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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11053 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11357/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MAREMMANI FRANCESCA , con elezione di domicilio in Roma, VIA CASSIA 551 00189 ROMA presso lo studio del difensore ( ; Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 BOSCAGLI ADRIANA , con elezione di domicilio in Roma, Via dei Monti Parioli, 8/A presso lo studio del difensore ( ); Email_2 RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.2502/2023 pubblicata il 14.2.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. ha chiesto la Parte_1 pronuncia di addebito della separazione a , confermare CP_1 l'affidamento condiviso e di collocamento paritetico dei figli e Per_1 Per_2 prevedendo che gli stessi trascorrano con il padre e con la madre, alternativamente, periodi di una settimana. Quanto ai periodi di vacanza e alle festività religiose e nazionali, disporre che i figli trascorreranno con la madre: - Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 15:00 del 25 dicembre e dal 31 dicembre alle ore 11:00 sino al 1 gennaio alle ore 20:00, ovvero dal 25 dicembre alle ore 17:00 al 26 dicembre alle ore 22:00 e il 6 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 20:00. - Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11:00 alle ore 20:00; - Durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e agosto da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno. - Inoltre, ella trascorrerà con i figli, ad anni alterni il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre, ovvero il 15 agosto, 1 maggio e il 1 novembre. - I minori trascorreranno la Festa del Papà, con il padre e la Festa della Mamma con la madre, inoltre gli stessi trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i genitori ad anni alterni. - I genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i figli. Disporre che i minori, e mantengano la residenza ed abbiano la stabile Per_1 Per_2 collocazione presso la casa familiare sita in via Roccalumera n. 157 (Roma) ove si alterneranno settimanalmente i genitori. In ogni caso, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra affinché ella abbia titolo per abitarvi nei Pt_1 periodi di sua spettanza, ovvero, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui al precedente punto c), al fine di preservare la stabilità raggiunta dai minori. Porre a carico del l'obbligo di versare in favore della moglie CP_1 per il mantenimento della prole assegno perequativo di Euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore dello scrivente legale che se ne dichiara sin da ora antistatario. ha chiesto CP_1 invece dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
statuire che l'affido dei figli minori sia condiviso con collocamento paritario alternato secondo le modalità attualmente vigenti;
assegnare la casa ex familiare di proprietà esclusiva del in capo a quest'ultimo, con ordine alla CP_1
di rilascio entro il termine che le verrà all'uopo concesso e comunque Pt_1 non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva;
statuire che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento dei figli nei rispettivi periodi di frequentazione con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% giusto Protocollo d'Intesa di Questo Tribunale. Il resistente chiede la suddivisione paritaria dei periodi di vacanza, con approvazione del seguente schema: dal lunedì all'uscita di scuola, sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola, alternandosi i genitori di settimana in settimana;
durante l'estate alternandosi i genitori di anno in anno le prime e le seconde quindicine di luglio e di agosto e dividendo paritariamente i periodi di vacanza scolastica in giugno e settembre (almeno una settimana ciascuno); le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa scolastica alternandosi di anno in anno;
una settimana l'anno di c.d. settimana bianca con ciascun genitore, ove richiesto dallo stesso, da svolgersi nel periodo tra gennaio e marzo, da concordare entro il 30 gennaio di ogni anno;
i genitori si alterneranno per i ponti dell' 1-2 novembre, dell' 7-8 dicembre, del 1 maggio e del 25 aprile, così come per le festività infrasettimanali;
Il compleanno della madre con la madre;
Il compleanno del padre con il padre;
