TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023, definita con dispositivo pronunciato all'udienza del 9/5/25 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Di Sario del Foro di Pescara (C.F , con studio sito in Pescara alla C.F._2
Via della Bonifica n. 48/1, presso il quale elegge domicilio (indirizzo di posta elettronica certificata numero di fax 085.693369) Email_1
APPELLANTE
contro in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F.
, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via P.IVA_1
Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila ( fax n. 0862 410918; e-mail Email_2
PEC ) Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1516/2022 resa all'esito del procedimento n.
1219/2022 R.G., dal Giudice di Pace Civile di Pescara, pubblicata il 02.01.2023
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante quanto segue.
Con ricorso depositato il 28.03.2022, impugnava i verbali - n. Parte_1
700018055066, elevato in data 26.02.2022, nella parte in cui dispone il fermo amministrativo ex art. 116 commi 15 – 17 D.Lgs 285/92 (all. 1 e 1 bis), - n. 700018055067, elevato in data 26.02.2022, ex art. 116 comma 14 D.Lgs 285/92 (all. 2), e - n.
700018055068, elevato in data 17.03.2022, ex art. 214 comma 8 D.Lgs 285/92 (all. 3)
Precisava che in data 26.02.2022 alle ore 00:00 circa, il Sig. , veniva Parte_2 fermato nel territorio di quest'ultimo Comune, alla Via Rio Sparto, da un equipaggio della
Polizia Stradale, nel mentre era alla guida del veicolo modello Fiat 500, tg. DS978RT, di proprietà di (padre della ricorrente).L'autoveicolo in discorso era stato Persona_1 acquistato da quest'ultimo per regalarlo alla nipote, allora appena Controparte_2
diciannovenne, in vista del prossimo conseguimento della patente di guida e, proprio per consentirle di esercitarsi, affidato alla madre, ovvero l'odierna istante. Tali specifiche
Contr circostanze, secondo essa appellante, in quanto non specificamente contestate dall' , devono pertanto considerarsi accertate .
Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, al veniva contestata la Pt_2 violazione dell'art. 116, comma 15, poiché circolava con patente di guida revocata (all. 1 e
1 bis). Gli agenti accertatori disponevano altresì il fermo amministrativo dell'autovettura in discorso, costituendone custode l'odierna ricorrente (anziché il padre proprietario), che nel frattempo era stata contattata al telefono, nella sua qualità di detentrice del mezzo (all. 2 e
4); alla donna veniva inoltre irrogata la sanzione di cui al 116, comma 14 del Codice della
Strada (cit. all. 2).
In proposito veniva ribadito come al momento delle contestazioni innanzi citate, la dichiarava immediatamente che il veicolo era stato utilizzato dal Sig. Parte_1
a sua insaputa. Invero, la medesima specificava di essere divorziata e di Parte_2
avere un rapporto di natura sentimentale con il conducente che, in alcune occasioni, trascorreva la notte presso la sua abitazione, come accaduto la notte tra il 25 e il 26 febbraio
2022. La rappresentava altresì che dopo essersi addormentata, poco prima della Pt_1
pagina 2 di 10 mezzanotte del 26.02.2022, il aveva prelevato le chiavi dell'automobile dalla sua Pt_2 borsa e si era allontanato dall'abitazione con il veicolo. Di dette circostanze l'istante prendeva contezza allorquando l'uomo la chiamava al telefono, nel corso dell'accertamento, informandola dell'accaduto e per chiederle di recuperare l'autovettura.
Tanto premesso, nel capo della sentenza in disamina, il Giudice di prime cure avrebbe concluso erroneamente per la mancanza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
con riferimento al verbale di contestazione n. 700018055066, elevato in data 26.02.2022, perché la medesima sarebbe stata costituita solo custode dell'autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo mentre i destinatari della sanzione sarebbero stati il trasgressore materiale ( ) e il proprietario del mezzo ( ). Invece, poiché Parte_2 Persona_1
il successivo verbale n. 700018055068, elevato il 17.03.2022 ex art. 214, comma 8, C.d.S. nei confronti dell'appellante, è in rapporto di dipendenza logico-giuridica rispetto a quello in disamina nel presente motivo di appello, pertanto, a parere dell'appellante, il Magistrato di prime cure non avrebbe potuto esimersi dal suo esame di legittimità (quantomeno in via incidentale), considerato altresì che l'odierna istante non può essere limitata nell'esercizio del proprio diritto di difesa dall'inerzia del proprietario del mezzo.
