Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580 , e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1589 .
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580 , e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1589 .