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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2022 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TROTTA MICHELA e dell'avv. GUERCIO MARCO ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patroci- Controparte_1 P.IVA_1 nio dell'avv. VALENTINO SIMONE ( ) via Calzabigi,4 LIVOR- C.F._3 NO
CONVENUTO
1 Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo del 6.7.2022, il Giudice ha intimato a Controparte_2
[..
di pagare alla ditta la somma di € 6.491,41 CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, quale residuo debito per “lavori eseguiti in via Medaglie d'Oro n. 16”, di cui alla fattura n FPR 39/2022 del 12.4.2022. La ricorrente ha specificato che la fattura 39/2022 era stata emessa per € 7.540,28, che il aveva effettuato un bonifico, in data 3.6.2022, di € 1.048,87 e che, quindi, residuava Pt_1 un credito di € 6.491,41.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, ha evo- Parte_1 cato in giudizio la proponendo opposizio- Controparte_1 ne avverso il decreto ingiuntivo, esponendo di aver pagato la somma dovuta con bonifico bancario effettuato “il giorno successivo al ricevimento della fattura”.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 17.11.2022, la ditta si è CP_1 costituita deducendo: a) di essere creditrice di € 7.540,28; b) che tale debito “nasce dalla fattura n. 39/2022 del 12.4.2022 di € 15.080,56”; c) che “in data 13.05.2022 l'Avv. Uliana specificava al patrocinatore del sig.
[...]
che i continui modifiche e cambiamenti di idee sui lavori da eseguire, già Pt_2 in corso d'opera, costringevano la ditta ad emettere sempre nuovi CP_1 preventivi per nuovi computi metrici sottoposti al vaglio dell'Arch. CP_3 creando ritardi sull'esecuzione dei lavori e consegna (messaggio wha-
[...] tsapp doc.3)”; d) che aveva elaborato 3 distinti computi metrici, uno di € 15.635,00, il secondo di
€ 20.629,35 e il terzo di € 22.849,35 (ultimo e definitivo); e) che “le fatture emesse da sull'ultimo computo metrico sono la n. 39 CP_1 e n. 44 del 2022 (doc. 6), su quest'ultima permane il saldo dell'importo di € 9012.87 a netto dell'acconto di € 1040.87 ( liquidato con bonifico dal sig. Pt_3
[...
in data 03.06.22)”; f) che la aveva emesso le fatture col bonus ristrutturazione del Controparte_1 50%, perché il aveva “lasciato intendere al sig. di aver nominato Pt_1 CP_1 un proprio tecnico e che tutto si sarebbe svolto con il bonus ristrutturazione”; g) che non ha mai inviato l'asseverazione alla ditta , “facendo Pt_1 CP_1 perdere il termine utile per la presentazione della domanda che oggi è sospesa da parte degli Istituti Bancari e rimane ad oggi ignoto il periodo di riapertura del sistema”; h) che le fatture 39 e 44 del 2022 “contengono non solo la manodopera della ditta
bensì anche la fornitura del parquet acquistato da CP_1 CP_1 presso nonché per la fornitura della porta blindata acqui- Parte_4 stata da Coba Cassaforti”; i) che “ad oggi il debito di € 7.540.28 sulla fattura n. 39/22 sussiste ancora, che sommato al debito residuo della fattura n. 44/2022, al netto dell'acconto ( in- viato il 03.06.2022 di € 1040.87 sulla fattura n. 44/2022) deciso unilateralmente da è pari ad € 16.553.15”; Pt_1
2 j) che “in fase di decreto ingiuntivo è stato erroneamente imputato l'acconto di € 1040.87 alla fattura n. 39/22 ,anziché, come riporta la causale sulla ricevuta del bonifico (doc.10) effettuato dal sig. alla fattura n. 44/22, pertanto Pt_1 l'importo corretto a titolo di credito per la fattura n. 39/22 è di € 7540.28; la fattura n. 44/22 è in fase stragiudiziale di recupero”. La convenuta in opposizione ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con l'interrogatorio formale dell'attore in opposizione e con escussione di testi.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.9.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 17.9.25, da parte attrice. La convenuta non ha rassegnato le sue conclusioni, perché il 13.1.2025 ha revocato il man- dato al suo difensore, avv. Simone Valentino.
