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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1702/2018 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Gela, v. S. Nicola n. 35, presso lo studio dell'avv. C. Lucio Greco (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
C O N T R O denominata (P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela, v. Parioli n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello e sulla copia notificata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellata C.F._ in persona del legale rappresentante pro tempore .IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres (C.F. ) per procura allegata C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, v. le
Ruggero VII, 13, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa
Appellata
, in persona del Presidente pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), domiciliata ex lege presso gli CP_1 P.IVA_4
Uffici dell'Avvocatura, siti in , v.le Libertà n. 174 CP_1
Appellata
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA , Controparte_5 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Gela, v. Generale Cascino n. 351, presso lo studio dell'avv. Gualtiero Cataldo
(C.F. , che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di C.F._6 costituzione e risposta in appello
1 Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 431/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato allegando di essere titolare dell'utenza Parte_1 condominiale sita in Gela, v. E. Orlando n. 14 e del contratto n. 028271 CT/RC, relativo alla somministrazione di acqua destinata ad uso potabile, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela la società
[...]
denominata , chiedendo, nel merito, di dichiarare il suo diritto a non pagare il Controparte_1 CP_2 canone per la fornitura di acqua per il periodo da gennaio 2007 a dicembre 2009 oltre il 50% del prezzo stabilito, già corrisposto, e ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'uso non potabile dell'acqua erogata, determinati nella misura di € 300,00, tenuto conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale per esigenze alimentari e dei reiterati inadempimenti della società in punto di somministrazione di acqua potabile per la notoria mancanza di acqua in diverse zone della città di Gela, oltre che degli orari di distribuzione. In particolare l'attore richiamava le ordinanze sindacali emesse nei mesi di giugno e di luglio 2003, che, alla luce delle difformità dell'acqua in distribuzione nella rete idrica cittadina rispetto ai parametri chimici e ai caratteri organolettici previsti dalla legge, evidenziate dai risultati delle verifiche condotte dal servizio sanitario dell'A.U.S.L. n. 2 di , ordinavano all'intera cittadinanza CP_1 di astenersi dall'uso potabile dell'acqua e all'Ente gestore del servizio idrico di provvedere agli accertamenti necessari al fine di ripristinare i corretti parametri. Deduceva quindi il diritto a vedersi congruamente ridotto per il periodo 2007-2009 il prezzo della fornitura nella misura del 50% del prezzo precedentemente praticato, tenuto conto della delibera CIP n. 26/75, essendo stata erogata acqua priva dei requisiti necessari alla destinazione ad uso alimentare, ed il diritto ad essere risarcito dei danni cagionati dall'uso non potabile dell'acqua.
La società costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore evidenziando che lo stesso non risultava titolare dell'utenza n. 28271, intestata invece a . Eccepiva altresì la decadenza dell'attore dall'azione intrapresa e la prescrizione Persona_1 annuale del diritto azionato in virtù del rinvio operato dall'art. 1570 c.c. alle norme in tema di garanzia per vizi in caso di compravendita di cui agli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c.. Nel merito, contestava il presunto inadempimento e deduceva la mancanza di prova di un effettivo pregiudizio e del suo ammontare. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere tenuta indenne in caso di ritenuta Controparte_3 fondatezza delle domande attoree.
Indi si costituiva in giudizio la società che chiedeva a sua volta di essere autorizzata alla Controparte_3 chiamata in garanzia di Raffineria di Gela s.p.a. e della Regione Sicilia, le quali, a seguito di autorizzazione alla chiesta chiamata in causa, si costituivano a loro volta in giudizio.