il compleanno dei figli con entrambi i genitori, ovvero alternandosi pranzo e cena. Statuire che le parti provvedano a sé stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti in quanto portatori di redditi propri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Per quanto riguarda la domanda di reciproco addebito deve stabilirsi il rigetto di ciascuna domanda. ha dedotto che il matrimonio è entrato in Parte_2 crisi in ragione dell'atteggiamento prevaricatore e violento del il quale è CP_1 divenuto progressivamente ostile e verbalmente offensivo nei riguardi della moglie, screditandola ed insultandola anche di fronte alla prole. Il ha CP_1 contestato ogni avverso assunto e ha dedotto, invece, che il matrimonio è entrato in crisi per esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale progressivamente allontanatasi dal marito ometteva di assisterlo in occasione di alcuni ricoveri determinati da problematiche cardiovascolari ed infine aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo fin dal 2021. Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che le parti hanno avuto un matrimonio costellato da diverse criticità, fin dall'acquisto della casa, e secondo quanto dichiarato dal alla CTU, fin da subito dopo la nascita dei figli. La ha CP_1 Pt_2 lamentato, senza provarla, la eccessiva interferenza della famiglia del marito nella vita familiare e ha riferito che il in occasione di litigi aveva CP_1 atteggiamenti di discontrollo. Il di contro ha riferito di essere stato CP_1 trascurato dalla moglie in occasione dei suoi ricoveri in ospedale alla fine dell'anno 2020 e nel 2021; inoltre ha dedotto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo. Orbene dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince che nel periodo del Covid il è stato ricoverato ed CP_1 accudito in via prevalente dalla propria madre, che la non si è recata Pt_2 effettivamente a fare visita al marito in Ospedale. La circostanza delle mancate visite della moglie al marito, in occasione del ricovero di quest'ultimo, non appare peraltro decisiva alla luce del fatto che, nel periodo di emergenza epidemiologica da covid, come è noto, la frequentazione degli ospedali era del tutto ridotta ai familiari delle persone ricoverate. La riferita mancata informazione del ricovero ai figli, giustifica inoltre la scelta della di consentire alla suocera di Pt_2 prendersi cura in via preminente del mentre era in ospedale. CP_1 Il e la non hanno comunque dato prova che le dedotte CP_1 Pt_2 inadempienze ai doveri coniugali abbiano costituito la causa esclusiva della crisi e della separazione. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei due figli minori nata il Per_1 14.10.2009 e nato il [...] disposto con l'ordinanza presidenziale, Per_2 considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento dei due figli in via alternato presso entrambi i genitori, come dai minori richiesto espressamente alle parti ed accettato da queste ultime. La CTU svolta nel corso del giudizio, scevra da vizi di metodo e quindi interamente condivisibile, ha consentito di accertare che il regime individuato corrisponde all'interesse dei figli minori. Questi ultimi hanno espressamente richiesto di essere collocati in via alternata presso l'abitazione di entrambi i genitori. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Roccalumera n.157 di proprietà del deve essere assegnata a CP_1 Parte_2
che ivi ha vissuto con i figli fin dall'inizio della separazione e dove
[...] continua a vivere con i medesimi nella settimana di sua spettanza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei due figli tenuto conto che entrambe le parti lavorano, che la è Per_3 Pt_2 assegnataria della casa familiare, che i figli trascorrono una settimana con ciascuno dei genitori, alternandosi anche per le vacanze estive e le ferie di Natale, la domanda risulta del tutto sfornita di fondamento. Ed invero dalla disamina dei redditi delle due parti non si evince una disparità tale da consentire di stabilire a carico del resistente l'obbligo di versamento alla controparte di un assegno di mantenimento per i figli. Ciò in ragione soprattutto della documentazione versata in atti dalle parti, non aggiornata e del tutto incomprensibile soprattutto per quanto riguarda la ricorrente. La ricorrente svolge la professione di parrucchiera con partita iva, sostiene le spese di locazione del locale presso il quale lavora per la somma complessiva pari ad Euro 650,00 oltre agli stipendi di due dipendenti, è proprietaria nella misura pari ad 1/3 di un immobile sito a Norcia;