6. La causa è stata assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata. La ditta , attrice in senso sostanziale, ha chiesto l'emissione del decreto ingiun- CP_1 tivo, allegando la fattura nr. 39 del1 2.4.2022 dell'importo di € 7.540,28. Ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, per la minor somma di € 6.491,41, aven- do detratto l'acconto di € 1.048,87. L'attore in opposizione, , ha però compiutamente dimostrato di aver Parte_1 estinto l'intero suo debito, portato dalla fattura 39/22, inviando, il 13 aprile 2022 (cioè, il giorno successivo alla data della fattura) il bonifico di € 7.540,28 (cfr. doc. nr. 2, fasc. atto- re in opposizione). Le considerazioni che precedono sarebbero già sufficienti per accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, perché risulta documentalmente che è insussistente la causa petendi po- sta a fondamento del ricorso per ingiunzione, in quanto la fattura 39/22 è stata interamente pagata dal Pt_1 A ciò si aggiunga che è la stessa ditta Rinnovando ad affermare che il credito portato dall'altra fattura (la nr. 44/22) “è in fase stragiudiziale di recupero” e, quindi, esula dall'odierna causa di opposizione. La questione della asseverazione è, anch'essa, del tutto irrilevante perché – ripetesi – la fatt. 39/22 è stata interamente pagata. Nessuno dei testi escussi, inoltre, ha fornito informazioni rilevanti. Il teste si è limitato a confermare di aver lavorato nel cantiere sto in via delle Tes_1 Medaglie d'Oro: circostanza che non era oggetto di contestazione. Il teste ha riferito di essere stato incaricato da della ditta Testimone_2 Controparte_1
di “eseguire l'attività di asseverazione dei prezzi con riferimento a dei lavori CP_1 che dovevano esser fatti”. Ha aggiunto di aver “avuto poi contatti con l'arch. che Per_1 gli fece “vedere il capitolato dei lavori”. A sua volta, l'arch. ha riferito di non sapere “se ha dato incarico a qualcu- Per_1 Pt_1 no di effettuare la asseverazione”.
3 Dal raffronto tra le dichiarazioni dei due testi ( e si desume chiaramente che Tes_2 Per_1 l'incarico di redigere l'asseverazione era stato conferito al dal titolare della ditta Tes_2
, . CP_1 Controparte_1 Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della ditta di ri- CP_1 Controparte_1 fondere a le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Parte_1 Non risulta documentato alcun esborso a titolo di contributo unificato o di importo forfeta- rio per le notifiche (art. 30 dpr 115/2002).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del 6.7.2022; b) condanna la ditta a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in: Parte_1
- € 3.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 29.10.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2022 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TROTTA MICHELA e dell'avv. GUERCIO MARCO ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patroci- Controparte_1 P.IVA_1 nio dell'avv. VALENTINO SIMONE ( ) via Calzabigi,4 LIVOR- C.F._3 NO
CONVENUTO
1 Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo del 6.7.2022, il Giudice ha intimato a Controparte_2
[..
di pagare alla ditta la somma di € 6.491,41 CP_1 Controparte_1 oltre interessi e spese, quale residuo debito per “lavori eseguiti in via Medaglie d'Oro n. 16”, di cui alla fattura n FPR 39/2022 del 12.4.2022. La ricorrente ha specificato che la fattura 39/2022 era stata emessa per € 7.540,28, che il aveva effettuato un bonifico, in data 3.6.2022, di € 1.048,87 e che, quindi, residuava Pt_1 un credito di € 6.491,41.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, ha evo- Parte_1 cato in giudizio la proponendo opposizio- Controparte_1 ne avverso il decreto ingiuntivo, esponendo di aver pagato la somma dovuta con bonifico bancario effettuato “il giorno successivo al ricevimento della fattura”.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 17.11.2022, la ditta si è CP_1 costituita deducendo: a) di essere creditrice di € 7.540,28; b) che tale debito “nasce dalla fattura n. 39/2022 del 12.4.2022 di € 15.080,56”; c) che “in data 13.05.2022 l'Avv. Uliana specificava al patrocinatore del sig.
[...]
che i continui modifiche e cambiamenti di idee sui lavori da eseguire, già Pt_2 in corso d'opera, costringevano la ditta ad emettere sempre nuovi CP_1 preventivi per nuovi computi metrici sottoposti al vaglio dell'Arch. CP_3 creando ritardi sull'esecuzione dei lavori e consegna (messaggio wha-
[...] tsapp doc.3)”; d) che aveva elaborato 3 distinti computi metrici, uno di € 15.635,00, il secondo di
€ 20.629,35 e il terzo di € 22.849,35 (ultimo e definitivo); e) che “le fatture emesse da sull'ultimo computo metrico sono la n. 39 CP_1 e n. 44 del 2022 (doc. 6), su quest'ultima permane il saldo dell'importo di € 9012.87 a netto dell'acconto di € 1040.87 ( liquidato con bonifico dal sig. Pt_3
[...
