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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/08/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSILLI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DUCA D'AOSTA 34 65121 PESCARA presso il difensore avv. FUSILLI RICCARDO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 TIZIO ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 16 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI TIZIO ANNALISA
OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: restituzione somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 03-03-2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 124/2023, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Pescara in favore di
, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 17.666,75, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, quale rimborso di spese effettuate in preparazione del loro matrimonio celebrato in data 26 settembre 2021 e conclusosi pochi mesi dopo, con avvio di una procedura di separazione giudiziale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competente ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, sosteneva non corrispondere a verità che la Sig.ra Controparte_1 avesse pagato “tutte le spese per la celebrazione del matrimonio”, essendo documentato per tabulas come anche l'odierno opponente avesse sostenuto spese in tal senso e contestava ogni richiesta di rimborso deducendo che non era mai stato concordato alcun tipo di impegno in tal senso da parte sua.
2) Si costituiva in giudizio chiedendo in primo luogo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna al pagamento delle somme richieste oltre ad interessi, onorari e spese di giudizio.
3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione deve essere ritenuta fondate e deve conseguentemente essere accolta.
La , nel ricorso per ingiunzione, aveva dedotto di avere pagato alcune spese personali del CP_1 prima del matrimonio e tutte le spese per la celebrazione delle nozze, saldando la quota di sua PT spettanza ed anticipando la quota di competenza del dietro impegno di quest'ultimo alla PT restituzione, precisando che la gran parte dei pagamenti era stata effettuata dalla mediante CP_1 vaglia postale o bonifico, mentre altre somme non erano documentabili in quanto effettuate in contanti;
aveva inoltre sostenuto che, nonostante i ripetuti solleciti, il non aveva restituito le somme PT dovute.
Ebbene, come sostenuto anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. Sez. 6, 07/05/2018, n. 10927, Rv. 648282 – 01; Cass. civ., sez. II, ord., 19 luglio 2023, n. 21100 in www.laleggepertutti.it)
pagina 2 di 4 La Corte ha precisato che tutte le spese fatte in vista delle nozze sono irripetibili ossia non sono soggette a restituzione, perché si intendono sostenute nell'interesse della futura famiglia. E, tra i doveri del matrimonio, vi è appunto quello di contribuzione, ossia di farsi carico, in proporzione alle proprie capacità economiche, degli impegni economici conseguenti alla vita comune e alle esigenze familiari. Dunque, le spese pre-matrimoniali rientrano in questo ambito e non tra le donazioni fatte in vista di un futuro matrimonio ai sensi dell'art. 785 c.c., che, se il matrimonio viene annullato, perdono validità.
Nel caso di specie, il denaro era stato utilizzato dalla in vista della cerimonia nuziale e per le CP_1 future esigenze della vita familiare, per cui le relative somme non possono essere ripetute a seguito dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Risulta incontestato in atti che la (come espressamente dalla stessa ammesso nella comparsa CP_1 di costituzione e come riportato anche nel verbale di udienza presidenziale del 6-12-2022 sub doc. 1 fascicolo fase monitoria) fosse titolare di redditi modestissimi, prossimi allo zero, nonché invalida al 75% tanto da avere, dal mese di settembre 2022, conseguito pensione di invalidità per € 297,82, mentre il percepisse regolare stipendio come dipendente a tempo indeterminato. Così come risulta PT incontestato che i due coniugi convivessero già da tempo prima del matrimonio in una abitazione di proprietà della famiglia del Deve ritenersi pertanto del tutto plausibile che la (e per PT CP_1 essa eventualmente anche i suoi genitori) abbia assunto su di sé la maggior parte degli oneri economici sostenuti per la celebrazione del matrimonio, quale contribuzione alle esigenze della costituenda famiglia, vista la percezione di regolare stipendio da parte del solo che dunque avrebbe in tal PT modo contribuito in misura maggiore alle esigenze economiche della vita familiare, come già aveva fatto prima del matrimonio, anche mettendo a disposizione l'abitazione coniugale.
Le somme erogate dalla odierna opposta devono pertanto considerarsi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non può ritenersi sussistente alcun diritto al rimborso.
5) Dunque, come sostenuto dalla Cassazione, “in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale” (Cass. Sez. 1, 15/05/2024, n. 13366, Rv. 671459 - 01).