la ricorrente dichiara fino al 2021 entrate lorde annue pari ad Euro 15.600 circa ed una perdita di impresa pari ad Euro 10.500. La lacunosità delle informazioni fornite in ordine alle entrate effettive della , tali da ritenere che percepisca entrate non Pt_2 dichiarate, non consente di apprezzare quali siano le disponibilità economiche effettive della medesima, incompatibili per come dichiarate con le spese effettivamente sostenute;
per questa ragione deve essere rigettata la domanda di ricevere un contributo al mantenimento dei figli, vieppiù tenuto conto che i figli vivono in via alternata e paritaria con ciascun genitore. Il resistente è impiegato con reddito mensile pari ad Euro 1500,00 per 14 mensilità, come dal medesimo dichiarato, sostiene la spesa di due mutui per l'importo complessivo pari ad euro 700,00 circa al mese come documentato in atti. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei due minori presso di sé; dispone che i minori siano collocati in via alternata presso ciascuno dei genitori Nel dettaglio i tempi di permanenza saranno: dal lunedì all'uscita di scuola, sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola, alternandosi i genitori di settimana in settimana;
durante l'estate alternandosi i genitori di anno in anno le prime e le seconde quindicine di luglio e di agosto e dividendo paritariamente i periodi di vacanza scolastica in giugno e settembre (almeno una settimana ciascuno); le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa scolastica alternandosi di anno in anno;
una settimana l'anno di c.d. settimana bianca con ciascun genitore, ove richiesto dallo stesso, da svolgersi nel periodo tra gennaio e marzo, da concordare entro il 30 gennaio di ogni anno;
i genitori si alterneranno per i ponti dell' 1-2 novembre, dell' 7-8 dicembre, del 1 maggio e del 25 aprile, così come per le festività infrasettimanali;
Il compleanno della madre con la madre;
Il compleanno del padre con il padre;
il compleanno dei figli con entrambi i genitori, ovvero alternandosi pranzo e cena. Assegna la casa coniugale sita in Roma, via Roccalumera n.57 a Parte_2 ;
[...] Ciascuno dei genitori provvederà al proprio mantenimento e al mantenimento diretto dei due figli, nei periodi di propria spettanza, e le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50%. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to MAREMMANI FRANCESCA , con elezione di domicilio in Roma, VIA CASSIA 551 00189 ROMA presso lo studio del difensore ( ; Email_1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2 BOSCAGLI ADRIANA , con elezione di domicilio in Roma, Via dei Monti Parioli, 8/A presso lo studio del difensore ( ); Email_2 RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.2502/2023 pubblicata il 14.2.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. ha chiesto la Parte_1 pronuncia di addebito della separazione a , confermare CP_1 l'affidamento condiviso e di collocamento paritetico dei figli e Per_1 Per_2 prevedendo che gli stessi trascorrano con il padre e con la madre, alternativamente, periodi di una settimana. Quanto ai periodi di vacanza e alle festività religiose e nazionali, disporre che i figli trascorreranno con la madre: - Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 11:00 del 24 dicembre alle ore 15:00 del 25 dicembre e dal 31 dicembre alle ore 11:00 sino al 1 gennaio alle ore 20:00, ovvero dal 25 dicembre alle ore 17:00 al 26 dicembre alle ore 22:00 e il 6 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 20:00. - Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11:00 alle ore 20:00; - Durante le vacanze estive, quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e agosto da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno. - Inoltre, ella trascorrerà con i figli, ad anni alterni il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre, ovvero il 15 agosto, 1 maggio e il 1 novembre. - I minori trascorreranno la Festa del Papà, con il padre e la Festa della Mamma con la madre, inoltre gli stessi trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i genitori ad anni alterni. - I genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i figli. Disporre che i minori, e mantengano la residenza ed abbiano la stabile Per_1 Per_2 collocazione presso la casa familiare sita in via Roccalumera n. 157 (Roma) ove si alterneranno settimanalmente i genitori. In ogni caso, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra affinché ella abbia titolo per abitarvi nei Pt_1 periodi di sua spettanza, ovvero, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di cui al precedente punto c), al fine di preservare la stabilità raggiunta dai minori. Porre a carico del l'obbligo di versare in favore della moglie CP_1 per il mantenimento della prole assegno perequativo di Euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore dello scrivente legale che se ne dichiara sin da ora antistatario. ha chiesto CP_1 invece dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