Con sentenza n. 431/2018, depositata in data 9/5/2018, il Giudice di Pace di Gela, osservando che l'utenza idrica n. 28271, in relazione alla quale era richiesta la riduzione del prezzo di fornitura nella misura del 50%, era intestata a tale , che l'attore aveva agito in proprio e non in qualità di erede dell'intestatario Persona_1 dell'utenza, e che in ogni caso nel corso del giudizio non aveva dimostrato la sua qualità di unico erede del
2 defunto titolare, in relazione al quale aveva solo prodotto un certificato di morte, e non una dichiarazione di successione o altra documentazione da cui si potesse evincere la sua qualità di erede, ritenendo quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda attorea compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando due motivi di gravame – Parte_1
1) erronea e carente motivazione della sentenza in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, 2) erronea valutazione delle richieste istruttorie -, e chiedeva nel merito, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta, richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 8/5/2019 si costituiva in giudizio la , che preliminarmente eccepiva la nullità della Controparte_4 citazione della Regione Sicilia, genericamente intesa, in luogo dell'Assessorato competente;
in via gradata, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell' per la qualità dell'acqua immessa nella rete idrica cittadina, l'infondatezza Controparte_6 dell'avverso gravame;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
In data 14/5/2019 si costituiva in giudizio Raffineria di Gela s.p.a., che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle avverse censure proposte sul punto in sede di gravame;
indi reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta nel giudizio di primo grado, ed in ogni caso ribadiva l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante di copia dell'ordinanza di non potabilità dell'acqua n. 540 dell'8/11/2018, effettuata unitamente all'atto di appello;
chiedeva pertanto il rigetto dell'avverso gravame;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di rimettere gli atti al giudice di primo grado;
nel merito, chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
in via gradata, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da;
in estremo CP_3 subordine, chiedeva di essere interamente manlevata dalla Regione Sicilia, quale ente proprietario del dissalatore, in caso di condanna a suo carico.
In data 14/5/2019 si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della sentenza di primo Controparte_3 grado in merito alla carenza di legittimazione attiva dell'appellante; eccepiva quindi il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo mai avuto in gestione la rete idrica cittadina;
ancora, eccepiva la decadenza e la prescrizione delle richieste risarcitorie e restitutorie avanzate dall'appellante; infine, deduceva l'infondatezza nel merito delle avverse doglianze per la presunta non potabilità dell'acqua e la mancanza di prova della domanda risarcitoria.
In data 15/5/2019 si costituiva in giudizio la società che, in primo luogo, deduceva Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda proposta dall'appellante, non avendo questi dato prova della titolarità del diritto azionato in rapporto al contratto di somministrazione posto a fondamento delle proprie doglianze;
contestava quindi l'asserito subentro di fatto dello stesso nel contratto di somministrazione sull'utenza già intestata al fratello;
in subordine, reiterava le eccezioni, sollevate nel giudizio di primo grado, di Per_1 decadenza e di prescrizione del diritto e dell'azione; deduceva nel merito l'insussistenza dei presupposti della
3 consegna di un aliud pro alio e l'infondatezza della domanda;
chiedeva infine il rigetto dell'interposto gravame;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di condannare nella Controparte_3 qualità di fornitore all'ingrosso dell'acqua erogata nel Comune di Gela, a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pagamento derivante dall'accoglimento delle istanze avversarie.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come richiamate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione attiva dello stesso ritenendo non sufficientemente dimostrato che questi sia subentrato nel contratto di somministrazione di acqua originariamente intestato a In Persona_1 proposito l'appellante afferma che la prova di tale sua legittimazione avrebbe dovuto ricavarsi dalla produzione documentale del certificato di morte del titolare dell'utenza e dai certificati di residenza e di famiglia storico relativi al de cuius, nonché dai bollettini di pagamento afferenti al consumo di acqua da ottobre 2006 a dicembre 2009, che, sebbene intestati a sono in suo possesso avendo egli provveduto al Persona_1 pagamento del dovuto in quanto effettivo utilizzatore del contatore. Infine evidenzia che egli ha sempre riscontrato le missive di diffida inviate da con minaccia di distacco del servizio idrico e che CP_2 dell'inerzia della società somministrante nel provvedere alla surrogazione nel contratto non può farsi carico all'effettivo utilizzatore dell'utenza.
