Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 14/04/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 38033
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Pasquale Daddabbo Presidente dott.ssa Rossana De Corato Consigliere dott. IO AT Primo Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38033 del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:
1) CASEIFICIO MI AS di MI HE & C. (P.I.
05171340721), con sede legale in Gioia del Colle (BA) alla Via G. Di Vittorio n. 108/112, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
2) HE MI, nato a [...] il [...]
([...]) e ivi residente a[...], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del IO MI, rappresentato e difeso 61E18H096C) e d ([...]) e presso questi ultimi elettivamente domiciliato (gigante.michelegaetano@avvocatibari.legalmail.it;
donato.antonucci@avvocatiperugiapec.it);
ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
G. 38033 uditi ne .3.2026 relatore il dott. IO AT e segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Minervini e v. D. Antonucci per il sig. MI.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 20.11.2025, notificato unitamente al decreto presidenziale del 21.11.2025 odierna udienza, la Procura regionale ha chiesto la condanna del IO MI AS di MI HE & C. (in breve, «IO MI» o «ditta») e del sig. HE MI, in proprio e quale legale rappresentante della ditta, al pagamento di 132.436,50 in favore d Agricoltura (AgEA), oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, a titolo di danno erariale per indebita percezione di contributi pubblici.
ha preso le mosse dalla nota prot. n. 466152 del 21.9.2023 con cui la Guardia di Finanza possibili
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia 2007-2013, ha trasmesso una notizia di danno riguardante la percezione di un contributo pubblico da parte della citata ditta.
2. In vista di una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre precisare che 2007-2013 la Regione Puglia in linea con quanto
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.9.2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha individuato le seguenti autorità:
G. 38033
- Autorità di Gestione (AdG), rappresentata da Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Organismo Pagatore (OP), rappresentato da AgEA;
- Organismo di Certificazione (OdC), rappresentato da PricewaterhouseCoopers Spa.
3. Tanto precisato, la Procura ha rappresentato quanto segue.
3.1 Con determinazione n. 88 del 21.4.2015 (successivamente integrata dalle determinazioni n. 97 del 28.4.2015, n. 130 del 28.5.2015, n. 133 è stato approvato il «Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto inerenti l ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione», a valere sulla Misura 123 («Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali») del PSR Puglia 20072013.
Dopo aver stabilito che «Per la realizzazione degli investimenti è previsto un aiuto pubblico pari al 50% del totale della spesa ritenuta ammissibile. La differenza tra il costo totale di investimento ritenuto ammissibile al sostegno e
»
(clausola n. 11), in relazione agli «
installazione di impianti, macchine ed attrezzature nonché di eventuali e alla funzionalità degli impianti, macchine ed attrezzature» il bando imponeva agli interessati ai fini della determinazione de concedibile di produrre «tre preventivi analitici forniti da altrettante ditte concorrenti tra loro» nonché «una dettagliata relazione giustificativa della scelta operata»
con riferimento ai preventivi predetti, precisando che, ferma restando la libertà G. 38033 di scelta fra i tre preventivi prodotti, « fini dell agevolazione sarà rapportato al preventivo di spesa più bassa» (clausola n. 13).
3.2 Il IO MI ha presentato la Domanda di Aiuto n. 54750197268, prospettando interventi per una spesa complessiva di :
- 438,00 per ammodernamento linee lavorazione (contributo richiesto: 124.719,00);
- macchine e attrezzature gestione prodotto (contributo 30.232,00).
Con riferimento alla seconda tipologia di intervento, il IO MI ha corredato la domanda di aiuto dei seguenti tre preventivi:
a) preventivo n. 154 del 16.6.2015 di Tecnofrigo Service di AS &
C. Snc b) preventivo n. 150 del 15.6.2015 di Termofrigo Snc Iva (di confronto);
c) preventivo n. 152 del 16.6.2015 di IO & C. RL 67.000,00 oltre Iva (di confronto).
3.3 sono state approvate le due graduatorie delle domande ricevibili, una per quelle immediatamente cantierabili e per quelle non immediatamente cantierabili, per il comparto lattiero-caseario; la ditta si è collocata alla posizione n. 12 (su n. 18 ditte) della graduatoria delle domande immediatamente cantierabili.
3.4 Con determinazione AdG n. 297 del 14.9.2015 è stato concesso al IO MI 00, pari al 50 per cento 00 ritenuta ammissibile al sostegno.
G. 38033 3.5 Con la Domanda di Pagamento n. 54750359975 del 28.9.2015 la ditta ha ; la somma è stata liquidata decreto n. 70-58-540/2015 (data valuta: 24.12.2015).
3.6 Con la Domanda di Pagamento n. 54750636539 del 2.2.2017 il
IO MI
su Stato Avanzamento Lavori (SAL); la somma è stata liquidata da AgEA con decreto n. 70-88-59/2017 (data valuta: 5.4.2017).
3.7 Infine, con la Domanda di Pagamento n. 84755307968 del 27.7.2018 la ditta
somma poi ridotta a 435,00 liquidato decreto n. 70-88-301/2019 (data valuta: 21.11.2019).
3.8 i controlli svolti dalla Guardia di Finanza a carico della ditta convenuta, il legale rappresentante della IO & C. RL ha escluso di aver emesso un preventivo in favore del IO MI, disconoscendo la firma apposta sul documento esibito dai finanzieri e denunciandone la difformità rispetto ai modelli in uso; il preventivo n. 152 è risultato emesso in data 11.2.2015 a favore di altro cliente.
3.9 Di tali circostanze con nota del 19.9.2023 la Guardia di Finanza ha reso edotta la Regione Puglia che, con determinazione n. 913 del 14.11.2023 assunta a conclusione del procedimento avviato il 25.9.2023, ha disposto ai sensi delle clausole n. 22 («Controlli e verifiche a campione») e n. 24
(«Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche e recuperi») del bando la decadenza dal beneficio e la revoca degli aiuti concessi, attivando con nota del 16.11.2023 la procedura di recupero delle somme erogate; detti atti sono stati gravati dalla ditta con ricorso innanzi al TAR Puglia e il giudizio è pendente.
G. 38033 3.10 Sul piano penale, in data 16.2.2024 il GUP presso il Tribunale di Bari ha emesso il decreto che dispone il rinvio a giudizio (p.p. 2068/2022 RGNR e n. 8494/2023 RGGIP) del sig. MI -bis c.p.
(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); anche tale giudizio risulta pendente.
3.11 Riscontrando apposita richiesta avanzata dal requirente contabile, con nota prot. n. 42419 del 26.5.2025 AgEA ha quantificat 132.436,50 dal IO MI, pari alla somma al medesimo complessivamente 435,00 =
124.689,00) aumentata della penalità del 10% calcolata sulle somme erogate a titolo di anticipo 7.747,50); il suddetto credito risulta insoluto.
4. A conclusione della propria attività istruttoria, la Procura regionale ha notificato al IO MI e al suo legale rappresentante, rispettivamente il 6.6.2025 e il 3.6.2025, un invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.); il 17.7.2025 entrambi gli odierni convenuti hanno presentato deduzioni scritte; il 29.7.2025, su richiesta audizione del sig. MI.
5. Le deduzioni difensive non sono apparse al requirente idonee a superare i Per la Procura regionale, nel caso in esame pacifica esistenza di un rapporto di servizio tra i convenuti e AgEA sussisterebbero gli elementi costitutivi, oggettivi (condotta antigiuridica, pregiudizio concreto e attuale, nesso causale fra condotta e pregiudizio) e soggettivo (dolo), .
5.1 In particolare, la condotta antigiuridica sarebbe ravvisabile nella formazione e produzione di un preventivo falso (i.e. quello riconducibile alla G. 38033 IO & C RL); tale condotta avrebbe violato:
- la clausola n. 13 del bando, che imponeva per gli interventi riguardanti installazione di impianti, macchine e attrezzature che la determinazione del costo ammissibile, per ciascun intervento proposto, fosse basata sul confronto fra tre preventivi analitici forniti da ditte concorrenti;
- la normativa euro-unitaria e, segnatamente, il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27.1.2011, che stabilisce modalità di applicazione del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
5.2 La gravità della violazione commessa (formazione e presentazione di un falso preventivo) consentirebbe di elemento psicologico del dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, consistente nella consapevole violazione della specifica normativa e delle disposizioni del bando, finalizzata alla percezione del finanziamento.
Inoltre, la giurisprudenza contabile secondo cui «la consapevole produzione di un documento falso ai fini della illecita percezione dei contributi pubblici è già espressione di occultamento della realtà e determina di per sé la permanenza degli effetti illeciti, senza che occorra alcuna specifica attività ulteriore e dies a quo del termine di prescrizion
» (Corte dei conti, Sez. giur. app. Reg. Siciliana, sent. n. 23/A/2023).
