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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8636 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 13867/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 2.10.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr° 13867 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giugliano in
Campania (Na) al Viale Filippo Turati (s.n.c.), presso lo studio dell'avv.
Feliciano IS, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
E
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro C.F._1 tempore, elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE), alla via
Montanelli nr. 1, presso lo studio dell'avv. Maurizio Noviello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte il 24.5.2021
così concludeva: Parte_1
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 2 «In Via Preliminare: a) Accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto monitorio opposto e, per l'effetto, dichiarare, altresì, inammissibile o comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate con il decreto monitorio opposto per le ragioni espresse nel presente atto.; b) rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta.
Nel merito: a) accertare il grave inadempimento contrattuale della società per quanto Parte_2 innanzi esposto e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto tra le parti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5568/2021. b) In via subordinata, riduzione del prezzo della fornitura e posa in opera in proporzione al minor valore del materiale fornito e della stessa posa in operae contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale ed in ogni caso c) accertato e dichiarato il grave inadempimento della società in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti dalla società opponente e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del danno per la somma di Euro €
250.000,00 per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti per quanto sopra detto o di quella somma, maggiore o minore, che il
Giudice vorrà quantificare dalla Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., che emergeranno in
[...] corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e C.P.A.».
1.1. In particolare, essa rappresentava come i mancati pagamenti dedotti da controparte (relativi al saldo di un contratto di fornitura e posa in opera di vetri) onde ottenere il decreto ingiuntivo nr. 2967 del
12.4.2021, fossero in realtà ascrivibili ad un'eccezione d'inadempimento, quale forma di autotutela avverso l'inadempimento di controparte relativamente al contratto di fornitura vetri stipulato con l'opposta; inoltre, in ragione degli anzidetti inadempimenti, la predetta società opponente domandava altresì l'accertamento n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 3 dell'inadempimento contrattuale, onde sentire risolto il contratto e condannata la controparte al risarcimento così provocatole.
2. Si costituiva l'opposta, la quale concludeva affinché «Voglia l'On.le
Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, concedere la concessione della provvisoria esecuzione, per tutti i motivi suesposti, del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancanza di prova della notifica regolare dell'opposizione;
3. In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4. In subordine, accertare il diritto alla pretesta creditoria nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di tutto Controparte_3 quanto dovuto ed accertato dall'Ill.mo Giudicante adito;
5. Condannare parte opponente alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A e I.V.A come per legge, in favore del procuratore antistatario».
2.1. In particolare essa, contestando le ricostruzioni di controparte, rappresentava di non essere stata inadempiente con riferimento a quanto pattuito nel contratto di fornitura, giacché le uniche imperfezioni riscontrabili sui vetri da essa forniti erano rilevabili ad una distanza inferiore ai 2 m e, dunque, conformi alla pattuizione.
3. Il processo de quo si caratterizza in quanto, nelle more della domanda di decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta, era stata già avanzata richiesta di ATP ex art. 696 c.p.c.; per il resto, tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti sono state rigettate e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, previo rigetto anche della richiesta ex art. 648 c.p.c..
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 4 4. Il giudizio veniva così rinviato per la precisazione delle conclusioni al 30.3.2026.
4.1. La presente controversia, tuttavia, veniva assegnata allo scrivente in data 16.4.2025 e, con coevo decreto, veniva anticipata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 2.10.2025.
4.3. Sostituita l'udienza odierna - la prima dunque celebrata da questo giudicante - con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
5.1. E' innanzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Come si evince dall'allegato depositato da parte opponente il 7.12.2021
l'opposizione è stata notificata ritualmente il 24.5.2021 a fronte del d.i. notificato il 14.4.2021.
L'opposizione è dunque tempestiva.
5.2. Ciò premesso, per le ragioni meglio esposte in seguito, risulta fondata la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata dall'odierna opponente ed essendo dunque legittimo il rifiuto di adempiere, ex art. 1460 c.c., come preannunciato mediante pec del
16.12.2020 (cfr. all. 3 prod. opponente). Precisamente, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, l'odierna opponente ben poteva ricorrere alla particolare forma di autotutela preventiva (delle restituzioni) prevista dall'art. 1460 cit. e, per l'effetto, «rifiutarsi di adempiere» in assenza dell'adempimento di controparte o di congrua offerta in tal senso, non risultando «termini diversi stabiliti dalle parti
o» risultanti «dalla natura del contratto» (cfr. all. nr. 1 dep. opponente) né apparendo tale rifiuto quale «contrario alla buona fede».