Orbene, nel caso in esame, non è stata fornita prova dell'esistenza di siffatto accordo tra i coniugi, tale per cui il fosse tenuto a rimborsare alla la metà delle spese sostenute per la PT CP_1 celebrazione del matrimonio.
Le deposizioni testimoniali non possono essere ritenute utili a tal fine: gli unici testi escussi erano genitori e fratelli dei due coniugi e ognuno di loro ha effettuato dichiarazioni atte a supportare le tesi processuali del proprio congiunto, risultando così assolutamente contrastanti tra di loro. Né l'esistenza di tale accordo si può trarre dagli audio o dai messaggi whatsapp prodotti in atti, laddove si parla genericamente di soldi e di conteggi, senza che se ne possa trarre un univoco riferimento alle spese relative alla celebrazione del matrimonio o un impegno dell'odierno opponente alla restituzione di esse;
in particolare, nell'audio prodotto sub doc. 9 del fascicolo dell'opposta, quando il si dichiara PT consapevole di dover corrispondere “qualcosa” alla , egli avrebbe potuto presumibilmente e CP_1 fondatamente riferirsi all'eventuale obbligo di mantenimento, essendo già in corso le pratiche per la separazione, come si evince dal continuo riferimento agli “avvocati”.
pagina 3 di 4 Vi è peraltro prova in atti dell'esborso di somme per la celebrazione del matrimonio anche da parte del (doc. 2 allegato all'atto di citazione). Anche detta circostanza starebbe dunque a dimostrare PT l'effettuazione reciproca, da parte di ognuno dei due coniugi, di versamenti di denaro in favore dell'altro, in ragione di quei doveri morali e materiali e di solidarietà reciproca che informano il rapporto matrimoniale e per esigenze familiari.
6) In conclusione, non può ritenersi dimostrata l'assunzione dell'obbligo, da parte del di PT pagamento delle spese di cui si chiede la restituzione.
L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio e dei pregressi rapporti tra le parti, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1084/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2023, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Pescara;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1084/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSILLI RICCARDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DUCA D'AOSTA 34 65121 PESCARA presso il difensore avv. FUSILLI RICCARDO
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 TIZIO ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 16 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI TIZIO ANNALISA
OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: restituzione somme.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 03-03-2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 124/2023, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Pescara in favore di
, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 17.666,75, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, quale rimborso di spese effettuate in preparazione del loro matrimonio celebrato in data 26 settembre 2021 e conclusosi pochi mesi dopo, con avvio di una procedura di separazione giudiziale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competente ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, sosteneva non corrispondere a verità che la Sig.ra Controparte_1 avesse pagato “tutte le spese per la celebrazione del matrimonio”, essendo documentato per tabulas come anche l'odierno opponente avesse sostenuto spese in tal senso e contestava ogni richiesta di rimborso deducendo che non era mai stato concordato alcun tipo di impegno in tal senso da parte sua.
2) Si costituiva in giudizio chiedendo in primo luogo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e conseguente condanna al pagamento delle somme richieste oltre ad interessi, onorari e spese di giudizio.
3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione deve essere ritenuta fondate e deve conseguentemente essere accolta.
La , nel ricorso per ingiunzione, aveva dedotto di avere pagato alcune spese personali del CP_1 prima del matrimonio e tutte le spese per la celebrazione delle nozze, saldando la quota di sua PT spettanza ed anticipando la quota di competenza del dietro impegno di quest'ultimo alla PT restituzione, precisando che la gran parte dei pagamenti era stata effettuata dalla mediante CP_1 vaglia postale o bonifico, mentre altre somme non erano documentabili in quanto effettuate in contanti;
aveva inoltre sostenuto che, nonostante i ripetuti solleciti, il non aveva restituito le somme PT dovute.