G. 38033 5.3 Infine, sarebbe ravvisabile il nesso causale fra la condotta dolosa ascrivibile ai convenuti e il danno erariale cagionato ad AgEA, pari al finanziamento complessivamente percepito dal IO MI.
6. Il sig. MI si è costituito con memoria depositata il 18.2.2026, con cui ha chiesto di:
- in via pregiudiziale, per carenza di un danno certo, concreto e attuale. Tale amministrativa, difetterebbe, essendo stata contestata mediante proposizione di ricorso al G.A. la legittimità dei provvedimenti di decadenza dal contributo e di restituzione delle somme;
- dichiarare la carenza di giurisdizione contabile. Non sarebbe configurabile alcuno sviamento dei fondi dalle finalità per cui erano stati erogati, ipotizzabile quello programmato: per contro, tutti i beni indicati nei preventivi sarebbero stati acquistati, pagati e installati, circostanza che avrebbe consentito di ottenere il saldo finale verifica di regolare esecuzione
- in via gradata, nel merito, respingere le domande perché infondate e prive di valido riscontro probatorio.
In particolare, la circostanza che il preventivo della ditta IO & C. RL fosse il più altro fra i tre trasmessi varrebbe di per sé a integrare la figura del c.d.
falso inutile, non potendosi configurare alcun nesso di causalità adeguata tra il documento in questione e il paventato pregiudizio alle finalità a cui le risorse conseguite erano preordinate.
G. 38033 Inoltre,
dal processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di Finanza il 18.9.2023 a carico degli odierni convenuti, in cui si dava atto che il socio accomandante (sig. V.A. Buttiglione) «ha curato personalmente le ricerche delle aziende alle quali richiedere le offerte commerciali per la realizzazione dei banchi da esposizione per il punto vendita e delle celle frigorifero»;
- in via ulteriormente della condanna nei limiti contemplati dalla l. 7.1.2026, n. 1 per le ipotesi di colpa grave, potendo al più essergli contestato il travisamento del fatto, per avere egli ritenuto genuini i preventivi consegnatigli dal socio e averli acclusi alla domanda di aiuto senza procedere a una previa verifica.
7. 11.3.2026 il Pubblico Ministero ha replicato alle difese del convenuto costituito, soffermandosi sulla falsità di uno dei tre preventivi e La difesa del sig. MI ha insistito sulla mancanza del danno psicologico, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.
8. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio è chiamato a giudicare d derivante dall asserita indebita percezione, da parte di una ditta operante nel settore lattiero-caseario, di contributi pubblici a valere sul PSR Puglia 2007-2013 ed erogati da AgEA fra il 2015 e il 2019. Secondo la Procura regionale:
- a fronte di un investimento del val 00 suddiviso in due tipologie di interventi (rispettivamente, 438,00 ed G. 38033 60.464,00) e assistito da contribuzione pubblica al 50 per cento, il danno erariale in questione sarebbe riconducibile alla presentazione a corredo della domanda di aiuto relativa alla di un preventivo di spesa falso tre allegati, in contrasto con la previsione del bando pubblico che imponeva la produzione di tre preventivi da parte di altrettante ditte concorrenti tra loro;
- tale danno sarebbe pari alle somme ( 124.689,00) liquidate (a titolo di anticipo, acconto su SAL, saldo finale) alla ditta in questione, maggiorate della penalità 7.747,50) calcolata nella misura del 10 per cento dell corrisposto a titolo di anticipo, per complessivi 132.436,50;
- del danno così quantificato dovrebbero rispondere solidalmente, a titolo di dolo, sia la società beneficiaria del finanziamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia , in proprio e quale rappresentante legale della ditta al tempo della presentazione della domanda e della percezione del relativo finanziamento.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del IO MI, non costituito in giudizio benché destinatario di rituale notifica i citazione e del (cfr.
ricevuta di avvenuta consegna pec del 21.11.2025).
3. Ciò detto, reputa il Collegi possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
4. Come di recente affermato da questa Corte (Sez. II^ giur. centr. app., sent.
n. 58/2026) per consolidata giurisprudenza, ...in tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato percettore, G. 38033 con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, è sufficiente che la risorsa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario. In generale, un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (così testualmente, Cass., Sez. Un., n. 9659/2023, richiamante Cass., Sez. Un., n. 1994/2022 e n.
sempre più frequentemente i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente ricon ...allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della pubblica G. 38033 amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità testualmente, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 5228/2022; id., Cass., Sez. Un., n.