L'appello proposto sul punto è infondato.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in giudizio si traduce nella contestazione della titolarità in capo all'attore del rapporto contrattuale di somministrazione posto a fondamento delle domande proposte.
Invero, la circostanza che il contratto di somministrazione relativo all'utenza n. 28271 sia intestato non ad ma al fratello attiene propriamente non ad un difetto di legitimatio ad causam, che Parte_1 Per_1 consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso secondo la prospettazione della parte, ma all'effettiva titolarità del rapporto medesimo.
E' stato quindi osservato in proposito che la titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso è un elemento costitutivo della domanda, ed attiene al merito della decisione, e, dunque, alla fondatezza della domanda: “... sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti – diritto, che della domanda costituisce il fondamento. ... può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte” (così Cass. S.U. sent. n. 2951 del 16/02/2016; conf. Cass. Sez. III ord.
n. 32814 del 27/11/2023). Grava dunque sull'attore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato, e, tra questi, la titolarità stessa del diritto controverso, salvo che la parte convenuta lo riconosca o
4 svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero lo contesti oltre i termini processuali propri delle preclusioni assertive o di merito poste dal codice di rito (così Cass. Sez. III sent. n. 16904 del 27/6/2018).
Orbene, nel caso in questione ha agito in giudizio come titolare dell'utenza condominiale sita Parte_1 in Gela, v. E.Orlando n. 14, oggetto del contratto n. 028271 CT/RC (v. pagg. 3 dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado), assumendo che nel suddetto periodo le riscontrate difformità dei parametri chimici e dei caratteri organolettici dell'acqua erogata rispetto a quelli previsti dalla legge l'abbiano resa inidonea agli usi alimentari, e proponendo quindi domanda di riduzione del canone di somministrazione di acqua nella misura del 50% relativamente al periodo gennaio 2007 – dicembre 2009, nonché domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dovuti alla somministrazione di acqua non potabile, tenuto conto del fabbisogno giornaliero di acqua per usi alimentari. Solo a seguito dell'eccezione sollevata dalla società
[...] circa il difetto di titolarità in capo all'attore dell'utenza in questione, poiché intestata a Controparte_1 tale nella memoria ex art. 320 c.p.c. l'attore ha allegato di essere subentrato, di fatto, nella Persona_1 titolarità dell'utenza di cui il fratello, poi deceduto, era l'originario intestatario, essendo residente nello stesso stabile del de cuius, sito in Gela, v. E. Orlando nn. 14-16, e di avere provveduto in tale veste al pagamento dei bollettini relativi al consumo dell'acqua; la titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio gli deriverebbe dunque dall'essere l'effettivo utilizzatore dell'utenza intestata al defunto e di ciò Persona_1 costituirebbero prova l'allegato certificato di residenza, il certificato di famiglia comprovante il rapporto di parentela con il titolare originario dell'utenza ed il certificato di morte di quest'ultimo, nonché i bollettini di pagamento del canone idrico per gli anni dal 2007 al 2010, in suo possesso benché intestati al titolare formale dell'utenza.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero la società , producendo in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c., estratto del Controparte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ha provato:
- che sia il contratto di fornitura che l'autorizzazione allo scarico d'acqua sono personali, non potendo il cliente cedere i suoi diritti a terzi : “la cessione di diritti a terzi darà origine alla sospensione del contratto e della relativa fornitura, e il titolare sarà soggetto all'adempimento delle responsabilità provenienti dallo stesso, come anche il cessionario per ciò che lo riguarda” (art. 18);
- che l'eventuale cambio di titolarità dell'utenza, se autorizzato dal gestore, comporta l'annullamento del precedente contratto e la firma di un nuovo contratto, con pagamento dei diritti di iscrizione e della cauzione
(art. 19);
- che, in caso di decesso del titolare del contratto di fornitura o autorizzazione allo scarico, “il coniuge o gli eredi potranno richiedere il cambio di titolarità senza dover precedentemente formalizzare un nuovo contratto, con la condizione che comprovino la proprietà, surrogazione nell'affitto o titolo per cui si occupa l'alloggio
o locale, e inoltre consegnino un certificato che comprovi la convivenza con il deceduto negli ultimi due anni prima della data del decesso, nel caso degli alloggi e con aggiornamento della licenza di apertura nei locali”
(art. 20).