Come meglio evidenziato di seguito, infatti, è imputabile all'odierna opposta l'inadempimento contrattuale, che, conseguentemente, fonda l'eccezione d'inadempimento, oltre a legittimare la proposizione della domanda di risoluzione del contratto.
6. Come risulta dalla relazione del C.T.U. nominato a seguito d'instaurazione del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. (introdotto n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 5 ben prima del deposito del ricorso per d.i. da cui è scaturita l'odierna opposizione), con riferimento ai vetri la cui fornitura ed installazione era contrattualmente assunta quale prestazione oggetto dell'obbligazione ex contractu a carico dell'opposta (cfr. all. nr. 1 dep. opponente), «le indagini operate hanno permesso di accertare i seguenti vizi e difetti: eccesivo movimento oscillazione della bluastra con interessamento non limitato al solo vetro ma anche al profilo in alluminio di ancoraggio all'aggetto. la presenza di bolle nella stratificatura dei vetri. Si son rilevate bollature puntuali o la presenza di microbolle con estensione apprezzabile da una distanza maggiore uguale ai due metri … la presenza di vetri opachi ovvero vetri che non riflettevo la luce correttamente risultando appannati poco limpidi, non brillanti;
la presenza di vetri scheggiati. Si è accertate la presenza di alcuni vetri con rotture e scheggiature prevalentemente poste negli angoli. la presenza di vetri smussati. Si è constata su alcuni vetri la presenza negli angoli visibili di smussature eseguite manualmente in modo impreciso con un interessamento dimensionale eccessivo. la presenza di vetri che necessitano di una smussatura/lisciatura angolare. Si rileva la necessità su alcuni vetri di eseguire delle smussature per eliminazione di piccole imperfezioni;
la presenza di vetri che apparivano graffiati. Per alcuni vetri è stata rilevata la presenza di striature dovuta a difetti dell'intercalare
(elemento interno di giunzione tra i due strati di vetro); striature che apparivano come graffi sul vetro. incompletezza di alcuni elementi in alluminio. Per alcuni elementi della struttura risulta necessario effettuare degli interventi tesi a correggere alcune imprecisione realizzate o a colmare la mancanza di elementi quali tappi, piastre di copertura;
mancanza di guarnizioni sui profili in allumino. Si è rilevata su alcuni profili l mancata allocazione guarnizioni. … lo scrivente nel corso dei vari accessi avvenuti sui luoghi ha appurato in generale una NON corretta esecuzione delle opere affidate alla ditta
. Sono stati rilevati numerosi difetti, legati non solo alla Controparte_1 fornitura della balaustra in vetro ma anche alla posa» (cfr. pagg. 20,
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 6 21 e 22 all. nr. 1 prima udienza del 7.12.2021). Orbene, questo giudice ritiene di condividere tali osservazioni, poiché conformi alle leges artis
e non viziate da vizi procedurali o di carattere logico, avendo il consulente congruamente risposto alle osservazioni mosse alla bozza da lui inviata.
Evidentemente, le anzidette difformità tra il prodotto concretamente fornito dall'odierna opposta e quanto pattuito nel contratto di fornitura anzidetto, devono essere considerate quali imputabili all'opposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 co. 2, 1218 e 1256 c.c..
Sul punto l'odierna opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, limitandosi a contestare la rilevabilità dei vizi anzidetti entro i 2 m di distanza (circostanza peraltro smentita dalla C.T.U.), oltre a riferire dell'assenza di un termine per l'erogazione della prestazione cui era obbligata (dato che, quantunque vero, non renderebbe meno inesatta la prestazione viziata per come indicato dalla predetta relazione del
C.T.U.).
Conseguentemente, merita di essere accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
6.1. Merita altresì di essere condivisa la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1176 co. 2, 1256 e 1453 ss. c.c. spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Precisamente, accertato l'inadempimento di controparte e verificatane l'imputabilità alla stessa secondo i criteri della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 cit., è in facoltà della parte cd. “fedele al contratto” chiedere la risoluzione di quest'ultimo, onde addivenire ad effetti liberatori e restitutori, sempreché tale inadempimento risulti essere di non scarsa importanza secondo quanto previsto dall'art. 1455
c.c..
