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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15344/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI MARCO DEBORAH
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. RACITI SALVATORE
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PRIMO MARIA PIA
Appellati
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1293/22, Parte_1 CP_2
depositata in data 26.05.2022, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 e compensate le spese di lite.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva omesso di rilevare che, ai fini della prova della regolarità della notifica ex art. 8 L. n. 890/82, è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito,
a pena di irritualità della notifica stessa del verbale sotteso all'ingiunzione opposta, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento;
chiedeva pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi i giudizio.
si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame posto che il verbale di Controparte_1
contravvenzione era stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non ritirato nel termine di 10 giorni;
eccependo poi l'assenza di propria responsabilità, trattandosi di adempimento di spettanza dell'ente impositore, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi.
Il eccepiva l'infondatezza del gravame, allegando la regolarità della notifica del Controparte_2
verbale di contestazione n. 5817097/17 del 13.10.2017 per mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 L.890/82 e deducendo che del tentativo di notifica era stata data notizia al destinatario mediante comunicazione di avvenuto deposito del 22.12.2017, il cui numero 782674047060 era stato riportato dall'ufficiale postale nell'avviso di ricevimento della prima raccomandata, aggiungendo che il plico contenente l'atto di accertamento non era stato mai ritirato, con perfezionamento della decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
pagina 2 di 6 Ribadendo che la documentazione prodotta era sufficiente a dimostrare l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avviso di deposito, tenuto conto del valore privilegiato delle attestazioni presenti sulla cartolina prodotta in giudizio, riproponeva le domande di cui al giudizio di primo grado e chiedeva rigettarsi il gravame, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 12.12.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia scaturisce da una opposizione ex art. 22 L. 689/1981 fondata sulla nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 e del sottostante verbale;
l'azione va qualificata come opposizione recuperatoria, avendo la Sig.ra. lamentato l'omessa notifica del Pt_1
verbale di contestazione ed impugnato l'ingiunzione di pagamento quale primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione;
essa si fonda su un'unica ed assorbente questione inerente la prova della ritualità del procedimento di notifica del documento verbale di violazione del C.d.S. n. 5817097 del
13.10.17 avvenuto per conto del ad opera di e della Controparte_2 Controparte_3
conseguente invalidità della ingiunzione di cui sopra.
Orbene, occorre considerare che tale notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ricorrendo,
nel caso di specie, l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario e che, pertanto, il documento era stato immesso in cassetta dall'agente incaricato del pubblico servizio in data 22.12.17 e contemporaneamente era stata inviata raccomandata informativa n. 782674047060 dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Infine, sempre sulla base dei documenti allegati in atti, emergeva che pagina 3 di 6 in data 5.01.2018 (corrispondente al decimo giorno successivo alla data del 22.12.17) l'atto non era stato ritirato, di talché la notifica eseguita nei confronti di poteva ritenersi Parte_1
perfezionata.
In punto di diritto, occorre rilevare che ai fini del perfezionamento della procedura di cui all'art. 140
c.p.c. nei confronti di destinatario "relativamente" irreperibile è necessario che il funzionario incaricato depositi copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
dell'avvenuto deposito dell'atto di accertamento nella casa comunale ed, infine, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. sentenza Corte Cost. n. 3 del 2010).
Con riguardo all'onere della prova incombente sull'ente impositore, aderendo ad orientamento consolidato della Suprema Corte, va rammentato che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura di notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata” (cfr. S.U. Cass. civ. n.10012/21); la conoscibilità della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale nel caso di persona irreperibile temporaneamente è garantita esclusivamente dalla prova di avvenuta ricezione dell'informativa, non pagina 4 di 6 risultando sufficiente a tal fine la prova di avvenuta spedizione, a differenza dell'ipotesi di notifica a persona diversa dal destinatario, in cui è ragionevole ritenere che l'atto sarà conosciuto dal destinatario,
essendo stato consegnato a persone con cui quest'ultimo ha un rapporto ritenuto astrattamente idoneo in tal senso (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere etc.); quando invece non vi alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso la Casa Comunale è richiesto un maggiore rigore in ordine all'adempimento necessario ai fini di conoscibilità dell'atto.
Per tali motivi va ritenuta la fondatezza del gravame, perché non vi è prova della regolarità della notifica del verbale di violazione del C.d.S., non avendo il depositato il documento Controparte_2
attestante l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 201 Cds.
Le spese di entrambi i gradi del processo seguono la soccombenza fra l'appellante ed il CP_2
e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione delle
[...]
tabelle n. I e II allegate al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate nei confronti di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sent. n. 1293/22 del Giudice di Pace di , annulla CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 ;
- condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del primo grado di giudizio in favore di , quantificate in complessivi Parte_1
€ 43,00 per esborsi ed € 278,00 per compensi, oltre Iva , cpa e spese generali come per legge;
pagina 5 di 6 - condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del presente giudizio in favore di , quantificate in complessivi € 64,50 Parte_1
per esborsi ed € 462,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di . CP_1
Così deciso in Catania, il 21 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15344/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI MARCO DEBORAH
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti dall'avv. RACITI SALVATORE
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI PRIMO MARIA PIA
Appellati
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge n. 689 del 1981
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1293/22, Parte_1 CP_2
depositata in data 26.05.2022, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 e compensate le spese di lite.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva omesso di rilevare che, ai fini della prova della regolarità della notifica ex art. 8 L. n. 890/82, è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito,
a pena di irritualità della notifica stessa del verbale sotteso all'ingiunzione opposta, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento;
chiedeva pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi i giudizio.
si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame posto che il verbale di Controparte_1
contravvenzione era stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non ritirato nel termine di 10 giorni;
eccependo poi l'assenza di propria responsabilità, trattandosi di adempimento di spettanza dell'ente impositore, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi.