5 L'allegata successione “di fatto” dell'attore nella titolarità del contratto di somministrazione Parte_1 già intestato al fratello e della relativa utenza si pone dunque in evidente contrasto con la Per_1 regolamentazione generale dei contratti di somministrazione e con la necessità di una formale voltura della intestazione dell'utenza, alle condizioni previste per l'esercizio della surrogazione dall'art. 28 del regolamento del servizio idrico.
Un subentro di fatto nella titolarità dell'utenza idrica non è compatibile con tale disciplina, e non si ottiene con la produzione del certificato di residenza del presunto subentrante o con la prova del rapporto di parentela con il titolare, né tanto meno con la produzione dei bollettini di pagamento del canone, peraltro recanti il nominativo del titolare dell'utenza Persona_1
Né, infine, l'appellante può efficacemente invocare una sorta di successione mortis causa nel diritto controverso, poiché il presunto diritto ad una riduzione del canone idrico ed al risarcimento dei danni conseguenti alla qualità dell'acqua somministrata e alle disfunzioni del servizio erogato riguardano un periodo
– dal 2007 al 2009 – successivo al decesso dell'intestatario dell'utenza (avvenuto in data 18/1/1989, come risulta da certificato di morte prodotto dalla parte attrice).
Per i motivi esposti è dunque irrilevante la prova testimoniale con il teste già articolata dall'attore Tes_1 nella memoria ex art. 320 c.p.c. ai fini della dimostrazione della utilizzazione di fatto dell'utenza n. 028271
“da tantissimi anni” e del pagamento da parte dell'effettivo utilizzatore delle bollette relativi ai consumi d'acqua.
Non essendo l'appellante titolare del contratto di somministrazione di acqua n. 28271 CT/RC, questi non ha titolo ad esercitare l'azione, di natura contrattuale, finalizzata alla riduzione del canone del servizio idrico per il periodo considerato, né a richiedere il risarcimento dei presunti danni subiti in ragione della fornitura di acqua non potabile da parte del gestore.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato. Parte_1
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato alla refusione in favore degli appellati Controparte_1
Raffineria di Gela s.p.a. e delle spese di lite, che si liquidano,
[...] Controparte_3 Controparte_4 secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa
(pari ad € 504,58, di cui € 204,58 a titolo di riduzione del canone nella misura del 50% ed € 300,00 a titolo di risarcimento del danno), compreso nello scaglione di valore fino a € 1100,00, per gli appellati
[...]
e Raffineria di Gela s.p.a. in complessivi € 462,00 ciascuno a titolo di compensi Controparte_1 professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri medi), e per e per Controparte_3
Regione Sicilia in complessivi € 362,00 ciascuno (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta del 50% ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 in ragione dell'attività defensionale concretamente espletata nella fase, non essendo state depositate comparsa conclusionale e memoria di replica), per tutti gli appellati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con la precisazione che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono
6 essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (v. ex plurimis Cass. Sez. 3 ord. n. 6144 del 07/03/2024; conf. Cass. Sez. I ord. n. 10364 del 18/04/2023; Cass. Sez. 3 ord. n. 31868 del 15/11/2023).
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1702/2018 R.G. promossa in grado di appello da contro la società e nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
della avente ad oggetto appello avverso la Controparte_3 Controparte_7 sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 431/2018, depositata il 9/5/2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate per gli appellati
[...]