in data 03.06.22)”; f) che la aveva emesso le fatture col bonus ristrutturazione del Controparte_1 50%, perché il aveva “lasciato intendere al sig. di aver nominato Pt_1 CP_1 un proprio tecnico e che tutto si sarebbe svolto con il bonus ristrutturazione”; g) che non ha mai inviato l'asseverazione alla ditta , “facendo Pt_1 CP_1 perdere il termine utile per la presentazione della domanda che oggi è sospesa da parte degli Istituti Bancari e rimane ad oggi ignoto il periodo di riapertura del sistema”; h) che le fatture 39 e 44 del 2022 “contengono non solo la manodopera della ditta
bensì anche la fornitura del parquet acquistato da CP_1 CP_1 presso nonché per la fornitura della porta blindata acqui- Parte_4 stata da Coba Cassaforti”; i) che “ad oggi il debito di € 7.540.28 sulla fattura n. 39/22 sussiste ancora, che sommato al debito residuo della fattura n. 44/2022, al netto dell'acconto ( in- viato il 03.06.2022 di € 1040.87 sulla fattura n. 44/2022) deciso unilateralmente da è pari ad € 16.553.15”; Pt_1
2 j) che “in fase di decreto ingiuntivo è stato erroneamente imputato l'acconto di € 1040.87 alla fattura n. 39/22 ,anziché, come riporta la causale sulla ricevuta del bonifico (doc.10) effettuato dal sig. alla fattura n. 44/22, pertanto Pt_1 l'importo corretto a titolo di credito per la fattura n. 39/22 è di € 7540.28; la fattura n. 44/22 è in fase stragiudiziale di recupero”. La convenuta in opposizione ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con l'interrogatorio formale dell'attore in opposizione e con escussione di testi.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 18.9.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte, in data 17.9.25, da parte attrice. La convenuta non ha rassegnato le sue conclusioni, perché il 13.1.2025 ha revocato il man- dato al suo difensore, avv. Simone Valentino.
6. La causa è stata assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata. La ditta , attrice in senso sostanziale, ha chiesto l'emissione del decreto ingiun- CP_1 tivo, allegando la fattura nr. 39 del1 2.4.2022 dell'importo di € 7.540,28. Ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, per la minor somma di € 6.491,41, aven- do detratto l'acconto di € 1.048,87. L'attore in opposizione, , ha però compiutamente dimostrato di aver Parte_1 estinto l'intero suo debito, portato dalla fattura 39/22, inviando, il 13 aprile 2022 (cioè, il giorno successivo alla data della fattura) il bonifico di € 7.540,28 (cfr. doc. nr. 2, fasc. atto- re in opposizione). Le considerazioni che precedono sarebbero già sufficienti per accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, perché risulta documentalmente che è insussistente la causa petendi po- sta a fondamento del ricorso per ingiunzione, in quanto la fattura 39/22 è stata interamente pagata dal Pt_1 A ciò si aggiunga che è la stessa ditta Rinnovando ad affermare che il credito portato dall'altra fattura (la nr. 44/22) “è in fase stragiudiziale di recupero” e, quindi, esula dall'odierna causa di opposizione. La questione della asseverazione è, anch'essa, del tutto irrilevante perché – ripetesi – la fatt. 39/22 è stata interamente pagata. Nessuno dei testi escussi, inoltre, ha fornito informazioni rilevanti. Il teste si è limitato a confermare di aver lavorato nel cantiere sto in via delle Tes_1 Medaglie d'Oro: circostanza che non era oggetto di contestazione. Il teste ha riferito di essere stato incaricato da della ditta Testimone_2 Controparte_1
di “eseguire l'attività di asseverazione dei prezzi con riferimento a dei lavori CP_1 che dovevano esser fatti”. Ha aggiunto di aver “avuto poi contatti con l'arch. che Per_1 gli fece “vedere il capitolato dei lavori”. A sua volta, l'arch. ha riferito di non sapere “se ha dato incarico a qualcu- Per_1 Pt_1 no di effettuare la asseverazione”.
3 Dal raffronto tra le dichiarazioni dei due testi ( e si desume chiaramente che Tes_2 Per_1 l'incarico di redigere l'asseverazione era stato conferito al dal titolare della ditta Tes_2
, . CP_1 Controparte_1 Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo della ditta di ri- CP_1 Controparte_1 fondere a le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Parte_1 Non risulta documentato alcun esborso a titolo di contributo unificato o di importo forfeta- rio per le notifiche (art. 30 dpr 115/2002).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del 6.7.2022; b) condanna la ditta a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in: Parte_1
- € 3.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese successive occorrende.
Livorno, 29.10.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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