In considerazione dell'erronea esclusione della legittimazione attiva in capo alla Sig.ra il Giudice onorario non è entrato nel merito della questione. Pertanto, si Pt_1
riproponevano integralmente le difese già svolte, tornando a dedurre che gli operanti hanno disposto illegittimamente il fermo amministrativo di cui all'art. 116, comma 17, C.d.S., sebbene l'automobile utilizzata indebitamente dal Sig. fosse di proprietà del Pt_2
(padre dell'odierna appellante) e solo nella disponibilità della Persona_1 Parte_1
[...]
In proposito viene richiamato l'art. 214, comma 3, C.d.S. che recita infatti testualmente come segue: «Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato». pagina 3 di 10 A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non ricorre l'elemento soggettivo in capo al proprietario, essendo applicabile l'art. 3 della L. n. 689/1981 (che ripropone il principio di colpevolezza di cui all'art. 42, comma 4, c.p.). Sulla scorta di tale norma, per poter irrogare la sanzione amministrativa occorre che l'azione del soggetto sia posta in essere con coscienza e volontà (c.d. suitas). In altri termini, è indifferente l'elemento psicologico, ma è necessario che in capo al trasgressore ricorra almeno la colpa. Ebbene, il proprietario non è rimproverabile nemmeno a tale titolo per la guida senza patente del , in quanto - il Pt_2
mezzo era stato affidato alla figlia patentata.
Infine, l'illegittimità del fermo sussiste altresì per l'erronea mancata nomina del proprietario quale custode dell'autoveicolo, giusto il disposto dell'art. 214, comma 1, primo periodo, C.d.S.: «Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio».
Per quanto sin qui esposto, in particolare con riferimento al rapporto pregiudiziale tra il verbale n. 700018055066 e quello successivo n. 700018055068, è di per sé evidente la rilevanza ai fini della decisione delle violazioni di legge e delle omissioni appena denunciate.
Ed ancora secondo l'appellante le ragioni di connessione determinate dal summenzionato rapporto di pregiudizialità esistente tra il verbale n. 700018055066 del 26.02.2022 e quello n. 700018055068 del 17.03.2022 rendono opportuno trattare prioritariamente le ragioni sottese all'impugnazione del capo della sentenza relativo all'ultimo verbale, che andranno altresì valutate congiuntamente al primo motivo di appello.
Ebbene, lo si ripete, l'insanabile vizio che connota il verbale con il quale è stato disposto il fermo amministrativo della FIAT 500 -per nulla affrontato dal Giudice di prime cure- riverbera i suoi effetti anche sul verbale n. 700018055068, elevato ex art. 214, comma 8
C.d.S. nei confronti della Sig.ra se il fermo era illegittimo, la circolazione Parte_1
pagina 4 di 10 dell'autoveicolo era possibile e lecita. Ne consegue che le considerazioni svolte dal
Giudice di Pace circa la responsabilità della Sig.ra in ordine alla violazione Pt_1
contestata con il terzo verbale risultano erronee e infondate, non avendo correttamente inquadrato la fattispecie in rapporto con l'illegittimità del fermo.
