CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33797 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Brezigar, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 33797 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna, dichiarato prescritto il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la condanna irrogata ad Alberto Varetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatogli come commesso nella veste di amministratore di diritto e poi di liquidatore della Nuova Centrale s.r.I., dichiarata fallita il 16 ottobre 2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, formulando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo alla distrazione dei due server aziendali asseritamente contenenti l'intero know-how della società ormai in dissesto. Secondo il ricorrente, la stessa consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ha escluso che i server contenessero dati di interesse o fossero stati do nati. Alle argomentazioni svolte dalla difesa, la Corte avrebbe fornito una spiegazione soltanto apparente, affermando trattarsi "evidentemente" di distrazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla contestata distrazione dei tre marchi indicati nel capo A: la tesi della loro cessione a prezzo vile deriverebbe da un'acritica adesione al giudizio del curatore fallimentare e alle risultanze di una consulenza tecnica disposta in un giudizio civile. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione. Non sarebbe prospettabile il delitto di bancarotta fraudolenta relativamente alla cessione dell'avviamento commerciale di un'azienda, «ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili» (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), come nel caso di specie. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale, cui ha rinunciato in data 8 maggio 2023. 2 Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore, avv. Brezigar, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono inammissibili. 1.1. Anzitutto, il primo motivo deduce anche travisamento della prova, ma fonda la propria deduzione sulla trascrizione di alcune righe di una consulenza tecnica, senza allegare l'atto integrale e senza precisare i termini esatti del travisamento, così incorrendo inevitabilmente nel difetto di autosufficienza del ricorso sul punto. 1.2. Entrambi i motivi deducono vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 1.3. Ebbene, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe illogicamente ed apoditticamente concluso che la cessione dei due server aziendali costituisse distrazione, senza confrontarsi con l'esito di una prova 3 scientifica che aveva escluso qualsiasi attività di clonazione del contenuto dei server medesimi. Al contrario, la Corte di appello si è confrontata con l'argomento, già enunciato nell'atto di appello, ed ha risposto in modo non palesemente illogico spiegando per quali ragioni, nonostante la mancata clonazione dei dati aziendali, gli stessi debbano ritenersi comunque transitati dalla società fallita a quella destinataria dei server: la Corte ha messo in evidenza l'accertata cancellazione e sovrascrittura dei dati, elemento ritenuto indicativo della loro definitiva appropriazione da parte del beneficiario, ed ha pure considerato che il destinatario della cessione era colui che aveva gestito la fallita quale amministratore di fatto, e dunque soggetto interessato alla prosecuzione dell'attività. La Corte di cassazione non può rivalutare le prove, ma solo giudicare della manifesta illogicità della motivazione, non sussistente nel passaggio appena evidenziato. 1.4. Non dissimili le conclusioni con riguardo al secondo motivo. Il ricorrente osserva che la Corte di appello avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni di una consulenza tecnica. In realtà, la sollecitazione contenuta nel motivo è quella ad operare una valutazione diversa, con esiti cioè difformi da quelli della citata consulenza tecnica, ma ancora una volta ciò non è consentito in questa sede. In ogni caso, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, la Corte di appello ha reso una motivazione non palesemente illogica sul punto specifico, richiamando il metodo seguito dal consulente tecnico d'ufficio nella causa civile - che ha determinato il valore dei marchi ceduti sulla base del fatturato medio annuo - ed in ogni caso confrontando i dati esposti da tale consulente con quelli calcolati dal consulente difensivo, per arguirne logicamente che, anche a seguire completamente il ragionamento più favorevole al ricorrente, la differenza tra il prezzo di cessione dei marchi e il loro valore sarebbe non inferiore a 56.000 euro. 2. Il motivo che denuncia violazione di legge è infondato. Il ricorrente cita una sentenza di questa Sezione che, però, si riferiva ad un caso nel quale si addebitava all'imputato la distrazione del mero avviamento, avendo costui semplicemente indirizzato la clientela dell'impresa fallita ad altra. In tale occasione la Corte aveva affermato che «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo 4 teoricamente immaginabili» (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). L'affermazione è pienamente condivisibile e ripresa anche da giurisprudenza successiva (si veda Sez. 5, n. 32929 del 21/06/2021, ZZ, non massimata, citata anche dal ricorrente), che ha riguardato ancora una volta situazioni nelle quali era avvenuto uno "sviamento della clientela", cioè un mero "trasferimento" di clienti (o anche di fornitori) della società fallita ad altra compagine societaria, in assenza però della prova della contestuale cessione di cespiti ovvero di contratti già stipulati con la clientela "sviata". La giurisprudenza ha così precisato che oggetto di distrazione non può essere la "clientela", che