Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3868
CASS
Sentenza 17 aprile 1999

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L'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, quale risultante nel testo modificato con la legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, si riferisce (senza che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale) anche al caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non essendo questo equiparabile alle fattispecie escluse, quali il prepensionamento o il collocamento in cassa integrazione o in mobilità per motivi connessi alla crisi dell'azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3868
    Data del deposito : 17 aprile 1999

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