32523/2023; negli stessi termini, Corte conti, Sez. II App. n. 31/2025 e n.
106/2025). In ogni caso, la ricorrenza del rapporto di servizio - idoneo a radicare la stessa giurisdizione contabile - può essere riconosciuta, oltreché in capo alla persona giuridica percettrice del finanziamento pubblico, anche direttamente nei confronti di colui il quale, nella veste di amministratore, abbia concretamente predisposto la falsa autocertificazione o si sia adoperato stesso tempo, la sussistenza del predetto rapporto può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale dalle somme ricevute (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 117/2025 e n. 468/2022). Ciò in quanto finanziamento, sicché il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui n essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia distolto le risorse conseguite dalle finalità G. 38033 cui erano preordinate analoghi, Cass. Sez. Un. n. 32523/2023)».
5. L esposte conduce, in primo luogo, a riconoscere la giurisdizione contabile nella presente fattispecie, non potendosi dubitare che fra il IO MI e il suo legale rappresentante
(sig. MI)
instaurato un rapporto di servizio nei termini qui sopra richiamati.
Il PSR Puglia 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 737 del 18.11.2008 sulla base del citato Reg.
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, che prevede la definizione di programmi di sviluppo rurale per il periodo 20072013.
Tale regolamento abrogato (dal Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 ma che, , «continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014» stabiliva che:
- art. 3 (Missioni): «Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca»;
- art. 4 (Obiettivi): «1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l innovazione;
G. 38033 b) valorizzare l ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. 2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi di cui al titolo IV».
Tale quadro normativo, contemplante specifici obiettivi di politica economica nel quadro delle disposizioni dei Trattati europei, consente di escludere la natura meramente solidaristica dei contributi qui in rilievo e di affermare, per egli odierni convenuti in un programma volto alla realizzazione di finalità pubblicistiche 6. Ciò posto, si tratta di stabilire se nel caso in esame possa dirsi integrato quello sviamento delle risorse pubbliche che solo può legittimare amministrativa in fattispecie come quella per cui è causa.
6.1 Si è in precedenza ricordato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti; con la conseguenza che qualora l amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile. Ed un tale danno può essere prodotto anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla G. 38033 realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore» (Cass. civ., SS.UU., sent.
26.11.2014, n. 25138).
Con il che risulta evidente che il c.d. sviamento può realizzarsi tanto nella fase procedimentale prodromica alla concessione del contributo pubblico, mediante condotte decettive degli aspiranti beneficiari che creino i presupposti per la sua illegittima percezione, quanto nella fase successiva, ove si disponga della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, così compromettendo la realizzazione del programma pubblico.
6.2 Nel caso in esame deve escludersi la possibilità di ritenere integrato uno sviamento per quanto attiene all del finanziamento pubblico accordato al IO MI: invero, dopo la liquidazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo e acconto su SAL (rispettivamente, con decreti AgEA n. 7058-540/2015 e n. 70-88-59/2017), la ditta ha conseguito il saldo finale (con decreto AgEA n. 70-88-301/2019) sulla base de positivo degli accertamenti finali di regolare esecuzione .
6.3 Si tratta, a questo punto, di verificare se uno sviamento possa essere predicato in relazione al procedimento finalizzato alla concessione del finanziamento pubblico per cui è causa.
6.3.1 Come anticipato in fatto, il bando pubblico prescriveva che: «Per gli attrezzature nonché di eventuali impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti)
strettamente connessi e alla funzionalità degli impianti, macchine ed attrezzature è previsto che la determinazione del costo ammissibile agli aiuti, per ciascun intervento proposto, sia basata sul G. 38033 confronto fra tre preventivi analitici forniti da altrettante ditte concorrenti tra loro. I preventivi in originale, datati e firmati su apposito timbro, devono descrivere in modo dettagliato la fornitura dei beni agevolabili con prezzo riferito a ciascun macchinario, ciascun impianto e ciascuna attrezzatura, e su di essi si procederà alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, sarà ritenuto il più idoneo. A tale scopo il richiedente dovrà fornire una dettagliata relazione giustificativa della scelta operata, datata e sottoscritta da tecnico abilitato e dallo stesso richiedente beneficiario, e sarà rapportato al preventivo di spesa più bassa» (clausola n. 13).
Sicché il bando, da un lato, imponeva di produrre tre preventivi, unitamente a una relazione con cui giustificare la scelta fra di essi effettuata ancorava aiuto concedibile al preventivo di spesa più basso, a prescindere dalla scelta effettuata dall .
6.3.2 A corredo della domanda di aiuto il IO MI ha prodotto i seguenti tre preventivi (prezzi oltre Iva): a) Tecnofrigo Service di AS & C. Snc b) Termofrigo Snc per 62.500,00 (di confronto); c) IO & C. RL .
Con la relazione giustificativa la ditta, dopo aver:
- esplicitato le finalità perseguite con i beni il cui acquisto intendeva finanziare mediante la contribuzione pubblica;
- indicato i criteri seguiti nella selezione delle ditte da interpellare per il rilascio di un preventivo;
- riportato i prezzi complessivi offerti dalle tre citate ditte per i beni in G. 38033 questione, comuni ai tre preventivi (banco frigorifero lunghezza 400 m; banco frigorifero lunghezza 250 m; cella prefabbricata dim. esterne mm.
4000x3000x3000H TN; impianto frigorifero TN + 0°C; impianto frigorifero stagionatura formaggi cella 2; impianto frigorifero stagionatura formaggi cella 3);
ha motivato come segue la scelta del preventivo sub a): «Dai dati sopra riportati, si evince la convenienza economica dei prezzi unitari e complessivi offerti dalla Tecnofrigo di AS & C. snc. Per quanto attiene al giudizio di efficienza, si sono svolte ulteriori indagini referenziali sulla predetta Ditta, che è risultata quella maggiormente in grado di assicurare ampie garanzie circa la bontà e la qualità delle tecnologie offerte».
6.3.3 Orbene, la circostanza che iuto concedibile fosse «rapportato al preventivo di spesa più bassa» consente di escludere che vi sia stata trattasi.
A fronte dei tre citati preventivi, il contributo riconoscibile non poteva che essere dimensionato su quello della Tecnofrigo di AS & C. Snc
(prescelto dal IO MI), essendo quello di importo più contenuto; con la conseguenza che, anche a ipotizzare che il preventivo della IO & C. RL fosse stato falso (circostanza da acclarare in sede penale), ciò sarebbe ininfluente ai fini della corretta formazione delle determinazioni , trattandosi del preventivo di ammontare più elevato.
tanto al procedimento finalizzato alla concessione quanto alla concreta non vi sia stato quello sviamento delle risorse pubbliche prospettato dalla Procura.
G. 38033 In particolare, non ha fornito la prova che il costo dei beni per i quali fu presentato (e scelto) dal IO MI il preventivo più basso
(quello della Tecnofrigo per 57.585,00) fosse maggiore rispetto al costo medio di mercato dei beni stessi; tale circostanza, infatti, ove dimostrata, avrebbe avuto attitudine a incidere disvelando alterazione della situazione fattuale preordinata a beneficiare indebitamente del finanziamento pubblico di che trattasi.
6.3.4 Le conclusioni appena raggiunte appaiono in linea con quella recente giurisprudenza di questa Corte che con riferimento a una fattispecie di integrale realizzazione finanziati con contributi di provenienza comunitaria, statale e regionale ha condivisibilmente in queste e consimili fattispecie, responsabilità amministrativa per danno erariale non si risolva in una sostanziale duplicazione delle azioni di recupero e di applicazione di sanzioni amministrative che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a intraprendere, sulla base della normativa eurounitaria e di quella nazionale in caso di riscontrate irregolarità e/o illiceità di varia guisa (per tipologia e gravità)» occorre che sia data dimo dello sviamento delle risorse pubbliche: «
delle risorse pubbliche dalle finalità cui sono preordinate, costituisce, dunque, la conditio sine qua non perché possa configurarsi in tali ipotesi un danno erariale, quale elemento costitutivo necessario per erariale a titolo di responsabilità amministrativa; con la conseguenza che, in rimarrebbe privo di prova il danno erariale prospettato in ipotesi» (Sez. III^ giur. centr. app., sent.
G. 38033 n. 16/2026).
7. In conclusione, occorre: i) dichiarare la contumacia del IO MI;
ii) prosciogliere i convenuti da ogni addebito, con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 10.3.2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 38033 del registro di Segreteria, così dispone:
- dichiara la contumacia del IO MI AS di MI HE & C.;
- il IO MI AS di MI HE & C., in persona del legale rappresentante p.t., e il sig.
HE MI, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della ditta convenuta;
- liquida a favore del sig. HE MI 4.000,00, oltre spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del .3.2026.
Il Presidente
(IO AT) (Pasquale Daddabbo)
Depositata in Segreteria G. 38033