non è di per sé suscettibile di valutazione economica, ma ha aggiunto che le conclusioni sono ovviamente diverse laddove ad essere contestualmente ceduti siano rapporti economicamente valutabili. Ha così concluso la sentenza ZZ: «Laddove la cessione di tali rapporti comporti di fatto, per la loro rilevanza economica, la cessione anche dell'avviamento aziendale, potrà ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora essa avvenga in assenza di adeguato corrispettivo. Non è invece possibile ipotizzare la distrazione dell'aspettativa che i clienti o i fornitori continuino ad instaurare nuovi rapporti con l'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa ovvero quella che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, piuttosto che licenziarsi e passare alla concorrenza». Nel caso di specie risulta che la società fallita, il 30 gennaio 2012, ha ceduto tre marchi di sua proprietà ad una società immobiliare che era stata costituita meno di due mesi prima da una dipendente della fallita e dal suo amministratore di fatto Barbieri;
tre giorni più tardi, tali marchi sono stati a loro volta rivenduti ad una società (Maranello Wines) del Barbieri, operante nel medesimo settore. Pochi giorni dopo, la Nuova Centrale s.r.l. avrebbe presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. Contestualmente alla cessione dei marchi è avvenuta la cessione dei server contenenti tutti i dati commerciali della società prossima al fallimento. Gli assets ceduti all'importo complessivo di 8600 euro (server e marchi) erano, ancora pochi giorni prima della loro cessione, contabilizzati per l'importo di euro 365.822 alla voce "immobilizzazioni immateriali" del bilancio. Perciò, non vi è stata la mera cessione di un elenco di clienti o di fornitori, che poteva tutt'al più creare nel cessionario l'aspettativa di un più agevole proseguimento dell'attività di impresa, ma è avvenuta la cessione di beni dotati di un proprio valore economico, sensibilmente maggiore rispetto a quello pattuito come corrispettivo. 5 E dunque, se «non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda, ove questo venga identificato con fattori aziendali inidonei a rappresentare una posta attiva di bilancio» (Sez. 5, n. 31677 del 04/04/2017, Amato, Rv. 270866), l'avviamento è invece suscettibile di distrazione quando, contestualmente, è oggetto di cessione l'azienda medesima o «quantomeno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento» (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; v. anche, tra le non massimate, Sez. 5, n. 15406 del 17/02/2020, Leone e Sez. 5, n. 4479 del 14/11/2019, dep. 2020, Zhu). Nel caso in esame, conclusivamente, non sussiste alcuna violazione di legge poiché ad essere oggetto di distrazione sono state poste attive economicamente valutabili e, dunque, si è prodotto un depauperamento effettivo del patrimonio sociale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Brezigar, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 33797 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna, dichiarato prescritto il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la condanna irrogata ad Alberto Varetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatogli come commesso nella veste di amministratore di diritto e poi di liquidatore della Nuova Centrale s.r.I., dichiarata fallita il 16 ottobre 2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, formulando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, con riguardo alla distrazione dei due server aziendali asseritamente contenenti l'intero know-how della società ormai in dissesto. Secondo il ricorrente, la stessa consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ha escluso che i server contenessero dati di interesse o fossero stati do nati. Alle argomentazioni svolte dalla difesa, la Corte avrebbe fornito una spiegazione soltanto apparente, affermando trattarsi "evidentemente" di distrazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla contestata distrazione dei tre marchi indicati nel capo A: la tesi della loro cessione a prezzo vile deriverebbe da un'acritica adesione al giudizio del curatore fallimentare e alle risultanze di una consulenza tecnica disposta in un giudizio civile. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione. Non sarebbe prospettabile il delitto di bancarotta fraudolenta relativamente alla cessione dell'avviamento commerciale di un'azienda, «ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili» (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), come nel caso di specie. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale, cui ha rinunciato in data 8 maggio 2023. 2 Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore, avv. Brezigar, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono inammissibili. 1.1. Anzitutto, il primo motivo deduce anche travisamento della prova, ma fonda la propria deduzione sulla trascrizione di alcune righe di una consulenza tecnica, senza allegare l'atto integrale e senza precisare i termini esatti del travisamento, così incorrendo inevitabilmente nel difetto di autosufficienza del ricorso sul punto. 