Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n.604, per la piccola proprietà contadina è tenuto, ai sensi dell'art. 4, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto (nella specie, la stessa richiesta del certificato da parte dell'interessato era successiva al decorso del triennio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15953 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Glauco Vittorio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- ricorrente -
contro
TA IO;
- intimato -
avverso la sent. n. 95/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 22 giugno 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro "pro tempore", ricorre contro il sig. TA MA, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.
1.2. In fatto, il sig. TA ha impugnato un avviso di liquidazione emesso dal competente ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro (ed interessi), a seguito di decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 604 del 1954, in favore della piccola proprietà contadina, in relazione ad un atto di compravendita registrato il 30 giugno 1992.
A sostegno dell'originario ricorso, il contribuente eccepiva di avere comunque diritto alle agevolazioni di legge.
In entrambi i gradi del giudizio di merito, le Commissioni adite hanno accolto le ragioni del sig. TA.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce carenze della motivazione e violazione degli artt. 3, 4, e 5 della legge n. 604 del 1954. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso appare fondato, per quanto di ragione. I due motivi prospettano il medesimo problema sotto due diversi profili e, quindi, vanno esaminati congiuntamente.
2.2. In punto di tatto sembra pacifico che il sig. TA non ha presentato entro il termine stabilito dall'art. 4 della citata legge n. 604 del 1954, e successive modifiche ed integrazioni, la certificazione richiesta. Infatti, secondo la tesi prospettata dal Ministero ricorrente, lo TA avrebbe dovuto presentare la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, entro il termine di decadenza del 30 giugno 1995 (tre anni dalla registrazione dell'atto effettuata il 30 giugno 1992). Invece, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il contribuente ha provveduto a richiedere il certificato soltanto il 27 ottobre 1995 (v. Cass n. 2431/2001; conf. 12850/1998, 2936/1998, 8057/1997).
2.3. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, "L'art. 4 della L. n. 604 del 1954, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell'ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l'obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte volte in cui essa dipenda dalla omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio stesso priva il contribuente dell'unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi" Cass. 2936/1998; conf. 8057/1993). Nella specie, non risulta che sia stata eccepito il "ritardo colpevole" da parte dell'Ufficio che doveva rilasciare il certificato. Nè tale eccezione poteva essere formulata, atteso che il sig. TA, stando a quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha richiesto il certificato quando già il termine di decadenza era scaduto.
2.4. Giova chiarire che la procedura per il rimborso, cui fa riferimento il giudice "a quo" nel tentativo di legittimare la produzione tardiva della documentazione, è basata su altri presupposti e, comunque, è preclusa anch'essa con il decorso del triennio dalla registrazione dell'atto accompagnata dal contestuale pagamento del tributo.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in quanto contraria alla giurisprudenza di questa Corte. L'assunto, recepito dal Collegio, secondo cui la scadenza del termine di decadenza implica la perdita del diritto alla agevolazione, comporta il rigetto del ricorso originario del contribuente, senza che occorra procedere ad ulteriori accertamenti in punto di fatto.
2.6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Rema, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003