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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15673 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, che ha ripercorso i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. ti Penale Sent. Sez. 2 Num. 15673 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 19-32894/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti replicanti i motivi di gravame spesi nel merito e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione logica e congruente. I primi tre motivi sono tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (serietà della minaccia armata e volontà effettiva di perseguire l'obiettivo illecito, desistenza volontaria dal proposito criminoso, recesso attivo) che qualificano la fattispecie complessa nella forma tentata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. Gli ultimi due sono stati apprezzati dalla Corte di merito con argomentata e non censurabile attenzione. 1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178; Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, Rv. 271623). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito, non già l'unica possibile logica lettura, ma solo una delle possibili differenti (peraltro illogiche) letture. 1.1. Ciò posto, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, riconoscendo, proprio in ragione del corretto apprezzamento delle circostanze di fatto analizzate, la sicura volontà dell'agente di conseguire (con il conato realizzato) un risultato locupletativo non circoscritto alla possidenza della persona minacciata, attraverso la minaccia armata portata alla persona offesa accompagnata dalla richiesta di consegna del denaro custodito (anche in cassa). Del resto, un differente orientamento della volontà è stato solo dedotto dal ricorrente, mentre la persona offesa ha espressamente riferito (riportano i giudici di merito in sentenza) di aver avvertito la intimazione come seria, effettiva e riferita, nella indicazione dell'oggetto di attenzione patrimoniale, non direttamente a lei "tu non c'entri niente". 1.2. Quanto alla eccepita desistenza volontaria, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla compiutezza del tentativo, soglia oltre la quale non è giuridicamente valorizzabile il recess 19-32894/2022 volontario. Inoltre, il Collegio di merito ha inteso quindi dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che stima inefficace la desistenza intervenuta a tentativo già compiuto (nei termini, Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677: In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. Conf. Sez. 2, n. 3793 del 11/9/2019, dep. 2020, Rv. 277969). La Corte di merito ha esplicitamente argomentato, valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del processo di merito, circa la compiutezza del tentativo, la cui dinamica causale era già stata completata con la minaccia armata alla persona e la indicazione dell'oggetto da predare. 1.3. Del pari quanto alla dedotta ipotesi di recesso attivo, dovendo in tal caso potersi apprezzare, argomenta la Corte di merito, una condotta attiva volta ad interrompere il determinismo causale (si veda, oltre la giurisprudenza indicata in sentenza, Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, Rv. 279170). 1.4. Quanto alla continuazione tra fattispecie omogenee, indicata in motivazione dalla sentenza di primo grado, di essa, ripete ancora la Corte di merito, il Tribunale non ha tenuto conto nel calibrare la misura della pena, talché l'argomento dedotto non appare sostenuto da concreto interesse alla impugnazione. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444; più recentemente: Sez. 2, n. 26011 del 11/4/2019, Rv. 276117). L'impugnazione non sostenuta da alcun concreto interesse deve essere pertanto dichiarata inammissibile. 1.5. La medesima sorte processuale avvince anche l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, avendo i giudici di merito fatto corretto uso della discrezionalità attribuita dal legislatore nel calibrare la misura diminuente di una circostanza attenuante. La Corte territoriale ha infatti sostenuto la misura diminuente ridotta (nel quinto) in ragione delle modalità della condotta, tenuta anche post delictum, e della personalità dell'agente. La particolare tenuità del danno patrimoniale "provocando" per essere apprezzata in fattispecie plurioffensiva, specie ove l'oggettività giuridica preponderante è data dalla offesa alla persona (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173), deve emergere da una valutazione complessiva che non può obliterare detta componente personale. Anche sul punto la motivazione offerta dalla Corte territoriale appare pertanto logica e congruente, come tale incensurabile nella sede di legittimità. 1.6. La richiesta conversione della pena detentiva è stata rassegnata, in appello, solo quale postulato conclusionale dell'atto di impugnazione, non accompagnato da alcuna argomentazione di sostegno, il carattere meramente assertivo della domanda non consentiva / 19-32894/2022 alla Corte di merito di apprezzarne l'ammissibilità, non trattandosi peraltro neppure di questione chela Corte poteva affrontare ex officio (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Rv. 269125). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. Il carattere non particolarmente complesso delle questioni dedotte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, che ha ripercorso i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. ti Penale Sent. Sez. 2 Num. 15673 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/01/2023 19-32894/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti replicanti i motivi di gravame spesi nel merito e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione logica e congruente. I primi tre motivi sono tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (serietà della minaccia armata e volontà effettiva di perseguire l'obiettivo illecito, desistenza volontaria dal proposito criminoso, recesso attivo) che qualificano la fattispecie complessa nella forma tentata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. Gli ultimi due sono stati apprezzati dalla Corte di merito con argomentata e non censurabile attenzione. 1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178; Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, Rv. 271623). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito, non già l'unica possibile logica lettura, ma solo una delle possibili differenti (peraltro illogiche) letture. 1.1. Ciò posto, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, riconoscendo, proprio in ragione del corretto apprezzamento delle circostanze di fatto analizzate, la sicura volontà dell'agente di conseguire (con il conato realizzato) un risultato locupletativo non circoscritto alla possidenza della persona minacciata, attraverso la minaccia armata portata alla persona offesa accompagnata dalla richiesta di consegna del denaro custodito (anche in cassa). Del resto, un differente orientamento della volontà è stato solo dedotto dal ricorrente, mentre la persona offesa ha espressamente riferito (riportano i giudici di merito in sentenza) di aver avvertito la intimazione come seria, effettiva e riferita, nella indicazione dell'oggetto di attenzione patrimoniale, non direttamente a lei "tu non c'entri niente". 1.2. Quanto alla eccepita desistenza volontaria, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla compiutezza del tentativo, soglia oltre la quale non è giuridicamente valorizzabile il recess 19-32894/2022 volontario. Inoltre, il Collegio di merito ha inteso quindi dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che stima inefficace la desistenza intervenuta a tentativo già compiuto (nei termini, Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677: In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. Conf. Sez. 2, n. 3793 del 11/9/2019, dep. 2020, Rv. 277969). La Corte di merito ha esplicitamente argomentato, valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del processo di merito, circa la compiutezza del tentativo, la cui dinamica causale era già stata completata con la minaccia armata alla persona e la indicazione dell'oggetto da predare. 1.3. Del pari quanto alla dedotta ipotesi di recesso attivo, dovendo in tal caso potersi apprezzare, argomenta la Corte di merito, una condotta attiva volta ad interrompere il determinismo causale (si veda, oltre la giurisprudenza indicata in sentenza, Sez. 5, n. 17241 del 20/1/2020, Rv. 279170). 1.4. Quanto alla continuazione tra fattispecie omogenee, indicata in motivazione dalla sentenza di primo grado, di essa, ripete ancora la Corte di merito, il Tribunale non ha tenuto conto nel calibrare la misura della pena, talché l'argomento dedotto non appare sostenuto da concreto interesse alla impugnazione. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444; più recentemente: Sez. 2, n. 26011 del 11/4/2019, Rv. 276117). L'impugnazione non sostenuta da alcun concreto interesse deve essere pertanto dichiarata inammissibile. 1.5. La medesima sorte processuale avvince anche l'ultimo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, avendo i giudici di merito fatto corretto uso della discrezionalità attribuita dal legislatore nel calibrare la misura diminuente di una circostanza attenuante. La Corte territoriale ha infatti sostenuto la misura diminuente ridotta (nel quinto) in ragione delle modalità della condotta, tenuta anche post delictum, e della personalità dell'agente. La particolare tenuità del danno patrimoniale "provocando" per essere apprezzata in fattispecie plurioffensiva, specie ove l'oggettività giuridica preponderante è data dalla offesa alla persona (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173), deve emergere da una valutazione complessiva che non può obliterare detta componente personale. Anche sul punto la motivazione offerta dalla Corte territoriale appare pertanto logica e congruente, come tale incensurabile nella sede di legittimità. 1.6. La richiesta conversione della pena detentiva è stata rassegnata, in appello, solo quale postulato conclusionale dell'atto di impugnazione, non accompagnato da alcuna argomentazione di sostegno, il carattere meramente assertivo della domanda non consentiva / 19-32894/2022 alla Corte di merito di apprezzarne l'ammissibilità, non trattandosi peraltro neppure di questione chela Corte poteva affrontare ex officio (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Rv. 269125). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. Il carattere non particolarmente complesso delle questioni dedotte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023.