Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, quale risultante nel testo modificato con la legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, si riferisce (senza che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale) anche al caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non essendo questo equiparabile alle fattispecie escluse, quali il prepensionamento o il collocamento in cassa integrazione o in mobilità per motivi connessi alla crisi dell'azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N^ 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n^ 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 208/97 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 29/07/97, R.G.N. 3354/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato Giuseppe LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato Michele DI LULLO per delega De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL BO, con ricorso al Pretore del lavoro di Bologna, chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondergli i ratei della pensione di anzianità maturati dal 1^ agosto 1993 al 31 dicembre 1993 e, in subordine, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438. A sostegno della domanda deduceva: di essere stato licenziato in data 5 luglio 1993 per giustificato motivo oggettivo;
di avere richiesto all'INPS la pensione di anzianità, avendo maturato i 35 anni di contribuzione;
di aver ricevuto un rifiuto essendogli stato opposto dall'Istituto il "blocco" delle pensioni di anzianità disposto, appunto, dall'art. 1 dell'anzidetto provvedimento legislativo. Costituitosi l'INPS, con sentenza 9 aprile 1996 il Pretore accoglieva la domanda.
L'Istituto proponeva appello che veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Bologna con sentenza 29 luglio 1997, solo con riferimento all'importo delle somme dovute dall'INPS al BO, e che veniva ridotto a lire 8.745.980 con conferma nel resto. Il giudice del gravame ha rilevato che l'art, 1, comma 2, del d.l. n. 384 del 1992 esclude dalla sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità una serie di ipotesi accomunate dall'essere i lavoratori posti o in prepensionamento ovvero in cassa integrazione o in mobilità per motivi oggettivi connessi a crisi o difficoltà del settore di appartenenza (così i prepensionati di imprese operanti in determinanti campi) oppure del singolo datore di lavoro (così i lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità). A giudizio del Tribunale questo tratto comune esprime la volontà del legislatore di escludere dal "blocco" delle pensioni di anzianità tutte le situazioni di perdita del lavoro per motivi oggettivi di difficoltà dell'azienda, sicché il disposto normativo deve essere interpretato (estensivamente) nel senso di ricomprendervi anche i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ove esso consista - come nel caso concreto era stato accertato dal Pretore - nella scelta della riduzione del numero degli occupati.
L'INPS ha chiesto la cassazione della sentenza di appello con ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste il BO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, con l'unico motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., rilevando che il licenziamento intimato al BO, in quanto licenziamento individuale disciplinato dalla legge n. 604 del 1966, non è riconducibile alle ipotesi considerate dalle disposizioni del d.l. n. 384 del 1992, le quali riguardano i lavoratori aventi titolo al prepensionamento, ovvero i lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di riconversione e risanamento aziendale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, mentre non considerano i lavoratori per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore del detto decreto - legge sia come effetto di un licenziamento individuale, sia all'esito della procedura di licenziamento collettivo (salvo, in questa seconda ipotesi, che si tratti di lavoratori ai quali si applichino le disposizioni di cui all'art.7, comma 7, della legge n. 223 del 1991). Il ricorso è fondato.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992 n. 438. L'art. 1, comma 1, del detto provvedimento legislativo dispone che, a decorrere dal 19 settembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso (e, tra esse, lo speciale regime di cui alla l. 30 luglio 1990 n. 218 e al d.l.g. 20 novembre 1990 n. 357), nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
Per il periodo 19 settembre 1992 - 31 dicembre 1993 è dunque "bloccata", con riferimento ai regimi previdenziali considerati, l'applicazione di ogni disposizione (di legge, di regolamento e di accordi collettivi) che riconosca - con decorrenza in tale periodo - il diritto a pensioni e, in generale, a trattamenti di anzianità anticipati rispetto alla maturazione della età pensionabile e del diritto alla pensione di vecchiaia.
In deroga al divieto previsto nel comma 1, il comma 2 della stessa disposizione (comma aggiunto dalla legge di conversione) elenca, nelle leggere da a) ad h) una serie di fattispecie nelle quali il lavoratore conserva il diritto al pensionamento volontario anche nel periodo di operatività del "blocco".