Il eccepiva l'infondatezza del gravame, allegando la regolarità della notifica del Controparte_2
verbale di contestazione n. 5817097/17 del 13.10.2017 per mezzo della procedura prevista dal combinato disposto dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 8 L.890/82 e deducendo che del tentativo di notifica era stata data notizia al destinatario mediante comunicazione di avvenuto deposito del 22.12.2017, il cui numero 782674047060 era stato riportato dall'ufficiale postale nell'avviso di ricevimento della prima raccomandata, aggiungendo che il plico contenente l'atto di accertamento non era stato mai ritirato, con perfezionamento della decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata.
pagina 2 di 6 Ribadendo che la documentazione prodotta era sufficiente a dimostrare l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avviso di deposito, tenuto conto del valore privilegiato delle attestazioni presenti sulla cartolina prodotta in giudizio, riproponeva le domande di cui al giudizio di primo grado e chiedeva rigettarsi il gravame, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 12.12.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La presente controversia scaturisce da una opposizione ex art. 22 L. 689/1981 fondata sulla nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 e del sottostante verbale;
l'azione va qualificata come opposizione recuperatoria, avendo la Sig.ra. lamentato l'omessa notifica del Pt_1
verbale di contestazione ed impugnato l'ingiunzione di pagamento quale primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione;
essa si fonda su un'unica ed assorbente questione inerente la prova della ritualità del procedimento di notifica del documento verbale di violazione del C.d.S. n. 5817097 del
13.10.17 avvenuto per conto del ad opera di e della Controparte_2 Controparte_3
conseguente invalidità della ingiunzione di cui sopra.
Orbene, occorre considerare che tale notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ricorrendo,
nel caso di specie, l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario e che, pertanto, il documento era stato immesso in cassetta dall'agente incaricato del pubblico servizio in data 22.12.17 e contemporaneamente era stata inviata raccomandata informativa n. 782674047060 dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Infine, sempre sulla base dei documenti allegati in atti, emergeva che pagina 3 di 6 in data 5.01.2018 (corrispondente al decimo giorno successivo alla data del 22.12.17) l'atto non era stato ritirato, di talché la notifica eseguita nei confronti di poteva ritenersi Parte_1
perfezionata.
In punto di diritto, occorre rilevare che ai fini del perfezionamento della procedura di cui all'art. 140
c.p.c. nei confronti di destinatario "relativamente" irreperibile è necessario che il funzionario incaricato depositi copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
dell'avvenuto deposito dell'atto di accertamento nella casa comunale ed, infine, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. sentenza Corte Cost. n. 3 del 2010).
Con riguardo all'onere della prova incombente sull'ente impositore, aderendo ad orientamento consolidato della Suprema Corte, va rammentato che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura di notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata” (cfr. S.U. Cass. civ. n.10012/21); la conoscibilità della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale nel caso di persona irreperibile temporaneamente è garantita esclusivamente dalla prova di avvenuta ricezione dell'informativa, non pagina 4 di 6 risultando sufficiente a tal fine la prova di avvenuta spedizione, a differenza dell'ipotesi di notifica a persona diversa dal destinatario, in cui è ragionevole ritenere che l'atto sarà conosciuto dal destinatario,
essendo stato consegnato a persone con cui quest'ultimo ha un rapporto ritenuto astrattamente idoneo in tal senso (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere etc.); quando invece non vi alcuna consegna ma solo il deposito dell'atto notificando presso la Casa Comunale è richiesto un maggiore rigore in ordine all'adempimento necessario ai fini di conoscibilità dell'atto.
Per tali motivi va ritenuta la fondatezza del gravame, perché non vi è prova della regolarità della notifica del verbale di violazione del C.d.S., non avendo il depositato il documento Controparte_2
attestante l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 201 Cds.
Le spese di entrambi i gradi del processo seguono la soccombenza fra l'appellante ed il CP_2
e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione delle
[...]
tabelle n. I e II allegate al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta;
possono essere compensate nei confronti di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sent. n. 1293/22 del Giudice di Pace di , annulla CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. 202210382133989187 ;
- condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del primo grado di giudizio in favore di , quantificate in complessivi Parte_1
€ 43,00 per esborsi ed € 278,00 per compensi, oltre Iva , cpa e spese generali come per legge;
pagina 5 di 6 - condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese Controparte_2
di lite del presente giudizio in favore di , quantificate in complessivi € 64,50 Parte_1
per esborsi ed € 462,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di . CP_1
Così deciso in Catania, il 21 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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