Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Il difensore che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, ed utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31440 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
31440/12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GIOVANNI DE ROBERTO Dott. N.725 Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO N. 7442/2012 - Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MI SO N. IL 16/04/1973 avverso l'ordinanza n. 1036/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 04/08/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri chu CARCANO;
ha concluso per l'iman istilità del riconzo Ad Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza 28 luglio 2011, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame avverso i provvedimenti de libertate, ha confermato parzialmente l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di ON UM per molteplici episodi di spaccio di stupefacente e per il reato di estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991. Il tribunale ha disatteso la deduzione difensiva volta a ottener l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e delle videoregistrazioni, ritenendo che la difesa avrebbe dovuto produrre un documento a dimostrazione non soltanto relativo alla richiesta, ma anche al rifiuto di deposito.
2. Ricorrente deduce: - la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla disposizione processuale relativa al deposito di copia delle registrazione e delle videoriprese, disposizione stabilità a pena di nullità ex art. 278 c.p.p. oltre che di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e delle video registrazioni. Palese contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente produce in allegato la risposta Stazione dei carabinieri di Pizzo Calabro con il preventivo della società interpellata per la riproduzione. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. Questa Corte si espressa nel senso che il difensore che deduca la nullità d'ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione (Sez. I, 5 aprile 2011, dep. 11 maggio 2011, n. 18609). A tale principio di diritto si correttamente attenuto il giudice del riesame, mettendo in rilevo che la difesa non ha prodotto alcuna documentazione relativa all'omesso rilascio della documentazione richiesta o, in ogni caso, una certificazione attestante il diniego. Peraltro, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che l'ufficio del pubblico ministero si è tempestivamente attivato a autorizzare il rilascio delle copie richieste. Sarebbe stato onere dell'istanze attivarsi tempestivamente per ottenere la documentazione relativa al ritardo prima dell'udienza di trattazione del riesame.
2.Il ricorso è infondato e va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012 Il Consigliere estensore De RoberGover Il Presidente Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 01 AGO 2012 IL FUNZIONARIO GRDIZIA ¥800 I Funzionark A O Z E N I Dott