Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina dell'interprete nel caso di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti che non conosca la lingua italiana quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conosca personalmente la lingua da interpretare non determina alcuna invalidità degli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2001, n. 22005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22005 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO A. SIRENA - Presidente - del 08/05/2001
1. Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 532
3. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 46293/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento penale
contro
LL CE avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 3.7.2000 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. V. Meloni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 31.3.1993 il tribunale di Roma condannò alla pena di legge LL CE, ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 629 c.p., "perché, minacciandolo di farlo scendere dall'auto e di lasciarlo per strada, costringeva IJ SA (cittadino giapponese) a consegnargli la somma di 250.000 lire e di 30.000 yen".
Utilizzò per la decisione, tra l'altro, il verbale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria della persona offesa, non citata, acquisito ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p. Impugnante l'imputato, la Corte d'appello pronunciò assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste"; rilevò il giudice di secondo grado che, "sotto numerosi profili il verdetto di colpevolezza appare del tutto coerente con una corretta valutazione delle emergenze processuali", osservando che, tuttavia, "la mancata comparizione della p.o. al dibattimento ha reso problematica la esatta definizione dei termini entro i quali ha avuto luogo la controversia circa il prezzo richiesto al momento di adescare il cliente e quello preteso ... in corso d'opera"; ed aggiungendo, "ma in ossequio ad un criterio meramente formale", come non risultasse che l'esposizione dei fatti da parte del teste fosse "stata fatta in presenza di un interprete di lingua giapponese".
Ricorre il procuratore generale denunciando manifesta illogicità della motivazione, per essere pervenuta la Corte d'appello alla pronuncia liberatoria - dopo aver analiticamente esaminato e ritenuto convincenti gli elementi d'accusa - sulla base di considerazioni del tutto inidonee a vanificare il precedente corretto ragionamento valutativo, dovendosi, altresì, ritenere coerente con le finalità proprie dell'art. 512 bis c.p.p. l'utilizzazione del verbale delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva reso possibile la puntuale ricostruzione del fatto.
Il ricorso è fondato.
Come esattamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, la Corte di merito ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato sulla base di un ragionamento palesemente illogico, le cui premesse, caratterizzate dalla specifica analisi delle prove a carico dell'imputato e dalla conclusione della loro idoneità rappresentativa nel senso della colpevolezza, sono contraddette da considerazioni - più su riportate nel loro tenore letterale - del tutto generiche ed al limite della comprensibilità, come tali prive di effettiva valenza giustificativa della conclusione contraria.
In particolare dal testo del provvedimento gravato non si è in grado di evincere se la Corte territoriale, sottolineando l'assenza dell'interprete di lingua straniera nella redazione del verbale di dichiarazioni della persona offesa, di questo atto - pur valutato ai fini della decisione - abbia revocato in dubbio la validità. Osserva il collegio che, ove tale significato dovesse essere attribuito alle equivoche espressioni contenute in sentenza, avrebbe fondamento anche per questo verso il ricorso del pubblico ministero, il quale la validità del predetto verbale ha, se pur implicitamente, sostenuto e ribadito.
Ed invero la combinata disposizione di cui all'art. 143, secondo e terzo comma, c.p.p., secondo la quale l'autorità procedente nomina un interprete "quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana" anche se "il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua da interpretare" detta una prescrizione non assistita da funzione processuale, dalla cui violazione, pertanto, come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analogo precetto contenuto nell'art. 326 c.p.p. 1930 (sez. 3^, 26 ottobre 1982, Cangi, rv. 156770), nessuna invalidità può farsi derivare. Nè può dubitarsi della ritualità dell'acquisizione dell'atto in questione, effettuata secondo le regole vigenti all'epoca del giudizio di primo grado (art. 512 bis c.p.p. come introdotto dall'art. 8, comma 2 bis, d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge con modificazione dalla legge n. 356 del 1992) che consentivano la lettura delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero "se la persona non è stata citata".
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con trasmissione degli atti per il nuovo giudizio, nel quale il giudice di rinvio dovrà tenere conto della sopravvenuta normativa di attuazione dell'art. 111 della Costituzione, ed in particolare, con riferimento al verbale de quo, delle disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 26 l.
1.3.2001 n. 63, trattandosi di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari già acquisite al fascicolo per il dibattimento.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2001