Orbene, trattandosi di contratto di fornitura che, a sua volta, si collega
(quanto all'interesse del creditore-opponente) al contratto di appalto di cui all'all. 0 dep. opponente - interesse oltretutto ben conosciuto dalla controparte (cfr. doc. 1 opponente, dove espressamente si fa riferimento al cd. “SAL”, oltre a successive espresse menzioni a tale interesse, cfr.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 7 alll. 3 e 6 prod. opponente) -, risulta evidente tanto sul piano soggettivo dell'interesse del creditore, quanto sul piano oggettivo della proporzione economica del sinallagma (evidenziato dal sostanziale totale inadempimento dell'opposta, stante la inidoneità all'uso della fornitura erogata) la gravità dell'inadempimento (basti pensare che per eliminare i vizi della fornitura, secondo il conteggio effettuato dal CTU, occorrerebbero € 125.512,38 iva esclusa – cfr. p. 24 ATP- circa 1/3 del prezzo complessivo dell'appalto) imputabile all'opposta e, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1453 ss. c.c. per la risoluzione dell'anzidetto contratto di fornitura.
6.2. Deve, viceversa, essere disattesa la domanda risarcitoria.
Lo scrivente non ignora che il CTU, in sede di ATP, ha precisato che
“la spesa necessaria all'eliminazione di vizi accertati sulle opere affidate Ditta Cristal vetri presso il complesso edilizio della sia Pt_1 riconducibile ad un importo di € 125.512,38 iva esclusa”.
E' tuttavia evidente che tale importo poteva essere riconosciuto all'opponente a condizione che quest'ultima avesse avuto intenzione a mantenere salvo il rapporto contrattuale con l'opposta (limitandosi, ad esempio, ad un'eccezione di inadempimento).
Parte opponente ha tuttavia domandato la risoluzione del contratto che produce tra le parti effetti ex tunc, ex art. 1458 c.c., non trattandosi di prestazioni ad esecuzione continuata o periodica.
Conseguentemente in un autonomo giudizio (non potendo provvedere il giudice d'ufficio, essendo necessaria un'espressa domanda di ripetizione di indebito), l'opponente avrà diritto a ricevere gli acconti versati e l'opposta i vetri forniti.
Se a ciò si aggiungesse l'importo per la risoluzione dei vizi si avrebbe un'ingiustificata locupletazione per l'opponente.
6.2.1. Né quell'importo può essere concesso quale quota parte della somma poi dovuta a titolo di ripetizione di indebito.
E' evidente come la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno siano tra di loro del tutto diversi in quanto fondati su causae petendi diverse.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Tanto è vero che la domanda di ripetizione non può essere mutata in risarcitoria (e viceversa) al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto tale mutamento sarebbe tardivo (cfr., per ultima,
Cass. n. 3922/2025).
6.3. Parte opponente sostiene di aver subito altri danni alla lesione dell'immagine commerciale e di tipo patrimoniale dipendente dalle diffide e richieste di pagamento da parte del proprio committente.
Ebbene, la lesione all'immagine commerciale è del tutto generica, non essendo emersa alcuna circostanza, anche di tipo documentale, che possa fa ritenere che la vicenda abbia gettato discredito alla società agli occhi dei consociati o di altri operanti nel settore.
Con riferimento alla diffida ricevuta dal committente, non vi è alcuna prova che l'opponente abbia poi risarcito la per i vizi della Pt_3 fornitura.
6.4. Restano assorbite le altre questioni.
7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori medi
(scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
Invero, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria, va stigmatizzato l'atteggiamento processuale dell'opposta che, nonostante la pendenza di un giudizio di ATP proposto dalla controparte, ha ben pensato di introdurre nelle more un ricorso per decreto ingiuntivo, senza minimamente fare cenno alla pendenza di un giudizio di accertamento tecnico preventivo;
circostanza che avrebbe sicuramente comportato il rigetto del ricorso, non apparendo il credito né certo, né liquido.
8. Le spese di ATP restano a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in quanto assorbita, se non implicitamente rigettata, così provvede:
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 9 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 2967 del 12.4.2021;
b) accerta l'inadempimento della Controparte_1 con riferimento al contratto di fornitura
[...] stipulato con la Parte_1
c) per l'effetto di cui sub b), dichiara la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera stipulato dalle parti;
d) condanna la Controparte_1
l pagamento, in favore della delle spese di lite,che
[...] Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avvocato Feliciano IS;
e) pone definitivamente le spese di ATP in capo alla
[...] con il conseguente diritto di Controparte_1 [...] di ripetere dalla opposta quanto versato al CTU in sede di Parte_1
ATP.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 10
11 SEZIONE CIVILE
N. 13867/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 2.10.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr° 13867 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giugliano in
Campania (Na) al Viale Filippo Turati (s.n.c.), presso lo studio dell'avv.
