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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4168/2020 R.G.,
È comparso, per l'opponente, l'avv. Filippo Chindemi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, laddove non dovesse essere accolta l'eccezione preliminare, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati in atti.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Alberto Di Mario, per delega dell'avv. Mario Mancusi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4168/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Chindemi, opponente contro
(p. iva ) e, per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Mario Mancusi, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 9 ottobre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2020 del 19 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 30.861,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 608957, sottoscritto in data 24 luglio 2008 con la Controparte_3
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica del medesimo nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia e contestato, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 febbraio 2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto, in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Cassazione civile, sez. III, 29/02/2016, n. 3908; v. nella giurisprudenza di meritoTribunale Foggia sez. II, 24/09/2024, n. 2191; Tribunale Bari sez. II, 15/07/2024, n. 3358;
Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n. 130; Tribunale Cosenza sez. I, 07/08/2023, n. 1371;
Tribunale Termini Imerese, 13/07/2023, n. 899; Tribunale Catanzaro sez. II, 31/05/2023, n. 862;
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 15/05/2023, n. 991; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 09/05/2023,
n. 1867; Tribunale Roma sez. IX, 30/01/2023, n. 1471; Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n.
130; Tribunale Roma sez. VIII, 20/10/2022, n. 15401).
Tanto premesso, dovendosi decidere l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai fini della determinazione delle spese della fase monitoria, ritiene il presente Giudice che la medesima sia fondata, considerato che è incontestata tra le parti l'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 7 settembre 2020, allorquando era ormai spirato il termine di cui all'art. 644 c.p.c. di sessanta giorni dall'emissione dello stesso, avvenuta in data 19 maggio 2020.
Andando ad analizzare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto da su cui si fonda la pretesa monitoria, con la Parte_1 conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del
1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda svolta da va rigettata, emergendo Parte_1
dalle stesse allegazioni di parte opponente che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, ciò che rende non necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
L'opponente ha, infatti, individuato nella misura del 14,15% l'interesse corrispettivo applicato dall'istituto di credito, deducendone l'usurarietà sul presupposto che il medesimo sarebbe superiore al tasso soglia ratione temporis vigente del 12,35%.
Ebbene, tale allegazione non può essere condivisa, considerato che il d.m. emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativo al trimestre luglio-settembre 2008 per i finanziamenti da intermediari non bancari, individua nella percentuale del 12.17% il tasso effettivo globale medio applicato dalle banche nel periodo di riferimento, il quale, ai fini della determinazione dell'usurarietà degli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
interessi, deve essere maggiorato della metà ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 ratione temporis vigente, con la conseguenza che il tasso applicato al contratto oggetto del presente giudizio ed indicato dallo stesso opponente nella misura del 14,15% non può ritenersi usurario, essendo il tasso soglia vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto (24 luglio 2008) pari al 18,25%.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 30.861,41 (comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 08 agosto
2019), oltre interessi convenzionali dal 09 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
Le spese relative alla fase monitoria devono ritenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n. 27062).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4168/2020 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 687/2020, emesso dal Tribunale di Messina il
19.05.2020 nei confronti di Parte_1
2. accoglie la domanda di pagamento svolta dalla società opposta e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della somma di € 30.861,41 Parte_1 Controparte_1
(comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 08 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal
09 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4168/2020 R.G.,
È comparso, per l'opponente, l'avv. Filippo Chindemi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, laddove non dovesse essere accolta l'eccezione preliminare, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati in atti.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Alberto Di Mario, per delega dell'avv. Mario Mancusi, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4168/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Chindemi, opponente contro
(p. iva ) e, per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Mario Mancusi, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 9 ottobre 2020, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/2020 del 19 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 30.861,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal Controparte_1
contratto di finanziamento n. 608957, sottoscritto in data 24 luglio 2008 con la Controparte_3
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica del medesimo nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia e contestato, nel merito, l'illegittima applicazione di interessi usurari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 febbraio 2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve preliminarmente darsi atto, in ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce
l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Cassazione civile, sez. III, 29/02/2016, n. 3908; v. nella giurisprudenza di meritoTribunale Foggia sez. II, 24/09/2024, n. 2191; Tribunale Bari sez. II, 15/07/2024, n. 3358;
Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n. 130; Tribunale Cosenza sez. I, 07/08/2023, n. 1371;
Tribunale Termini Imerese, 13/07/2023, n. 899; Tribunale Catanzaro sez. II, 31/05/2023, n. 862;
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 15/05/2023, n. 991; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 09/05/2023,
n. 1867; Tribunale Roma sez. IX, 30/01/2023, n. 1471; Tribunale Milano sez. XIII, 10/01/2023, n.
130; Tribunale Roma sez. VIII, 20/10/2022, n. 15401).
Tanto premesso, dovendosi decidere l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai fini della determinazione delle spese della fase monitoria, ritiene il presente Giudice che la medesima sia fondata, considerato che è incontestata tra le parti l'intervenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 7 settembre 2020, allorquando era ormai spirato il termine di cui all'art. 644 c.p.c. di sessanta giorni dall'emissione dello stesso, avvenuta in data 19 maggio 2020.
Andando ad analizzare nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento sottoscritto da su cui si fonda la pretesa monitoria, con la Parte_1 conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del
1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez. VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda svolta da va rigettata, emergendo Parte_1
dalle stesse allegazioni di parte opponente che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, ciò che rende non necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
L'opponente ha, infatti, individuato nella misura del 14,15% l'interesse corrispettivo applicato dall'istituto di credito, deducendone l'usurarietà sul presupposto che il medesimo sarebbe superiore al tasso soglia ratione temporis vigente del 12,35%.
Ebbene, tale allegazione non può essere condivisa, considerato che il d.m. emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, relativo al trimestre luglio-settembre 2008 per i finanziamenti da intermediari non bancari, individua nella percentuale del 12.17% il tasso effettivo globale medio applicato dalle banche nel periodo di riferimento, il quale, ai fini della determinazione dell'usurarietà degli TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
interessi, deve essere maggiorato della metà ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 ratione temporis vigente, con la conseguenza che il tasso applicato al contratto oggetto del presente giudizio ed indicato dallo stesso opponente nella misura del 14,15% non può ritenersi usurario, essendo il tasso soglia vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto (24 luglio 2008) pari al 18,25%.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 30.861,41 (comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 08 agosto
2019), oltre interessi convenzionali dal 09 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24).
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
Le spese relative alla fase monitoria devono ritenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n. 27062).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4168/2020 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 687/2020, emesso dal Tribunale di Messina il
19.05.2020 nei confronti di Parte_1
2. accoglie la domanda di pagamento svolta dalla società opposta e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della somma di € 30.861,41 Parte_1 Controparte_1
(comprensivo di interessi di mora calcolati sino al 08 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal
09 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli