Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 2
Nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma secondo, legge 29 aprile 1949 n. 264), prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica.
Il datore di lavoro che nella vigenza dell'art. 13 legge 29 aprile 1949 n. 264 - a norma del quale chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento - abbia proceduto, in violazione di tale disposizione, all'assunzione diretta di lavoratori e, contemporaneamente, abbia inviato all'ufficio di collocamento la relativa richiesta di autorizzazione all'assunzione, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, non rilevando che l'autorizzazione sia stata successivamente rilasciata, posto che la normativa, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 legge 23 luglio 1991 n. 223, che ha abilitato il datore di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, ha lo scopo di assicurare un controllo pubblico preventivo per verificare la rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fasce più deboli del mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMES CAMPANIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, IN EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso l'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 409/97 della Pretura di NAPOLI, Sezione distaccata di CASORIA, depositata il 02/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi depositati, rispettivamente, il 10.11.1995 ed il 12.12.1995, la Comes Campania s.r.l. e IN RA si opponevano davanti al TO di Napoli, sez. di Casoria, ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli e notificata loro il 25.10.1995, con cui veniva irrogata la sanzione della pena pecuniaria di L. 50.000.000 per violazione degli artt. 11, 13 e 18 l. 29.4.1949 n. 246, per aver assunto n. 40 lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento.
Eccepivano gli opponenti la carenza di legittimazione passiva del IN, e l'infondatezza nel merito della sanzione irrogata. Si costituiva in giudizio l'amministrazione opposta, che contestava il fondamento dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 2.6.1997, il TO rigettava l'opposizione.
Ricorrono per cassazione Campania s.r.l. e IN, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato per conto dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, denunciando violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 18 l.29.4.1949 n. 246, censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la richiesta di assunzione nominativa di lavoratori specializzati era stata inoltrata contestualmente all'assunzione, e che l'Ufficio provinciale del lavoro, provvedendo sulla richiesta dopo diversi giorni, aveva concesso il nullaosta, regolarizzando la richiesta con efficacia retroattiva.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti, denunciando violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 26 l. 28 febbraio 1987 n. 56, censurano la sentenza impugnata per non aver contenuto la sanzione nei limiti del triplo, essendo ravvisabile la continuazione tra i diversi illeciti realizzati con le singole irregolari assunzioni di lavoratori.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Riguardo al primo motivo, va osservato che il datore di lavoro che, nella vigenza dell'art. 13 l. 29 aprile 1949 n. 264 - a norma del quale chi intende assumere lavoratori deve farne richiesta al competente ufficio di collocamento - abbia proceduto, in violazione di tale disposizione, all'assunzione diretta di lavoratori e, contemporaneamente, abbia inviato all'ufficio di collocamento la relativa richiesta di autorizzazione all'assunzione, è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 (Cass. 25.5.1996, n. 4830) . L'art. 13 l. 29 aprile 1949 n. 264, letto in relazione al successivo art. 19, che consente di assumere direttamente (ovvero senza preventiva richiesta all'ufficio di collocamento) in casi di urgente necessità, rende palese che la richiesta e la conseguente autorizzazione debbono precedere la costituzione del rapporto di lavoro. Prima dell'entrata in vigore delle innovazioni introdotte in materia di collocamento dagli artt. 9 bis, commi 1 e 2, l.29.11.1996, n. 608 (che ha convertito in legge il d.l.
1.10.1996 n.511), chi assuma lavoratori non per il tramite della competente sezione di collocamento, incorre nella violazione degli artt. 11, 13 e 18 l. 264/49, non rilevando in contrario, quale scriminante, che al momento dell'assunzione egli richieda, o abbia già richiesto, la prescritta autorizzazione, poi in concreto rilasciatagli (Cass.2.6.1998, n. 5421): la ratio della normativa, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 l. 23.7.1991 n. 223, che ha abilitato il datore di lavoro ad assumere tutti i lavoratori con richiesta nominativa, è quella di assicurare un controllo pubblico preventivo al fine di verificare la rispondenza delle richieste nominative ai criteri di legge e alla redistribuzione di una quota delle occasioni di lavoro alle fasce più deboli del mercato (Cass.18.11.1997, n. 11473). Sotto un altro profilo, l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di collocamento, in virtù della quale è stato eliminato l'obbligo del nulla osta, non rileva nella specie quale normativa posteriore più favorevole al contravventore, mancando nel sistema sanzionatorio amministrativo una disposizione analoga all'art. 2 c.p. (Cass. 18.11.1997, n. 11473; 14.7.1998, n. 6898). Riguardo al secondo motivo, nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione di lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della "continuazione" ai sensi dell'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, atteso che questa (a parte quanto specificamente previsto - ex art. 1 sexies d.l.
2.12.1985 n. 688, convertito con l. 31.1.1986 n. 11 - per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nella quale non rientra la violazione contestata) si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno (Cass. 12.12.1995, n. 12712) : per quanto riguarda, in particolare, la contemporanea assunzione di una pluralità di lavoratori, l'art. 26 l. 28.2.1987 n. 56 (che ha sostituito l'art. 27, comma 2, l. 29.4.1949 n. 264) , prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica (Cass. 13.12.1996, n. 11134). L'avvenuto rilascio, sia pure a posteriori, del nulla osta, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999