e Raffineria di Gela s.p.a. in complessivi € 462,00 ciascuno a titolo di compensi Controparte_1 professionali, e per e per Regione Sicilia in complessivi € 362,00 ciascuno, per tutti gli Controparte_3 appellati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge,
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 24/2/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1702/2018 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Gela, v. S. Nicola n. 35, presso lo studio dell'avv. C. Lucio Greco (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
C O N T R O denominata (P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela, v. Parioli n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello e sulla copia notificata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellata C.F._ in persona del legale rappresentante pro tempore .IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres (C.F. ) per procura allegata C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, v. le
Ruggero VII, 13, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa
Appellata
, in persona del Presidente pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), domiciliata ex lege presso gli CP_1 P.IVA_4
Uffici dell'Avvocatura, siti in , v.le Libertà n. 174 CP_1
Appellata
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA , Controparte_5 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Gela, v. Generale Cascino n. 351, presso lo studio dell'avv. Gualtiero Cataldo
(C.F. , che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di C.F._6 costituzione e risposta in appello
1 Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 431/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato allegando di essere titolare dell'utenza Parte_1 condominiale sita in Gela, v. E. Orlando n. 14 e del contratto n. 028271 CT/RC, relativo alla somministrazione di acqua destinata ad uso potabile, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela la società
[...]
denominata , chiedendo, nel merito, di dichiarare il suo diritto a non pagare il Controparte_1 CP_2 canone per la fornitura di acqua per il periodo da gennaio 2007 a dicembre 2009 oltre il 50% del prezzo stabilito, già corrisposto, e ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'uso non potabile dell'acqua erogata, determinati nella misura di € 300,00, tenuto conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale per esigenze alimentari e dei reiterati inadempimenti della società in punto di somministrazione di acqua potabile per la notoria mancanza di acqua in diverse zone della città di Gela, oltre che degli orari di distribuzione. In particolare l'attore richiamava le ordinanze sindacali emesse nei mesi di giugno e di luglio 2003, che, alla luce delle difformità dell'acqua in distribuzione nella rete idrica cittadina rispetto ai parametri chimici e ai caratteri organolettici previsti dalla legge, evidenziate dai risultati delle verifiche condotte dal servizio sanitario dell'A.U.S.L. n. 2 di , ordinavano all'intera cittadinanza CP_1 di astenersi dall'uso potabile dell'acqua e all'Ente gestore del servizio idrico di provvedere agli accertamenti necessari al fine di ripristinare i corretti parametri. Deduceva quindi il diritto a vedersi congruamente ridotto per il periodo 2007-2009 il prezzo della fornitura nella misura del 50% del prezzo precedentemente praticato, tenuto conto della delibera CIP n. 26/75, essendo stata erogata acqua priva dei requisiti necessari alla destinazione ad uso alimentare, ed il diritto ad essere risarcito dei danni cagionati dall'uso non potabile dell'acqua.
La società costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attore evidenziando che lo stesso non risultava titolare dell'utenza n. 28271, intestata invece a . Eccepiva altresì la decadenza dell'attore dall'azione intrapresa e la prescrizione Persona_1 annuale del diritto azionato in virtù del rinvio operato dall'art. 1570 c.c. alle norme in tema di garanzia per vizi in caso di compravendita di cui agli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c.. Nel merito, contestava il presunto inadempimento e deduceva la mancanza di prova di un effettivo pregiudizio e del suo ammontare. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per essere tenuta indenne in caso di ritenuta Controparte_3 fondatezza delle domande attoree.
Indi si costituiva in giudizio la società che chiedeva a sua volta di essere autorizzata alla Controparte_3 chiamata in garanzia di Raffineria di Gela s.p.a. e della Regione Sicilia, le quali, a seguito di autorizzazione alla chiesta chiamata in causa, si costituivano a loro volta in giudizio.