1.2. Entrambi i motivi deducono vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 1.3. Ebbene, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe illogicamente ed apoditticamente concluso che la cessione dei due server aziendali costituisse distrazione, senza confrontarsi con l'esito di una prova 3 scientifica che aveva escluso qualsiasi attività di clonazione del contenuto dei server medesimi. Al contrario, la Corte di appello si è confrontata con l'argomento, già enunciato nell'atto di appello, ed ha risposto in modo non palesemente illogico spiegando per quali ragioni, nonostante la mancata clonazione dei dati aziendali, gli stessi debbano ritenersi comunque transitati dalla società fallita a quella destinataria dei server: la Corte ha messo in evidenza l'accertata cancellazione e sovrascrittura dei dati, elemento ritenuto indicativo della loro definitiva appropriazione da parte del beneficiario, ed ha pure considerato che il destinatario della cessione era colui che aveva gestito la fallita quale amministratore di fatto, e dunque soggetto interessato alla prosecuzione dell'attività. La Corte di cassazione non può rivalutare le prove, ma solo giudicare della manifesta illogicità della motivazione, non sussistente nel passaggio appena evidenziato. 1.4. Non dissimili le conclusioni con riguardo al secondo motivo. Il ricorrente osserva che la Corte di appello avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni di una consulenza tecnica. In realtà, la sollecitazione contenuta nel motivo è quella ad operare una valutazione diversa, con esiti cioè difformi da quelli della citata consulenza tecnica, ma ancora una volta ciò non è consentito in questa sede. In ogni caso, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, la Corte di appello ha reso una motivazione non palesemente illogica sul punto specifico, richiamando il metodo seguito dal consulente tecnico d'ufficio nella causa civile - che ha determinato il valore dei marchi ceduti sulla base del fatturato medio annuo - ed in ogni caso confrontando i dati esposti da tale consulente con quelli calcolati dal consulente difensivo, per arguirne logicamente che, anche a seguire completamente il ragionamento più favorevole al ricorrente, la differenza tra il prezzo di cessione dei marchi e il loro valore sarebbe non inferiore a 56.000 euro. 2. Il motivo che denuncia violazione di legge è infondato. Il ricorrente cita una sentenza di questa Sezione che, però, si riferiva ad un caso nel quale si addebitava all'imputato la distrazione del mero avviamento, avendo costui semplicemente indirizzato la clientela dell'impresa fallita ad altra. In tale occasione la Corte aveva affermato che «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo 4 teoricamente immaginabili» (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). L'affermazione è pienamente condivisibile e ripresa anche da giurisprudenza successiva (si veda Sez. 5, n. 32929 del 21/06/2021, ZZ, non massimata, citata anche dal ricorrente), che ha riguardato ancora una volta situazioni nelle quali era avvenuto uno "sviamento della clientela", cioè un mero "trasferimento" di clienti (o anche di fornitori) della società fallita ad altra compagine societaria, in assenza però della prova della contestuale cessione di cespiti ovvero di contratti già stipulati con la clientela "sviata". La giurisprudenza ha così precisato che oggetto di distrazione non può essere la "clientela", che non è di per sé suscettibile di valutazione economica, ma ha aggiunto che le conclusioni sono ovviamente diverse laddove ad essere contestualmente ceduti siano rapporti economicamente valutabili. Ha così concluso la sentenza ZZ: «Laddove la cessione di tali rapporti comporti di fatto, per la loro rilevanza economica, la cessione anche dell'avviamento aziendale, potrà ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale qualora essa avvenga in assenza di adeguato corrispettivo. Non è invece possibile ipotizzare la distrazione dell'aspettativa che i clienti o i fornitori continuino ad instaurare nuovi rapporti con l'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa ovvero quella che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, piuttosto che licenziarsi e passare alla concorrenza». Nel caso di specie risulta che la società fallita, il 30 gennaio 2012, ha ceduto tre marchi di sua proprietà ad una società immobiliare che era stata costituita meno di due mesi prima da una dipendente della fallita e dal suo amministratore di fatto Barbieri;
tre giorni più tardi, tali marchi sono stati a loro volta rivenduti ad una società (Maranello Wines) del Barbieri, operante nel medesimo settore. Pochi giorni dopo, la Nuova Centrale s.r.l. avrebbe presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. Contestualmente alla cessione dei marchi è avvenuta la cessione dei server contenenti tutti i dati commerciali della società prossima al fallimento. Gli assets ceduti all'importo complessivo di 8600 euro (server e marchi) erano, ancora pochi giorni prima della loro cessione, contabilizzati per l'importo di euro 365.822 alla voce "immobilizzazioni immateriali" del bilancio. Perciò, non vi è stata la mera cessione di un elenco di clienti o di fornitori, che poteva tutt'al più creare nel cessionario l'aspettativa di un più agevole proseguimento dell'attività di impresa, ma è avvenuta la cessione di beni dotati di un proprio valore economico, sensibilmente maggiore rispetto a quello pattuito come corrispettivo. 5 E dunque, se «non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda, ove questo venga identificato con fattori aziendali inidonei a rappresentare una posta attiva di bilancio» (Sez. 5, n. 31677 del 04/04/2017, Amato, Rv. 270866), l'avviamento è invece suscettibile di distrazione quando, contestualmente, è oggetto di cessione l'azienda medesima o «quantomeno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento» (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; v. anche, tra le non massimate, Sez. 5, n. 15406 del 17/02/2020, Leone e Sez. 5, n. 4479 del 14/11/2019, dep. 2020, Zhu). Nel caso in esame, conclusivamente, non sussiste alcuna violazione di legge poiché ad essere oggetto di distrazione sono state poste attive economicamente valutabili e, dunque, si è prodotto un depauperamento effettivo del patrimonio sociale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2023