Infine deduce l'appellante l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 14, C.d.S. – omessa applicazione dell'art. 214, comma 1 e 3, C.d.S. e dell'art. 3, L. 689/1981 – erronea applicazione degli artt. 246 e 420, comma 5, c.p.c., per l'omessa ammissione dei mezzi istruttori domandati – erronea e/o omessa ricostruzione dei fatti. A ben vedere, come dichiarato tempestivamente dalla Sig.ra agli agenti intervenuti, la stessa non aveva Pt_1 alcuna consapevolezza dell'utilizzo della FIAT 500 da parte del , in quanto, lo si Pt_2 ripete, quest'ultimo aveva sottratto le chiavi dalla sua borsetta nel mentre si era assopita, allontanandosi dall'abitazione della donna sita in Via Musone e venendo sorpreso dalla p.g. nei suoi immediati paraggi, alla Via Rio Sparto. Ora, in relazione al caso sub iudice e secondo un criterio di normalità (Cass. 15521/2006), l'occultamento delle chiavi all'interno della borsa costituisce atto concretamente esigibile ed idoneo a evitare la circolazione con l'auto non autorizzata («[...] l'esistenza di quelle cautele adeguate, impiegate per evitare la circolazione del motorino, che sarebbero state necessarie, quali l'occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo» – Cass. Civ., sent. n. 22318/2014).Non può negarsi che vi è sostanziale differenza tra chi, rientrando in casa, lascia a vista le chiavi dell'auto sul mobile dell'ingresso e chi invece le ripone nella borsa, o nella tasca della giacca oppure ancora nella propria stanza da letto personale: nel primo caso, può presumersi che il proprietario/detentore del mezzo manifesti negligenza rispetto ai suoi doveri di custodia, mentre nelle altre ipotesi è evidente che voglia vietare un uso indiscriminato e non autorizzato del proprio veicolo. Di certo non può pretendersi che tutti i possessori di un mezzo di trasporto dispongano di una cassetta di sicurezza. Dunque a norma dell'art. 3 della c.d. legge di depenalizzazione, in capo alla
Sig.ra difettava la c.d. suitas della condotta contestata: dormendo al Parte_1
momento della sottrazione delle chiavi, la medesima non poteva avere nessuna coscienza e/o volontà rispetto alla guida non autorizzata della FIAT 500 da parte del . Invero, Pt_2
pagina 5 di 10 l'appellante non può essere rimproverata nemmeno a titolo di colpa, avendo avuto -come già detto- l'accortezza di non lasciare in vista le chiavi di avviamento dell'automobile, che invece aveva riposto all'interno della propria borsetta, così evidenziando -lo si ripete- la sua contrarietà a un uso non autorizzato del mezzo. Le ridette circostanze in fatto, nonostante siano pacifiche in quanto non specificatamente contestate, avrebbero trovato ulteriore riscontro nella prova per testi domandata, che il Magistrato di prime cure erroneamente non ha ammesso sarebbe altresì la motivazione dell'esclusione del teste ex art. 246 c.p.c. A Per_2 Pt_2 parte il fatto che l'incompatibilità in discorso può essere specificatamente e tempestivamente eccepita solo dalla controparte (circostanza che non si rinviene in atti), per cui non è mai rilevabile d'ufficio (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 9456/2023), in ogni caso l'uomo non aveva e non ha alcun interesse concreto, diretto ed attuale all'esito del giudizio: quanto al primo verbale (il n. 700018055066), è stato impugnato solo nella parte relativa alla sanzione accessoria del fermo (applicabile al solo proprietario del veicolo – art. 5, L.
689/1981), per cui il teste non ricaverebbe alcun vantaggio dalla declaratoria della sua illegittimità, restando comunque tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria per guida senza patente, evidentemente incontestabile;
quanto al secondo verbale (n. 700018055067), la condotta rimproverata, ovvero l'incauto affidamento (art. 116, comma 14, C.d.S.), è propria del solo destinatario della contestazione, ovvero il detentore materiale del veicolo
( , per cui il conducente (Sig. ) non risponde in solido della sanzione Parte_1 Pt_2
pecuniaria (art. 5, L. 689/1981). Altrettanto dicasi con riferimento al terzo verbale (n.
700018055068), elevato ai sensi dell'art. 214, comma 8, C.d.S. che ha come destinatari il custode e il proprietario del mezzo sottoposto a fermo, per cui il è del tutto estraneo Pt_2
alla violazione (art. 5, L. 689/1981).
La si è opposta all'accoglimento del gravame rilevando, invero, una confusione CP_1
dei concetti di legittimazione ad agire e titolarità sostanziale della pretesa, salvo poi autonomamente incorrere in una confusione concettuale tra la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire. Le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione ai pregiudizi potenzialmente sofferti per il rigetto in rito della domanda avverso il verbale n.
pagina 6 di 10 70/18055066, consistenti nella impossibilità di accertarne l'illegittimità in funzione dell'impugnazione del diverso verbale n. 70/18055068, attengono secondo la – a CP_1
ben vedere – tutte al profilo dell'interesse ad agire, da intendersi come interesse a trarre un'utilità praticamente e giuridicamente rilevante dall'esperimento del mezzo di tutela giudiziale. Esse sono irrilevanti, al contrario, con riguardo alla condizione della legittimazione ad agire, la quale ha natura puramente formale, prescinde ed è indifferente rispetto all'interesse concreto alla pronuncia richiesta, stabilendosi sulla base della astratta prospettazione del diritto di cui si richiede la tutela. Già dalla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge il difetto di legitimatio ad processum della medesima, in quanto legittimato ad agire avverso un verbale di contestazione di illecito amministrativo è esclusivamente il soggetto (trasgressore o obbligato in solido) colpito dalla misura sanzionatoria, salvo i casi di sostituzione processuale, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.. Il verbale in questione, rispetto alla posizione di parte appellante, si è esclusivamente limitato ad individuarne la qualità di custode del veicolo sequestrato, sulla base di circostanza di fatto (la effettiva detenzione dello stesso), che non è oggetto di contestazione.
Circa la violazione di cui all'art. 214, co. 8, C.d.S, sanzionata dal verbale n. 70/18055068, veniva evidenziato come l'appellante, in data 26.2.2022, a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 116, co. 15, C.d.S., aveva assunto la custodia del veicolo, dichiarando che lo stesso sarebbe stato custodito in area recintata scoperta, sita in Pescara, via Musone
n. 16/2.
La sig.ra consapevole della responsabilità derivatale dall'assunzione della Pt_1
custodia e del vincolo gravante sul mezzo, in data 17.3.2022, veniva trovata alla guida, incorrendo automaticamente nella violazione dell'art. 214, co. 8, C.d.S, né la circostanza è dalla medesima negata. Anzi, anche in sede d'appello, ella la conferma, salvo poi argomentare in relazione alla ipotetica retroazione degli effetti dell'accertamento dell'illegittimità del verbale con cui la custodia è stata istituita. Nulla può obiettarsi, pertanto, in merito alla fondatezza della contestazione del verbale impugnato, riguardo al quale il Giudice di Pace ha correttamente osservato che “…la in evidente spregio Pt_1
pagina 7 di 10 del suo munus e degli obblighi derivanti e di cui era onerata … circolava, invece e personalmente, alla guida dell'autovettura…”.
Ebbene, nell'esame dell'atto di appello che ci occupa, occorre partire anzitutto dall'esame del contenuto del primo verbale.
Il medesimo rispondente al n attiene la contestazione di guida senza patente NumeroDiC_1
per condotta posta in essere in data 26/2/22 da ( al quale la patente era Parte_2
stata revocata ),quale conducente, ed in solido con lo stesso a ( Persona_1
proprietario). Nello stesso verbale la attuale appellante era nominata custode dello stesso mezzo, sottoposto a fermo.
Tutte le motivazioni addotte dalla fondate sulle circostanze che dovrebbero Pt_1
provare che il la notte dei fatti si sarebbe arbitrariamente posto alla guida del Per_3
veicolo sono del tutto inammissibilmente svolte, per quanto riguarda il verbale de quo, da soggetto che non è legittimato alla relativa impugnativa in quanto non destinatario di alcuna sanzione.
Nel successivo verbale 700018055066 si contesta a per quello che qui Parte_1
interessa (ed a in solido) che avendo la disponibilità del veicolo ne Persona_1
consentiva la circolazione al suddetto Per_3
Il disposto di cui al richiamato co14 dell'art 116 cds prevede: Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi
8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa …
Nel caso di specie la ricorrente non contesta ed anzi corrobora sia la conoscenza del fatto che al fosse stata revocata la patente- fattispecie del tutto equiparata a quelle di chi Per_3
guida senza patente- sia la disponibilità da parte di essa del veicolo utilizzato. Pt_1
Si reputa di dover condividere anche su questo punto quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa gli asserti su cui la basa la propria difesa a sostegno della propria Pt_1
estraneità dalla guida del veicolo da parte del compagno, di per sé poco credibili ed anzi del tutto inverosimili. Non si comprende ( e non viene spiegato) perché il che Pt_2
alcune notti si fermava a dormire con la così come deduce la stessa essere Pt_1
pagina 8 di 10 avvenuto la notte dei fatti, la stessa notte si sia all'improvviso alzato ( per ragioni ignote
)per mettersi al volante del veicolo, dopo aver preso le chiavi dalla borsetta della donna.
Non è stato in alcun modo precisato perché ciò sarebbe avvenuto;
nè sul punto la prova per come articolata potrebbe chiarire l'arcano ! Aggiungasi che non è stata sporta alcuna querela per cui la tesi rimane del tutto inattendibile a prescindere dalla eventuale conferma da parte degli altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda.
Quando pure gli asserti di cui sopra fossero veritieri, occorrerebbe comunque fare applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il responsabile solidale alle infrazioni commesse dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso, ovvero deve dare la prova che la circolazione del mezzo ha avuto luogo contro la propria volontà, il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La Corte di
Cassazione sul punto ha avuto modo dispiegare che bisogna dare prova concreta della circostanze di fatto idonee ad inibire la circolazione medesima. Ne deriva che quando le chiavi sono custodite senza particolari attenzioni come nel caso di banale tenuta delle stesse nella borsetta e neppure viene prospettata una responsabilità penale del conducente per detta sottrazione, la prova di che trattasi risulta dubbiamente raggiunta, non ravvisandosi alcun occultamento delle chiavi o l'adozione di altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo.
Quanto all'ultimo verbale, a fronte dell'evidenza della violazione ascritta alla la Pt_1
quale, incurante di essere stata nominata custode del mezzo oggetto di fermo, in data
17.3.2022 veniva trovata alla guida del veicolo, la stessa adduce a propria discolpa le ragioni inerenti la dedotta illegittimità del verbale nel quale veniva nominata custode. Ed allora, essendo da respingere l'opposizione al primo verbale per quanto già spiegato e poiché la nomina a custode della quale soggetto nella disponibilità del mezzo Pt_1
risulta del tutto legittima, ogni rilievo sulla fondatezza della contestazione di cui all'indicato verbale, va disatteso.
pagina 9 di 10 In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma dei verbali. Spese compensate attesa la manca di difesa tecnica per parte opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1516/2022 emessa all'esito del procedimento n. 1219/2022 R.G., dal Giudice di Pace
Civile di Pescara, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Compensa le spese
Pescara, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023, definita con dispositivo pronunciato all'udienza del 9/5/25 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Di Sario del Foro di Pescara (C.F , con studio sito in Pescara alla C.F._2
Via della Bonifica n. 48/1, presso il quale elegge domicilio (indirizzo di posta elettronica certificata numero di fax 085.693369) Email_1
APPELLANTE
contro in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, C.F.
, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via P.IVA_1
Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila ( fax n. 0862 410918; e-mail Email_2
PEC ) Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1516/2022 resa all'esito del procedimento n.
1219/2022 R.G., dal Giudice di Pace Civile di Pescara, pubblicata il 02.01.2023
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante quanto segue.
Con ricorso depositato il 28.03.2022, impugnava i verbali - n. Parte_1
700018055066, elevato in data 26.02.2022, nella parte in cui dispone il fermo amministrativo ex art. 116 commi 15 – 17 D.Lgs 285/92 (all. 1 e 1 bis), - n. 700018055067, elevato in data 26.02.2022, ex art. 116 comma 14 D.Lgs 285/92 (all. 2), e - n.
700018055068, elevato in data 17.03.2022, ex art. 214 comma 8 D.Lgs 285/92 (all. 3)
Precisava che in data 26.02.2022 alle ore 00:00 circa, il Sig. , veniva Parte_2 fermato nel territorio di quest'ultimo Comune, alla Via Rio Sparto, da un equipaggio della
Polizia Stradale, nel mentre era alla guida del veicolo modello Fiat 500, tg. DS978RT, di proprietà di (padre della ricorrente).L'autoveicolo in discorso era stato Persona_1 acquistato da quest'ultimo per regalarlo alla nipote, allora appena Controparte_2
diciannovenne, in vista del prossimo conseguimento della patente di guida e, proprio per consentirle di esercitarsi, affidato alla madre, ovvero l'odierna istante. Tali specifiche
Contr circostanze, secondo essa appellante, in quanto non specificamente contestate dall' , devono pertanto considerarsi accertate .
Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite, al veniva contestata la Pt_2 violazione dell'art. 116, comma 15, poiché circolava con patente di guida revocata (all. 1 e
1 bis). Gli agenti accertatori disponevano altresì il fermo amministrativo dell'autovettura in discorso, costituendone custode l'odierna ricorrente (anziché il padre proprietario), che nel frattempo era stata contattata al telefono, nella sua qualità di detentrice del mezzo (all. 2 e
4); alla donna veniva inoltre irrogata la sanzione di cui al 116, comma 14 del Codice della
Strada (cit. all. 2).
In proposito veniva ribadito come al momento delle contestazioni innanzi citate, la dichiarava immediatamente che il veicolo era stato utilizzato dal Sig. Parte_1
a sua insaputa. Invero, la medesima specificava di essere divorziata e di Parte_2
avere un rapporto di natura sentimentale con il conducente che, in alcune occasioni, trascorreva la notte presso la sua abitazione, come accaduto la notte tra il 25 e il 26 febbraio
2022. La rappresentava altresì che dopo essersi addormentata, poco prima della Pt_1
pagina 2 di 10 mezzanotte del 26.02.2022, il aveva prelevato le chiavi dell'automobile dalla sua Pt_2 borsa e si era allontanato dall'abitazione con il veicolo. Di dette circostanze l'istante prendeva contezza allorquando l'uomo la chiamava al telefono, nel corso dell'accertamento, informandola dell'accaduto e per chiederle di recuperare l'autovettura.
Tanto premesso, nel capo della sentenza in disamina, il Giudice di prime cure avrebbe concluso erroneamente per la mancanza di legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
con riferimento al verbale di contestazione n. 700018055066, elevato in data 26.02.2022, perché la medesima sarebbe stata costituita solo custode dell'autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo mentre i destinatari della sanzione sarebbero stati il trasgressore materiale ( ) e il proprietario del mezzo ( ). Invece, poiché Parte_2 Persona_1
il successivo verbale n. 700018055068, elevato il 17.03.2022 ex art. 214, comma 8, C.d.S. nei confronti dell'appellante, è in rapporto di dipendenza logico-giuridica rispetto a quello in disamina nel presente motivo di appello, pertanto, a parere dell'appellante, il Magistrato di prime cure non avrebbe potuto esimersi dal suo esame di legittimità (quantomeno in via incidentale), considerato altresì che l'odierna istante non può essere limitata nell'esercizio del proprio diritto di difesa dall'inerzia del proprietario del mezzo.
In considerazione dell'erronea esclusione della legittimazione attiva in capo alla Sig.ra il Giudice onorario non è entrato nel merito della questione. Pertanto, si Pt_1
riproponevano integralmente le difese già svolte, tornando a dedurre che gli operanti hanno disposto illegittimamente il fermo amministrativo di cui all'art. 116, comma 17, C.d.S., sebbene l'automobile utilizzata indebitamente dal Sig. fosse di proprietà del Pt_2
(padre dell'odierna appellante) e solo nella disponibilità della Persona_1 Parte_1
[...]
In proposito viene richiamato l'art. 214, comma 3, C.d.S. che recita infatti testualmente come segue: «Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato». pagina 3 di 10 A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non ricorre l'elemento soggettivo in capo al proprietario, essendo applicabile l'art. 3 della L. n. 689/1981 (che ripropone il principio di colpevolezza di cui all'art. 42, comma 4, c.p.). Sulla scorta di tale norma, per poter irrogare la sanzione amministrativa occorre che l'azione del soggetto sia posta in essere con coscienza e volontà (c.d. suitas). In altri termini, è indifferente l'elemento psicologico, ma è necessario che in capo al trasgressore ricorra almeno la colpa. Ebbene, il proprietario non è rimproverabile nemmeno a tale titolo per la guida senza patente del , in quanto - il Pt_2
mezzo era stato affidato alla figlia patentata.
Infine, l'illegittimità del fermo sussiste altresì per l'erronea mancata nomina del proprietario quale custode dell'autoveicolo, giusto il disposto dell'art. 214, comma 1, primo periodo, C.d.S.: «Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio».
Per quanto sin qui esposto, in particolare con riferimento al rapporto pregiudiziale tra il verbale n. 700018055066 e quello successivo n. 700018055068, è di per sé evidente la rilevanza ai fini della decisione delle violazioni di legge e delle omissioni appena denunciate.
Ed ancora secondo l'appellante le ragioni di connessione determinate dal summenzionato rapporto di pregiudizialità esistente tra il verbale n. 700018055066 del 26.02.2022 e quello n. 700018055068 del 17.03.2022 rendono opportuno trattare prioritariamente le ragioni sottese all'impugnazione del capo della sentenza relativo all'ultimo verbale, che andranno altresì valutate congiuntamente al primo motivo di appello.
Ebbene, lo si ripete, l'insanabile vizio che connota il verbale con il quale è stato disposto il fermo amministrativo della FIAT 500 -per nulla affrontato dal Giudice di prime cure- riverbera i suoi effetti anche sul verbale n. 700018055068, elevato ex art. 214, comma 8
C.d.S. nei confronti della Sig.ra se il fermo era illegittimo, la circolazione Parte_1
pagina 4 di 10 dell'autoveicolo era possibile e lecita. Ne consegue che le considerazioni svolte dal
Giudice di Pace circa la responsabilità della Sig.ra in ordine alla violazione Pt_1
contestata con il terzo verbale risultano erronee e infondate, non avendo correttamente inquadrato la fattispecie in rapporto con l'illegittimità del fermo.
Infine deduce l'appellante l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 14, C.d.S. – omessa applicazione dell'art. 214, comma 1 e 3, C.d.S. e dell'art. 3, L. 689/1981 – erronea applicazione degli artt. 246 e 420, comma 5, c.p.c., per l'omessa ammissione dei mezzi istruttori domandati – erronea e/o omessa ricostruzione dei fatti. A ben vedere, come dichiarato tempestivamente dalla Sig.ra agli agenti intervenuti, la stessa non aveva Pt_1 alcuna consapevolezza dell'utilizzo della FIAT 500 da parte del , in quanto, lo si Pt_2 ripete, quest'ultimo aveva sottratto le chiavi dalla sua borsetta nel mentre si era assopita, allontanandosi dall'abitazione della donna sita in Via Musone e venendo sorpreso dalla p.g. nei suoi immediati paraggi, alla Via Rio Sparto. Ora, in relazione al caso sub iudice e secondo un criterio di normalità (Cass. 15521/2006), l'occultamento delle chiavi all'interno della borsa costituisce atto concretamente esigibile ed idoneo a evitare la circolazione con l'auto non autorizzata («[...] l'esistenza di quelle cautele adeguate, impiegate per evitare la circolazione del motorino, che sarebbero state necessarie, quali l'occultamento delle chiavi o tutte le altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo» – Cass. Civ., sent. n. 22318/2014).Non può negarsi che vi è sostanziale differenza tra chi, rientrando in casa, lascia a vista le chiavi dell'auto sul mobile dell'ingresso e chi invece le ripone nella borsa, o nella tasca della giacca oppure ancora nella propria stanza da letto personale: nel primo caso, può presumersi che il proprietario/detentore del mezzo manifesti negligenza rispetto ai suoi doveri di custodia, mentre nelle altre ipotesi è evidente che voglia vietare un uso indiscriminato e non autorizzato del proprio veicolo. Di certo non può pretendersi che tutti i possessori di un mezzo di trasporto dispongano di una cassetta di sicurezza. Dunque a norma dell'art. 3 della c.d. legge di depenalizzazione, in capo alla
Sig.ra difettava la c.d. suitas della condotta contestata: dormendo al Parte_1
momento della sottrazione delle chiavi, la medesima non poteva avere nessuna coscienza e/o volontà rispetto alla guida non autorizzata della FIAT 500 da parte del . Invero, Pt_2
pagina 5 di 10 l'appellante non può essere rimproverata nemmeno a titolo di colpa, avendo avuto -come già detto- l'accortezza di non lasciare in vista le chiavi di avviamento dell'automobile, che invece aveva riposto all'interno della propria borsetta, così evidenziando -lo si ripete- la sua contrarietà a un uso non autorizzato del mezzo. Le ridette circostanze in fatto, nonostante siano pacifiche in quanto non specificatamente contestate, avrebbero trovato ulteriore riscontro nella prova per testi domandata, che il Magistrato di prime cure erroneamente non ha ammesso sarebbe altresì la motivazione dell'esclusione del teste ex art. 246 c.p.c. A Per_2 Pt_2 parte il fatto che l'incompatibilità in discorso può essere specificatamente e tempestivamente eccepita solo dalla controparte (circostanza che non si rinviene in atti), per cui non è mai rilevabile d'ufficio (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 9456/2023), in ogni caso l'uomo non aveva e non ha alcun interesse concreto, diretto ed attuale all'esito del giudizio: quanto al primo verbale (il n. 700018055066), è stato impugnato solo nella parte relativa alla sanzione accessoria del fermo (applicabile al solo proprietario del veicolo – art. 5, L.
