Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
In tema di convalida del fermo, la sussistenza del pericolo di fuga dell'indagato può essere affermata anche facendo riferimento all'impossibilità della sua identificazione, ma solo se la circostanza risulti idonea a far ritenere in concreto sussistente tale pericolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2010, n. 15315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15315 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 471
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36988/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Firenze;
nei confronti di:
SA AM M. LI, nato in [...] il [...];
e di AO EY, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Firenze emessa in data 28/9/2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Russo Rosario Giovanni, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 28/9/2009, il Gip presso il Tribunale di Firenze, non convalidava il fermo di PG eseguito nei confronti di SA AM M. LI e AO EY, indagati di ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, ritenendo insussistente il pericolo di fuga.
Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 384 c.p.p. osservando che, nel caso di specie, il pericolo di fuga derivava dalla impossibilità di identificazione degli indagati, ai quali risultavano attribuite più identità dal casellario centrale del Ministero dell'Interno, e rilevando che, a norma della L. 26 marzo 2001, n. 128, l'impossibilità di identificare l'indiziato costituiva circostanza specifica da valutare ai fini della sussistenza del pericolo di fuga. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4089 del 18/12/2003 Cc. (dep. 04/02/2004) v. 228486). In sostanza la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi "specifici", ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, e "concreti", sicché non può essere meramente ipotizzato ne' ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, perché quest'ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo (in relazione alle pene edittali previste ed all'oggetto del reato), non elemento che di per sè configuri la probabilità di fuga (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6924 del 04/12/1997 Cc. (dep. 16/01/1998) Rv. 209594).
La L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 11, ha inserito, nell'art. 384 c.p.p., fra gli elementi concreti che il giudice deve valutare anche
"l'impossibilità di identificare l'indiziato". Tale norma impone al giudicante di tenere conto, anche di tale elemento ai fini del pericolo di fuga, ma non ha certo modificato la natura dell'istituto del fermo, introducendo una presunzione iuris et de iure della sussistenza del pericolo di fuga in tutti i casi in cui sia difficile accertare, come nel caso di specie, le esatte generalità dell'indagato. È compito del giudice di merito verificare se le difficoltà nell'identificare le esatte generalità dell'indiziato, possano far ritenere sussistente - in concreto - il pericolo di fuga. Ove il giudice di merito, in base ad una valutazione discrezionale degli elementi di giudizio in suo possesso, abbia escluso, come nel caso in esame, la sussistenza - in concreto - del pericolo di fuga, la relativa statuizione, non è censurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010