statuire che l'affido dei figli minori sia condiviso con collocamento paritario alternato secondo le modalità attualmente vigenti;
assegnare la casa ex familiare di proprietà esclusiva del in capo a quest'ultimo, con ordine alla CP_1
di rilascio entro il termine che le verrà all'uopo concesso e comunque Pt_1 non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva;
statuire che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento dei figli nei rispettivi periodi di frequentazione con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% giusto Protocollo d'Intesa di Questo Tribunale. Il resistente chiede la suddivisione paritaria dei periodi di vacanza, con approvazione del seguente schema: dal lunedì all'uscita di scuola, sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola, alternandosi i genitori di settimana in settimana;
durante l'estate alternandosi i genitori di anno in anno le prime e le seconde quindicine di luglio e di agosto e dividendo paritariamente i periodi di vacanza scolastica in giugno e settembre (almeno una settimana ciascuno); le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa scolastica alternandosi di anno in anno;
una settimana l'anno di c.d. settimana bianca con ciascun genitore, ove richiesto dallo stesso, da svolgersi nel periodo tra gennaio e marzo, da concordare entro il 30 gennaio di ogni anno;
i genitori si alterneranno per i ponti dell' 1-2 novembre, dell' 7-8 dicembre, del 1 maggio e del 25 aprile, così come per le festività infrasettimanali;
Il compleanno della madre con la madre;
Il compleanno del padre con il padre;
il compleanno dei figli con entrambi i genitori, ovvero alternandosi pranzo e cena. Statuire che le parti provvedano a sé stessi essendo entrambi economicamente autosufficienti in quanto portatori di redditi propri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Per quanto riguarda la domanda di reciproco addebito deve stabilirsi il rigetto di ciascuna domanda. ha dedotto che il matrimonio è entrato in Parte_2 crisi in ragione dell'atteggiamento prevaricatore e violento del il quale è CP_1 divenuto progressivamente ostile e verbalmente offensivo nei riguardi della moglie, screditandola ed insultandola anche di fronte alla prole. Il ha CP_1 contestato ogni avverso assunto e ha dedotto, invece, che il matrimonio è entrato in crisi per esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale progressivamente allontanatasi dal marito ometteva di assisterlo in occasione di alcuni ricoveri determinati da problematiche cardiovascolari ed infine aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo fin dal 2021. Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso che le parti hanno avuto un matrimonio costellato da diverse criticità, fin dall'acquisto della casa, e secondo quanto dichiarato dal alla CTU, fin da subito dopo la nascita dei figli. La ha CP_1 Pt_2 lamentato, senza provarla, la eccessiva interferenza della famiglia del marito nella vita familiare e ha riferito che il in occasione di litigi aveva CP_1 atteggiamenti di discontrollo. Il di contro ha riferito di essere stato CP_1 trascurato dalla moglie in occasione dei suoi ricoveri in ospedale alla fine dell'anno 2020 e nel 2021; inoltre ha dedotto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo. Orbene dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince che nel periodo del Covid il è stato ricoverato ed CP_1 accudito in via prevalente dalla propria madre, che la non si è recata Pt_2 effettivamente a fare visita al marito in Ospedale. La circostanza delle mancate visite della moglie al marito, in occasione del ricovero di quest'ultimo, non appare peraltro decisiva alla luce del fatto che, nel periodo di emergenza epidemiologica da covid, come è noto, la frequentazione degli ospedali era del tutto ridotta ai familiari delle persone ricoverate. La riferita mancata informazione del ricovero ai figli, giustifica inoltre la scelta della di consentire alla suocera di Pt_2 prendersi cura in via preminente del mentre era in ospedale. CP_1 Il e la non hanno comunque dato prova che le dedotte CP_1 Pt_2 inadempienze ai doveri coniugali abbiano costituito la causa esclusiva della crisi e della separazione. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei due figli minori nata il Per_1 14.10.2009 e nato il [...] disposto con l'ordinanza presidenziale, Per_2 considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento dei due figli in via alternato presso entrambi i genitori, come dai minori richiesto espressamente alle parti ed accettato da queste ultime. La CTU svolta nel corso del giudizio, scevra da vizi di metodo e quindi interamente condivisibile, ha consentito di accertare che il regime individuato corrisponde all'interesse dei figli minori. Questi ultimi hanno espressamente richiesto di essere collocati in via alternata presso l'abitazione di entrambi i genitori. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Roccalumera n.157 di proprietà del deve essere assegnata a CP_1 Parte_2
che ivi ha vissuto con i figli fin dall'inizio della separazione e dove
[...] continua a vivere con i medesimi nella settimana di sua spettanza. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei due figli tenuto conto che entrambe le parti lavorano, che la è Per_3 Pt_2 assegnataria della casa familiare, che i figli trascorrono una settimana con ciascuno dei genitori, alternandosi anche per le vacanze estive e le ferie di Natale, la domanda risulta del tutto sfornita di fondamento. Ed invero dalla disamina dei redditi delle due parti non si evince una disparità tale da consentire di stabilire a carico del resistente l'obbligo di versamento alla controparte di un assegno di mantenimento per i figli. Ciò in ragione soprattutto della documentazione versata in atti dalle parti, non aggiornata e del tutto incomprensibile soprattutto per quanto riguarda la ricorrente. La ricorrente svolge la professione di parrucchiera con partita iva, sostiene le spese di locazione del locale presso il quale lavora per la somma complessiva pari ad Euro 650,00 oltre agli stipendi di due dipendenti, è proprietaria nella misura pari ad 1/3 di un immobile sito a Norcia;
la ricorrente dichiara fino al 2021 entrate lorde annue pari ad Euro 15.600 circa ed una perdita di impresa pari ad Euro 10.500. La lacunosità delle informazioni fornite in ordine alle entrate effettive della , tali da ritenere che percepisca entrate non Pt_2 dichiarate, non consente di apprezzare quali siano le disponibilità economiche effettive della medesima, incompatibili per come dichiarate con le spese effettivamente sostenute;
per questa ragione deve essere rigettata la domanda di ricevere un contributo al mantenimento dei figli, vieppiù tenuto conto che i figli vivono in via alternata e paritaria con ciascun genitore. Il resistente è impiegato con reddito mensile pari ad Euro 1500,00 per 14 mensilità, come dal medesimo dichiarato, sostiene la spesa di due mutui per l'importo complessivo pari ad euro 700,00 circa al mese come documentato in atti. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei due figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i due minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei due minori presso di sé; dispone che i minori siano collocati in via alternata presso ciascuno dei genitori Nel dettaglio i tempi di permanenza saranno: dal lunedì all'uscita di scuola, sino al lunedì successivo con riaccompagnamento a scuola, alternandosi i genitori di settimana in settimana;
durante l'estate alternandosi i genitori di anno in anno le prime e le seconde quindicine di luglio e di agosto e dividendo paritariamente i periodi di vacanza scolastica in giugno e settembre (almeno una settimana ciascuno); le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di Pasqua dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa scolastica alternandosi di anno in anno;
una settimana l'anno di c.d. settimana bianca con ciascun genitore, ove richiesto dallo stesso, da svolgersi nel periodo tra gennaio e marzo, da concordare entro il 30 gennaio di ogni anno;
i genitori si alterneranno per i ponti dell' 1-2 novembre, dell' 7-8 dicembre, del 1 maggio e del 25 aprile, così come per le festività infrasettimanali;
Il compleanno della madre con la madre;
Il compleanno del padre con il padre;
il compleanno dei figli con entrambi i genitori, ovvero alternandosi pranzo e cena. Assegna la casa coniugale sita in Roma, via Roccalumera n.57 a Parte_2 ;
[...] Ciascuno dei genitori provvederà al proprio mantenimento e al mantenimento diretto dei due figli, nei periodi di propria spettanza, e le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti al 50%. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi