Articolo 11 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 10Articolo 12
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4 maggio 2001
Art. 11. 1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale , dopo le parole: "elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato,".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 384 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Anche fuori dei casi di flagranza quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi".
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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