Con sentenza n. 431/2018, depositata in data 9/5/2018, il Giudice di Pace di Gela, osservando che l'utenza idrica n. 28271, in relazione alla quale era richiesta la riduzione del prezzo di fornitura nella misura del 50%, era intestata a tale , che l'attore aveva agito in proprio e non in qualità di erede dell'intestatario Persona_1 dell'utenza, e che in ogni caso nel corso del giudizio non aveva dimostrato la sua qualità di unico erede del
2 defunto titolare, in relazione al quale aveva solo prodotto un certificato di morte, e non una dichiarazione di successione o altra documentazione da cui si potesse evincere la sua qualità di erede, ritenendo quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda attorea compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando due motivi di gravame – Parte_1
1) erronea e carente motivazione della sentenza in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, 2) erronea valutazione delle richieste istruttorie -, e chiedeva nel merito, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta, richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 8/5/2019 si costituiva in giudizio la , che preliminarmente eccepiva la nullità della Controparte_4 citazione della Regione Sicilia, genericamente intesa, in luogo dell'Assessorato competente;
in via gradata, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, la mancanza di qualsivoglia responsabilità dell' per la qualità dell'acqua immessa nella rete idrica cittadina, l'infondatezza Controparte_6 dell'avverso gravame;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
In data 14/5/2019 si costituiva in giudizio Raffineria di Gela s.p.a., che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle avverse censure proposte sul punto in sede di gravame;
indi reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta nel giudizio di primo grado, ed in ogni caso ribadiva l'infondatezza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Controparte_3 eccepiva l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante di copia dell'ordinanza di non potabilità dell'acqua n. 540 dell'8/11/2018, effettuata unitamente all'atto di appello;
chiedeva pertanto il rigetto dell'avverso gravame;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di rimettere gli atti al giudice di primo grado;
nel merito, chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
in via gradata, chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti da;
in estremo CP_3 subordine, chiedeva di essere interamente manlevata dalla Regione Sicilia, quale ente proprietario del dissalatore, in caso di condanna a suo carico.
In data 14/5/2019 si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma della sentenza di primo Controparte_3 grado in merito alla carenza di legittimazione attiva dell'appellante; eccepiva quindi il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo mai avuto in gestione la rete idrica cittadina;
ancora, eccepiva la decadenza e la prescrizione delle richieste risarcitorie e restitutorie avanzate dall'appellante; infine, deduceva l'infondatezza nel merito delle avverse doglianze per la presunta non potabilità dell'acqua e la mancanza di prova della domanda risarcitoria.
In data 15/5/2019 si costituiva in giudizio la società che, in primo luogo, deduceva Controparte_1
l'infondatezza nel merito della domanda proposta dall'appellante, non avendo questi dato prova della titolarità del diritto azionato in rapporto al contratto di somministrazione posto a fondamento delle proprie doglianze;
contestava quindi l'asserito subentro di fatto dello stesso nel contratto di somministrazione sull'utenza già intestata al fratello;
in subordine, reiterava le eccezioni, sollevate nel giudizio di primo grado, di Per_1 decadenza e di prescrizione del diritto e dell'azione; deduceva nel merito l'insussistenza dei presupposti della
3 consegna di un aliud pro alio e l'infondatezza della domanda;
chiedeva infine il rigetto dell'interposto gravame;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di condannare nella Controparte_3 qualità di fornitore all'ingrosso dell'acqua erogata nel Comune di Gela, a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pagamento derivante dall'accoglimento delle istanze avversarie.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come richiamate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione attiva dello stesso ritenendo non sufficientemente dimostrato che questi sia subentrato nel contratto di somministrazione di acqua originariamente intestato a In Persona_1 proposito l'appellante afferma che la prova di tale sua legittimazione avrebbe dovuto ricavarsi dalla produzione documentale del certificato di morte del titolare dell'utenza e dai certificati di residenza e di famiglia storico relativi al de cuius, nonché dai bollettini di pagamento afferenti al consumo di acqua da ottobre 2006 a dicembre 2009, che, sebbene intestati a sono in suo possesso avendo egli provveduto al Persona_1 pagamento del dovuto in quanto effettivo utilizzatore del contatore. Infine evidenzia che egli ha sempre riscontrato le missive di diffida inviate da con minaccia di distacco del servizio idrico e che CP_2 dell'inerzia della società somministrante nel provvedere alla surrogazione nel contratto non può farsi carico all'effettivo utilizzatore dell'utenza.
