componenti della famiglia sia riconducibile a uno specifico rapporto giuridico, quale quello del rapporto di lavoro subordinato" (Cass., 9 agosto 1997 n. 7438; 27 novembre 1986 n. 1016). Alla luce di tali principi la motivazione del Tribunale, sopra riportata, non appare idonea all'accoglimento dell'appello e alla reiezione della domanda della lavoratrice;
ne' appare in alcun modo motivata la qualificazione di "compiacenti" data ai testi. Concludendo, va rigettato il quarto motivo e vanno accolti i primi tre motivi di ricorso;
la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Catanzaro, che si atterrà ai ricordati principi di diritto in ordine alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura e alla ripartizione dell'onere probatorio in caso di contestazione, da parte dell'ente previdenziale, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
nonché ai principi relativi alla instaurazione di un rapporto di lavoro tra parenti.
Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo ed accoglie, per quanto di ragione, i primi tre motivi di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001