Questione controversa tra le parti è se tra le situazioni considerate nel detto comma 2 possa comprendersi, attraverso l'interpretazione estensiva del dato testuale (consentita perché con le previste "eccezioni" al "blocco", a sua volta di carattere eccezionale, disposto nel comma 1, la norma consente l'esercizio di un diritto, in base alla regola generale temporaneamente vietato), l'ipotesi di un licenziamento individuale intimato, nella vigenza del detto provvedimento legislativo, per giustificato motivo oggettivo, consistente in una crisi di impresa che abbia reso necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ritiene la Corte che la formulazione letterale della norma e la "ratio che giustifica le diverse articolazioni in cui essa si struttura non consentano di accreditarne un efficacia estensiva e di condividere, perciò, il risultato interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata.
Il dato testuale è già di per sè significativo.
Da un lato, infatti, la previsione di sospensione di cui al comma 1 è espressa con formula così ampia da corrispondere ad un vero e proprio adattamento generale, ancorché con effetti transitori, del sistema delle pensioni di anzianità. All'opposto, i casi che beneficiano della non applicazione della disciplina restrittiva della facoltà di accesso al pensionamento anticipato sono indicati, nel comma 2, in ben otto configurazioni(dalla lett. a alla lett. f) dettagliatamente individuate e descritte, tanto da consentire l'uso del tradizionale argomento interpretativo della elencazione esaustiva e dunque tassativa.
Tra questi casi espressamente contemplato quello dei lavoratori per i quali sia intervenuta la estinzione del rapporto di lavoro ovvero sia iniziato a decorrere il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto stesso anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992. E ciò, mentre è indicativo della piena attenzione e della piena considerazione, da parte del legislatore, delle situazioni in cui il rapporto di lavoro (per dimissioni o licenziamento) venga a cessare, ne manifesta, al tempo stesso, la volontà di salvaguardare le aspettative dei soggetti in esse coinvolti all'abbandono anticipato dell'attività lavorativa attraverso il pensionamento (facoltativo) di anzianità, solo se e in quanto, in rapporto alla inderogabile finalità di realizzare con immediatezza il contenimento della spesa previdenziale per il 1993 che il provvedimento eccezionale di "blocco" persegue, si tratti di aspettative pervenute a un certo stadio di consolidamento, identificato dal legislatore nel loro essere già maturate - a causa appunto della intervenuta cessazione del rapporto - nel momento in cui quel provvedimento iniziava a produrre i suoi effetti. Sempre la lettera del comma 2 del detto decreto legge evidenzia, d'altro canto, l'identità della disciplina apprestata per le varie ipotesi in cui è tutela una posizione di interesse individuale:
difatti, così come nella situazione appena descritta, la disciplina limitativa introdotta con il ricordato intervento legislativo non si applica quanto l'interessato abbia presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali competenti, ovvero, ove si tratti di pubblici dipendenti, quando sia stata accolta la domanda di dimissioni dall'impiego, purché, in entrambi i casi, tali condizioni si siano realizzate in data precedente quella di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992. Poste a confronto con le ipotesi in tal modo disciplinate, le fattispecie nelle quali il regime derogatorio della (provvisoria) sospensione del diritto di accesso al pensionamento volontario anticipato opera indipendentemente dall'epoca del loro realizzarsi (anche, quindi, se i relativi presupposti vengano ad esistenza dopo il 19 settembre 1992) hanno riguardo a situazioni a vario titolo collettive o, comunque, di genere, nelle quali viene in rilievo l'interesse pubblico alla tutela di particolari categorie di soggetti "deboli" (come i lavoratori privi di vista - lett. a, seconda parte - o i lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati - lett. h) o comunque più svantaggiati, come quello delle eccedenze strutturali di manodopera determinate da uno stato di grave crisi occupazione del settore o dell'area geografica di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro (così è per i lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di prepensionamenti di anzianità specificamente previsti in connessione con tale evenienza, da specifiche da norme derogatorie dei singoli ordinamenti o ammesse, per le stesse ragioni, all'intervento di integrazione salariale straordinaria - lett. a, prima parte, e lett. b, prima parte;