L'appello proposto sul punto è infondato.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in giudizio si traduce nella contestazione della titolarità in capo all'attore del rapporto contrattuale di somministrazione posto a fondamento delle domande proposte.
Invero, la circostanza che il contratto di somministrazione relativo all'utenza n. 28271 sia intestato non ad ma al fratello attiene propriamente non ad un difetto di legitimatio ad causam, che Parte_1 Per_1 consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale controverso secondo la prospettazione della parte, ma all'effettiva titolarità del rapporto medesimo.
E' stato quindi osservato in proposito che la titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso è un elemento costitutivo della domanda, ed attiene al merito della decisione, e, dunque, alla fondatezza della domanda: “... sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti – diritto, che della domanda costituisce il fondamento. ... può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte” (così Cass. S.U. sent. n. 2951 del 16/02/2016; conf. Cass. Sez. III ord.
n. 32814 del 27/11/2023). Grava dunque sull'attore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato, e, tra questi, la titolarità stessa del diritto controverso, salvo che la parte convenuta lo riconosca o
4 svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero lo contesti oltre i termini processuali propri delle preclusioni assertive o di merito poste dal codice di rito (così Cass. Sez. III sent. n. 16904 del 27/6/2018).
Orbene, nel caso in questione ha agito in giudizio come titolare dell'utenza condominiale sita Parte_1 in Gela, v. E.Orlando n. 14, oggetto del contratto n. 028271 CT/RC (v. pagg. 3 dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado), assumendo che nel suddetto periodo le riscontrate difformità dei parametri chimici e dei caratteri organolettici dell'acqua erogata rispetto a quelli previsti dalla legge l'abbiano resa inidonea agli usi alimentari, e proponendo quindi domanda di riduzione del canone di somministrazione di acqua nella misura del 50% relativamente al periodo gennaio 2007 – dicembre 2009, nonché domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dovuti alla somministrazione di acqua non potabile, tenuto conto del fabbisogno giornaliero di acqua per usi alimentari. Solo a seguito dell'eccezione sollevata dalla società
[...] circa il difetto di titolarità in capo all'attore dell'utenza in questione, poiché intestata a Controparte_1 tale nella memoria ex art. 320 c.p.c. l'attore ha allegato di essere subentrato, di fatto, nella Persona_1 titolarità dell'utenza di cui il fratello, poi deceduto, era l'originario intestatario, essendo residente nello stesso stabile del de cuius, sito in Gela, v. E. Orlando nn. 14-16, e di avere provveduto in tale veste al pagamento dei bollettini relativi al consumo dell'acqua; la titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio gli deriverebbe dunque dall'essere l'effettivo utilizzatore dell'utenza intestata al defunto e di ciò Persona_1 costituirebbero prova l'allegato certificato di residenza, il certificato di famiglia comprovante il rapporto di parentela con il titolare originario dell'utenza ed il certificato di morte di quest'ultimo, nonché i bollettini di pagamento del canone idrico per gli anni dal 2007 al 2010, in suo possesso benché intestati al titolare formale dell'utenza.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero la società , producendo in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c., estratto del Controparte_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ha provato:
- che sia il contratto di fornitura che l'autorizzazione allo scarico d'acqua sono personali, non potendo il cliente cedere i suoi diritti a terzi : “la cessione di diritti a terzi darà origine alla sospensione del contratto e della relativa fornitura, e il titolare sarà soggetto all'adempimento delle responsabilità provenienti dallo stesso, come anche il cessionario per ciò che lo riguarda” (art. 18);
- che l'eventuale cambio di titolarità dell'utenza, se autorizzato dal gestore, comporta l'annullamento del precedente contratto e la firma di un nuovo contratto, con pagamento dei diritti di iscrizione e della cauzione
(art. 19);
- che, in caso di decesso del titolare del contratto di fornitura o autorizzazione allo scarico, “il coniuge o gli eredi potranno richiedere il cambio di titolarità senza dover precedentemente formalizzare un nuovo contratto, con la condizione che comprovino la proprietà, surrogazione nell'affitto o titolo per cui si occupa l'alloggio
o locale, e inoltre consegnino un certificato che comprovi la convivenza con il deceduto negli ultimi due anni prima della data del decesso, nel caso degli alloggi e con aggiornamento della licenza di apertura nei locali”
(art. 20).