Feliciano IS, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPONENTE -
E
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro C.F._1 tempore, elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE), alla via
Montanelli nr. 1, presso lo studio dell'avv. Maurizio Noviello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte il 24.5.2021
così concludeva: Parte_1
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 2 «In Via Preliminare: a) Accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare il decreto monitorio opposto e, per l'effetto, dichiarare, altresì, inammissibile o comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate con il decreto monitorio opposto per le ragioni espresse nel presente atto.; b) rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto, atteso che la presente opposizione è fondata su prova scritta.
Nel merito: a) accertare il grave inadempimento contrattuale della società per quanto Parte_2 innanzi esposto e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto tra le parti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5568/2021. b) In via subordinata, riduzione del prezzo della fornitura e posa in opera in proporzione al minor valore del materiale fornito e della stessa posa in operae contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale ed in ogni caso c) accertato e dichiarato il grave inadempimento della società in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti dalla società opponente e per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento del danno per la somma di Euro €
250.000,00 per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti per quanto sopra detto o di quella somma, maggiore o minore, che il
Giudice vorrà quantificare dalla Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., che emergeranno in
[...] corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e C.P.A.».
1.1. In particolare, essa rappresentava come i mancati pagamenti dedotti da controparte (relativi al saldo di un contratto di fornitura e posa in opera di vetri) onde ottenere il decreto ingiuntivo nr. 2967 del
12.4.2021, fossero in realtà ascrivibili ad un'eccezione d'inadempimento, quale forma di autotutela avverso l'inadempimento di controparte relativamente al contratto di fornitura vetri stipulato con l'opposta; inoltre, in ragione degli anzidetti inadempimenti, la predetta società opponente domandava altresì l'accertamento n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 3 dell'inadempimento contrattuale, onde sentire risolto il contratto e condannata la controparte al risarcimento così provocatole.
2. Si costituiva l'opposta, la quale concludeva affinché «Voglia l'On.le
Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, concedere la concessione della provvisoria esecuzione, per tutti i motivi suesposti, del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per mancanza di prova della notifica regolare dell'opposizione;
3. In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4. In subordine, accertare il diritto alla pretesta creditoria nella misura che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di tutto Controparte_3 quanto dovuto ed accertato dall'Ill.mo Giudicante adito;
5. Condannare parte opponente alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A e I.V.A come per legge, in favore del procuratore antistatario».
2.1. In particolare essa, contestando le ricostruzioni di controparte, rappresentava di non essere stata inadempiente con riferimento a quanto pattuito nel contratto di fornitura, giacché le uniche imperfezioni riscontrabili sui vetri da essa forniti erano rilevabili ad una distanza inferiore ai 2 m e, dunque, conformi alla pattuizione.
3. Il processo de quo si caratterizza in quanto, nelle more della domanda di decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta, era stata già avanzata richiesta di ATP ex art. 696 c.p.c.; per il resto, tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti sono state rigettate e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, previo rigetto anche della richiesta ex art. 648 c.p.c..
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 4 4. Il giudizio veniva così rinviato per la precisazione delle conclusioni al 30.3.2026.
4.1. La presente controversia, tuttavia, veniva assegnata allo scrivente in data 16.4.2025 e, con coevo decreto, veniva anticipata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al 2.10.2025.
4.3. Sostituita l'udienza odierna - la prima dunque celebrata da questo giudicante - con il deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
5.1. E' innanzitutto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
Come si evince dall'allegato depositato da parte opponente il 7.12.2021
l'opposizione è stata notificata ritualmente il 24.5.2021 a fronte del d.i. notificato il 14.4.2021.
L'opposizione è dunque tempestiva.
5.2. Ciò premesso, per le ragioni meglio esposte in seguito, risulta fondata la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata dall'odierna opponente ed essendo dunque legittimo il rifiuto di adempiere, ex art. 1460 c.c., come preannunciato mediante pec del
16.12.2020 (cfr. all. 3 prod. opponente). Precisamente, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, l'odierna opponente ben poteva ricorrere alla particolare forma di autotutela preventiva (delle restituzioni) prevista dall'art. 1460 cit. e, per l'effetto, «rifiutarsi di adempiere» in assenza dell'adempimento di controparte o di congrua offerta in tal senso, non risultando «termini diversi stabiliti dalle parti
o» risultanti «dalla natura del contratto» (cfr. all. nr. 1 dep. opponente) né apparendo tale rifiuto quale «contrario alla buona fede».