ancora, per i lavoratori che fruiscano della cosiddetta indennità di "mobilità lunga", fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, perché già occupati nelle aree meridionali o comunque in ambiti territoriali - identificati dalle Commissioni regionali per l'impiego - con un livello di sotto occupazione superiore alla media nazionale, ovvero ancora in società non operative della GEPI e dell'INSAR - lett. b, seconda parte;
così, infine, per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea e di quelle che utilizzano ed estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva - lett. g, prima e seconda parte); negli uni e negli altri casi essendo evidente che la conservazione del diritto al pensionamento anticipato di anzianità e alla erogazione del relativo trattamento costituisce un intervento del sistema previdenziale inteso ad evitare, con l'incentivo dell'esodo volontario, i rischi della cassa integrazione o del licenziamento per insiemi seriali di lavoratori, per quali non sussistono concrete possibilità di riassorbimento o di nuove occupazioni, al tempo stesso realizzando una forma di temperamento delle tensioni e dei conflitti sociali che, inevitabilmente, sarebbero prodotti dalla formazione di un consistente numero di disoccupati.
Nella fondamentale diversità della portata degli interessi coinvolti, trova giustificazione il differente trattamento normativo a quelle diversità correlato, nell'ottica della realizzazione di obiettivi di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost., che attribuisce rilevanza alle differenze e alle conseguenze sfavorevoli o svantaggiose che ne derivano allo scopo di eliminarle attraverso l'adozione di misure giuridicamente disuguali), della ragionevolezza di una disciplina calibrata su esigenze e circostanze particolari, quale appunto viene ad essere l'obiettiva "difficoltà" di reimpiego di lavoratori affetti da oggettive condizioni di svantaggio (art. 35, comma 1 Cost., che tutela il lavoro "in tutte le sue forme") di una risposta, infine, ai bisogni sociali commisurata al tipo e al grado di inabilità e disoccupazione, in definitiva al diverso assetto di ciascuna categoria rispetto alle "chances" di cui può fruire (art.38, comma 2, Cost. che postula differenziazione di trattamento per situazioni disuguali o necessitanti di forme di solidarietà particolare).
Peraltro, nella sua complessiva portata precettiva, la disciplina del d.l. n. 384 del 1992 (come modificato e convertito) è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sent. nn. 417 del 1996; n. 245 del 1997; ord. N. 318 del 1997) sul rilievo che le norme di questo, come dei successivi "decreti catenaccio" che ebbero ad attuare il blocco temporaneo all'accesso alle pensioni di anzianità e ai trattamenti anticipati in generale si inseriscono in una complessa opera di riforma volta a una soluzione di natura strutturale di tali peculiari forme di previdenza (che, è bene ricordare, derivano da prepensionamenti volontari, che non escludono l'alternativa della continuazione della prestazione del lavoro, la quale resta possibile fino al raggiungimento dell'età minima prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia) ma, altresì, resa necessaria da contingenti ed immediate esigenze di contenimento della spesa pubblica e di riequilibrio del bilancio statale riconosciute dalla Corte meritevoli di tutela e prioritariamente perseguibili dal legislatore attraverso un opera di bilanciamento tra valori costituzionali che non è irragionevole quando non sconfini nell'arbitrario e ingiustificato sacrificio di una sola categoria di lavoratori o nella sospensione (non provvisoria come nel ricordato decreto legge ma) "sine die" dei diritti garantiti dagli artt. 36 e 38 Cost.. Senza dire che la pensione collegata all'anzianità di lavoro non gode della specifica garanzia che deriva dall'art. 38 Cost. alla pensione collegata al raggiungimento di una determinata età anagrafica (pensione di vecchiaia).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso dell'INPS deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché, tuttavia, non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti e sui quali si fonda il giudizio di diritto errato, la questione può essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso del rigetto della domanda proposta dal BO.
Nulla deve disporsi per le spese dell'intero giudizio, comprese le sue fasi di merito, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999