Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3343
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma secondo, legge 29 aprile 1949 n. 264), prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica.

Il datore di lavoro che nella vigenza dell'art. 13 legge 29 aprile 1949 n. 264 - a norma del quale chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento - abbia proceduto, in violazione di tale disposizione, all'assunzione diretta di lavoratori e, contemporaneamente, abbia inviato all'ufficio di collocamento la relativa richiesta di autorizzazione all'assunzione, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, non rilevando che l'autorizzazione sia stata successivamente rilasciata, posto che la normativa, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 legge 23 luglio 1991 n. 223, che ha abilitato il datore di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, ha lo scopo di assicurare un controllo pubblico preventivo per verificare la rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fasce più deboli del mercato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3343
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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