Come meglio evidenziato di seguito, infatti, è imputabile all'odierna opposta l'inadempimento contrattuale, che, conseguentemente, fonda l'eccezione d'inadempimento, oltre a legittimare la proposizione della domanda di risoluzione del contratto.
6. Come risulta dalla relazione del C.T.U. nominato a seguito d'instaurazione del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. (introdotto n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 5 ben prima del deposito del ricorso per d.i. da cui è scaturita l'odierna opposizione), con riferimento ai vetri la cui fornitura ed installazione era contrattualmente assunta quale prestazione oggetto dell'obbligazione ex contractu a carico dell'opposta (cfr. all. nr. 1 dep. opponente), «le indagini operate hanno permesso di accertare i seguenti vizi e difetti: eccesivo movimento oscillazione della bluastra con interessamento non limitato al solo vetro ma anche al profilo in alluminio di ancoraggio all'aggetto. la presenza di bolle nella stratificatura dei vetri. Si son rilevate bollature puntuali o la presenza di microbolle con estensione apprezzabile da una distanza maggiore uguale ai due metri … la presenza di vetri opachi ovvero vetri che non riflettevo la luce correttamente risultando appannati poco limpidi, non brillanti;
la presenza di vetri scheggiati. Si è accertate la presenza di alcuni vetri con rotture e scheggiature prevalentemente poste negli angoli. la presenza di vetri smussati. Si è constata su alcuni vetri la presenza negli angoli visibili di smussature eseguite manualmente in modo impreciso con un interessamento dimensionale eccessivo. la presenza di vetri che necessitano di una smussatura/lisciatura angolare. Si rileva la necessità su alcuni vetri di eseguire delle smussature per eliminazione di piccole imperfezioni;
la presenza di vetri che apparivano graffiati. Per alcuni vetri è stata rilevata la presenza di striature dovuta a difetti dell'intercalare
(elemento interno di giunzione tra i due strati di vetro); striature che apparivano come graffi sul vetro. incompletezza di alcuni elementi in alluminio. Per alcuni elementi della struttura risulta necessario effettuare degli interventi tesi a correggere alcune imprecisione realizzate o a colmare la mancanza di elementi quali tappi, piastre di copertura;
mancanza di guarnizioni sui profili in allumino. Si è rilevata su alcuni profili l mancata allocazione guarnizioni. … lo scrivente nel corso dei vari accessi avvenuti sui luoghi ha appurato in generale una NON corretta esecuzione delle opere affidate alla ditta
. Sono stati rilevati numerosi difetti, legati non solo alla Controparte_1 fornitura della balaustra in vetro ma anche alla posa» (cfr. pagg. 20,
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 6 21 e 22 all. nr. 1 prima udienza del 7.12.2021). Orbene, questo giudice ritiene di condividere tali osservazioni, poiché conformi alle leges artis
e non viziate da vizi procedurali o di carattere logico, avendo il consulente congruamente risposto alle osservazioni mosse alla bozza da lui inviata.
Evidentemente, le anzidette difformità tra il prodotto concretamente fornito dall'odierna opposta e quanto pattuito nel contratto di fornitura anzidetto, devono essere considerate quali imputabili all'opposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 co. 2, 1218 e 1256 c.c..
Sul punto l'odierna opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, limitandosi a contestare la rilevabilità dei vizi anzidetti entro i 2 m di distanza (circostanza peraltro smentita dalla C.T.U.), oltre a riferire dell'assenza di un termine per l'erogazione della prestazione cui era obbligata (dato che, quantunque vero, non renderebbe meno inesatta la prestazione viziata per come indicato dalla predetta relazione del
C.T.U.).
Conseguentemente, merita di essere accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
6.1. Merita altresì di essere condivisa la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento ex artt. 1176 co. 2, 1256 e 1453 ss. c.c. spiegata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Precisamente, accertato l'inadempimento di controparte e verificatane l'imputabilità alla stessa secondo i criteri della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 cit., è in facoltà della parte cd. “fedele al contratto” chiedere la risoluzione di quest'ultimo, onde addivenire ad effetti liberatori e restitutori, sempreché tale inadempimento risulti essere di non scarsa importanza secondo quanto previsto dall'art. 1455
c.c..
Orbene, trattandosi di contratto di fornitura che, a sua volta, si collega
(quanto all'interesse del creditore-opponente) al contratto di appalto di cui all'all. 0 dep. opponente - interesse oltretutto ben conosciuto dalla controparte (cfr. doc. 1 opponente, dove espressamente si fa riferimento al cd. “SAL”, oltre a successive espresse menzioni a tale interesse, cfr.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 7 alll. 3 e 6 prod. opponente) -, risulta evidente tanto sul piano soggettivo dell'interesse del creditore, quanto sul piano oggettivo della proporzione economica del sinallagma (evidenziato dal sostanziale totale inadempimento dell'opposta, stante la inidoneità all'uso della fornitura erogata) la gravità dell'inadempimento (basti pensare che per eliminare i vizi della fornitura, secondo il conteggio effettuato dal CTU, occorrerebbero € 125.512,38 iva esclusa – cfr. p. 24 ATP- circa 1/3 del prezzo complessivo dell'appalto) imputabile all'opposta e, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1453 ss. c.c. per la risoluzione dell'anzidetto contratto di fornitura.
6.2. Deve, viceversa, essere disattesa la domanda risarcitoria.
Lo scrivente non ignora che il CTU, in sede di ATP, ha precisato che
“la spesa necessaria all'eliminazione di vizi accertati sulle opere affidate Ditta Cristal vetri presso il complesso edilizio della sia Pt_1 riconducibile ad un importo di € 125.512,38 iva esclusa”.
E' tuttavia evidente che tale importo poteva essere riconosciuto all'opponente a condizione che quest'ultima avesse avuto intenzione a mantenere salvo il rapporto contrattuale con l'opposta (limitandosi, ad esempio, ad un'eccezione di inadempimento).
Parte opponente ha tuttavia domandato la risoluzione del contratto che produce tra le parti effetti ex tunc, ex art. 1458 c.c., non trattandosi di prestazioni ad esecuzione continuata o periodica.
Conseguentemente in un autonomo giudizio (non potendo provvedere il giudice d'ufficio, essendo necessaria un'espressa domanda di ripetizione di indebito), l'opponente avrà diritto a ricevere gli acconti versati e l'opposta i vetri forniti.
Se a ciò si aggiungesse l'importo per la risoluzione dei vizi si avrebbe un'ingiustificata locupletazione per l'opponente.
6.2.1. Né quell'importo può essere concesso quale quota parte della somma poi dovuta a titolo di ripetizione di indebito.
E' evidente come la ripetizione dell'indebito ed il risarcimento del danno siano tra di loro del tutto diversi in quanto fondati su causae petendi diverse.
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 8 Tanto è vero che la domanda di ripetizione non può essere mutata in risarcitoria (e viceversa) al momento della precisazione delle conclusioni, in quanto tale mutamento sarebbe tardivo (cfr., per ultima,
Cass. n. 3922/2025).
6.3. Parte opponente sostiene di aver subito altri danni alla lesione dell'immagine commerciale e di tipo patrimoniale dipendente dalle diffide e richieste di pagamento da parte del proprio committente.
Ebbene, la lesione all'immagine commerciale è del tutto generica, non essendo emersa alcuna circostanza, anche di tipo documentale, che possa fa ritenere che la vicenda abbia gettato discredito alla società agli occhi dei consociati o di altri operanti nel settore.
Con riferimento alla diffida ricevuta dal committente, non vi è alcuna prova che l'opponente abbia poi risarcito la per i vizi della Pt_3 fornitura.
6.4. Restano assorbite le altre questioni.
7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori medi
(scaglione da € 52.001 ad € 260.000).
Invero, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria, va stigmatizzato l'atteggiamento processuale dell'opposta che, nonostante la pendenza di un giudizio di ATP proposto dalla controparte, ha ben pensato di introdurre nelle more un ricorso per decreto ingiuntivo, senza minimamente fare cenno alla pendenza di un giudizio di accertamento tecnico preventivo;
circostanza che avrebbe sicuramente comportato il rigetto del ricorso, non apparendo il credito né certo, né liquido.
8. Le spese di ATP restano a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in quanto assorbita, se non implicitamente rigettata, così provvede:
n. 13867/2021 r.g.a.c. Pag. 9 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 2967 del 12.4.2021;
b) accerta l'inadempimento della Controparte_1 con riferimento al contratto di fornitura
[...] stipulato con la Parte_1
c) per l'effetto di cui sub b), dichiara la risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera stipulato dalle parti;
d) condanna la Controparte_1
l pagamento, in favore della delle spese di lite,che
[...] Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avvocato Feliciano IS;
e) pone definitivamente le spese di ATP in capo alla
[...] con il conseguente diritto di Controparte_1 [...] di ripetere dalla opposta quanto versato al CTU in sede di Parte_1
ATP.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
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