Ebbene, come sostenuto anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass. Sez. 6, 07/05/2018, n. 10927, Rv. 648282 – 01; Cass. civ., sez. II, ord., 19 luglio 2023, n. 21100 in www.laleggepertutti.it)
pagina 2 di 4 La Corte ha precisato che tutte le spese fatte in vista delle nozze sono irripetibili ossia non sono soggette a restituzione, perché si intendono sostenute nell'interesse della futura famiglia. E, tra i doveri del matrimonio, vi è appunto quello di contribuzione, ossia di farsi carico, in proporzione alle proprie capacità economiche, degli impegni economici conseguenti alla vita comune e alle esigenze familiari. Dunque, le spese pre-matrimoniali rientrano in questo ambito e non tra le donazioni fatte in vista di un futuro matrimonio ai sensi dell'art. 785 c.c., che, se il matrimonio viene annullato, perdono validità.
Nel caso di specie, il denaro era stato utilizzato dalla in vista della cerimonia nuziale e per le CP_1 future esigenze della vita familiare, per cui le relative somme non possono essere ripetute a seguito dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Risulta incontestato in atti che la (come espressamente dalla stessa ammesso nella comparsa CP_1 di costituzione e come riportato anche nel verbale di udienza presidenziale del 6-12-2022 sub doc. 1 fascicolo fase monitoria) fosse titolare di redditi modestissimi, prossimi allo zero, nonché invalida al 75% tanto da avere, dal mese di settembre 2022, conseguito pensione di invalidità per € 297,82, mentre il percepisse regolare stipendio come dipendente a tempo indeterminato. Così come risulta PT incontestato che i due coniugi convivessero già da tempo prima del matrimonio in una abitazione di proprietà della famiglia del Deve ritenersi pertanto del tutto plausibile che la (e per PT CP_1 essa eventualmente anche i suoi genitori) abbia assunto su di sé la maggior parte degli oneri economici sostenuti per la celebrazione del matrimonio, quale contribuzione alle esigenze della costituenda famiglia, vista la percezione di regolare stipendio da parte del solo che dunque avrebbe in tal PT modo contribuito in misura maggiore alle esigenze economiche della vita familiare, come già aveva fatto prima del matrimonio, anche mettendo a disposizione l'abitazione coniugale.
Le somme erogate dalla odierna opposta devono pertanto considerarsi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non può ritenersi sussistente alcun diritto al rimborso.
5) Dunque, come sostenuto dalla Cassazione, “in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale” (Cass. Sez. 1, 15/05/2024, n. 13366, Rv. 671459 - 01).
Orbene, nel caso in esame, non è stata fornita prova dell'esistenza di siffatto accordo tra i coniugi, tale per cui il fosse tenuto a rimborsare alla la metà delle spese sostenute per la PT CP_1 celebrazione del matrimonio.
Le deposizioni testimoniali non possono essere ritenute utili a tal fine: gli unici testi escussi erano genitori e fratelli dei due coniugi e ognuno di loro ha effettuato dichiarazioni atte a supportare le tesi processuali del proprio congiunto, risultando così assolutamente contrastanti tra di loro. Né l'esistenza di tale accordo si può trarre dagli audio o dai messaggi whatsapp prodotti in atti, laddove si parla genericamente di soldi e di conteggi, senza che se ne possa trarre un univoco riferimento alle spese relative alla celebrazione del matrimonio o un impegno dell'odierno opponente alla restituzione di esse;
in particolare, nell'audio prodotto sub doc. 9 del fascicolo dell'opposta, quando il si dichiara PT consapevole di dover corrispondere “qualcosa” alla , egli avrebbe potuto presumibilmente e CP_1 fondatamente riferirsi all'eventuale obbligo di mantenimento, essendo già in corso le pratiche per la separazione, come si evince dal continuo riferimento agli “avvocati”.
pagina 3 di 4 Vi è peraltro prova in atti dell'esborso di somme per la celebrazione del matrimonio anche da parte del (doc. 2 allegato all'atto di citazione). Anche detta circostanza starebbe dunque a dimostrare PT l'effettuazione reciproca, da parte di ognuno dei due coniugi, di versamenti di denaro in favore dell'altro, in ragione di quei doveri morali e materiali e di solidarietà reciproca che informano il rapporto matrimoniale e per esigenze familiari.
6) In conclusione, non può ritenersi dimostrata l'assunzione dell'obbligo, da parte del di PT pagamento delle spese di cui si chiede la restituzione.
L'opposto decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio e dei pregressi rapporti tra le parti, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1084/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 124/2023, emesso in data 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Pescara;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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