5 L'allegata successione “di fatto” dell'attore nella titolarità del contratto di somministrazione Parte_1 già intestato al fratello e della relativa utenza si pone dunque in evidente contrasto con la Per_1 regolamentazione generale dei contratti di somministrazione e con la necessità di una formale voltura della intestazione dell'utenza, alle condizioni previste per l'esercizio della surrogazione dall'art. 28 del regolamento del servizio idrico.
Un subentro di fatto nella titolarità dell'utenza idrica non è compatibile con tale disciplina, e non si ottiene con la produzione del certificato di residenza del presunto subentrante o con la prova del rapporto di parentela con il titolare, né tanto meno con la produzione dei bollettini di pagamento del canone, peraltro recanti il nominativo del titolare dell'utenza Persona_1
Né, infine, l'appellante può efficacemente invocare una sorta di successione mortis causa nel diritto controverso, poiché il presunto diritto ad una riduzione del canone idrico ed al risarcimento dei danni conseguenti alla qualità dell'acqua somministrata e alle disfunzioni del servizio erogato riguardano un periodo
– dal 2007 al 2009 – successivo al decesso dell'intestatario dell'utenza (avvenuto in data 18/1/1989, come risulta da certificato di morte prodotto dalla parte attrice).
Per i motivi esposti è dunque irrilevante la prova testimoniale con il teste già articolata dall'attore Tes_1 nella memoria ex art. 320 c.p.c. ai fini della dimostrazione della utilizzazione di fatto dell'utenza n. 028271
“da tantissimi anni” e del pagamento da parte dell'effettivo utilizzatore delle bollette relativi ai consumi d'acqua.
Non essendo l'appellante titolare del contratto di somministrazione di acqua n. 28271 CT/RC, questi non ha titolo ad esercitare l'azione, di natura contrattuale, finalizzata alla riduzione del canone del servizio idrico per il periodo considerato, né a richiedere il risarcimento dei presunti danni subiti in ragione della fornitura di acqua non potabile da parte del gestore.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato. Parte_1
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannato alla refusione in favore degli appellati Controparte_1
Raffineria di Gela s.p.a. e delle spese di lite, che si liquidano,
[...] Controparte_3 Controparte_4 secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa
(pari ad € 504,58, di cui € 204,58 a titolo di riduzione del canone nella misura del 50% ed € 300,00 a titolo di risarcimento del danno), compreso nello scaglione di valore fino a € 1100,00, per gli appellati
[...]
e Raffineria di Gela s.p.a. in complessivi € 462,00 ciascuno a titolo di compensi Controparte_1 professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri medi), e per e per Controparte_3
Regione Sicilia in complessivi € 362,00 ciascuno (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta del 50% ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 in ragione dell'attività defensionale concretamente espletata nella fase, non essendo state depositate comparsa conclusionale e memoria di replica), per tutti gli appellati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con la precisazione che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono
6 essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (v. ex plurimis Cass. Sez. 3 ord. n. 6144 del 07/03/2024; conf. Cass. Sez. I ord. n. 10364 del 18/04/2023; Cass. Sez. 3 ord. n. 31868 del 15/11/2023).
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1702/2018 R.G. promossa in grado di appello da contro la società e nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
della avente ad oggetto appello avverso la Controparte_3 Controparte_7 sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 431/2018, depositata il 9/5/2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore degli appellati, liquidate per gli appellati
[...]
e Raffineria di Gela s.p.a. in complessivi € 462,00 ciascuno a titolo di compensi Controparte_1 professionali, e per e per Regione Sicilia in complessivi € 362,00 ciascuno, per tutti gli Controparte_3 appellati oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge,
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela il 24/2/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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