689/1981), per cui il teste non ricaverebbe alcun vantaggio dalla declaratoria della sua illegittimità, restando comunque tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria per guida senza patente, evidentemente incontestabile;
quanto al secondo verbale (n. 700018055067), la condotta rimproverata, ovvero l'incauto affidamento (art. 116, comma 14, C.d.S.), è propria del solo destinatario della contestazione, ovvero il detentore materiale del veicolo
( , per cui il conducente (Sig. ) non risponde in solido della sanzione Parte_1 Pt_2
pecuniaria (art. 5, L. 689/1981). Altrettanto dicasi con riferimento al terzo verbale (n.
700018055068), elevato ai sensi dell'art. 214, comma 8, C.d.S. che ha come destinatari il custode e il proprietario del mezzo sottoposto a fermo, per cui il è del tutto estraneo Pt_2
alla violazione (art. 5, L. 689/1981).
La si è opposta all'accoglimento del gravame rilevando, invero, una confusione CP_1
dei concetti di legittimazione ad agire e titolarità sostanziale della pretesa, salvo poi autonomamente incorrere in una confusione concettuale tra la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire. Le argomentazioni svolte dall'appellante in relazione ai pregiudizi potenzialmente sofferti per il rigetto in rito della domanda avverso il verbale n.
pagina 6 di 10 70/18055066, consistenti nella impossibilità di accertarne l'illegittimità in funzione dell'impugnazione del diverso verbale n. 70/18055068, attengono secondo la – a CP_1
ben vedere – tutte al profilo dell'interesse ad agire, da intendersi come interesse a trarre un'utilità praticamente e giuridicamente rilevante dall'esperimento del mezzo di tutela giudiziale. Esse sono irrilevanti, al contrario, con riguardo alla condizione della legittimazione ad agire, la quale ha natura puramente formale, prescinde ed è indifferente rispetto all'interesse concreto alla pronuncia richiesta, stabilendosi sulla base della astratta prospettazione del diritto di cui si richiede la tutela. Già dalla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge il difetto di legitimatio ad processum della medesima, in quanto legittimato ad agire avverso un verbale di contestazione di illecito amministrativo è esclusivamente il soggetto (trasgressore o obbligato in solido) colpito dalla misura sanzionatoria, salvo i casi di sostituzione processuale, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.. Il verbale in questione, rispetto alla posizione di parte appellante, si è esclusivamente limitato ad individuarne la qualità di custode del veicolo sequestrato, sulla base di circostanza di fatto (la effettiva detenzione dello stesso), che non è oggetto di contestazione.
Circa la violazione di cui all'art. 214, co. 8, C.d.S, sanzionata dal verbale n. 70/18055068, veniva evidenziato come l'appellante, in data 26.2.2022, a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 116, co. 15, C.d.S., aveva assunto la custodia del veicolo, dichiarando che lo stesso sarebbe stato custodito in area recintata scoperta, sita in Pescara, via Musone
n. 16/2.
La sig.ra consapevole della responsabilità derivatale dall'assunzione della Pt_1
custodia e del vincolo gravante sul mezzo, in data 17.3.2022, veniva trovata alla guida, incorrendo automaticamente nella violazione dell'art. 214, co. 8, C.d.S, né la circostanza è dalla medesima negata. Anzi, anche in sede d'appello, ella la conferma, salvo poi argomentare in relazione alla ipotetica retroazione degli effetti dell'accertamento dell'illegittimità del verbale con cui la custodia è stata istituita. Nulla può obiettarsi, pertanto, in merito alla fondatezza della contestazione del verbale impugnato, riguardo al quale il Giudice di Pace ha correttamente osservato che “…la in evidente spregio Pt_1
pagina 7 di 10 del suo munus e degli obblighi derivanti e di cui era onerata … circolava, invece e personalmente, alla guida dell'autovettura…”.
Ebbene, nell'esame dell'atto di appello che ci occupa, occorre partire anzitutto dall'esame del contenuto del primo verbale.
Il medesimo rispondente al n attiene la contestazione di guida senza patente NumeroDiC_1
per condotta posta in essere in data 26/2/22 da ( al quale la patente era Parte_2
stata revocata ),quale conducente, ed in solido con lo stesso a ( Persona_1
proprietario). Nello stesso verbale la attuale appellante era nominata custode dello stesso mezzo, sottoposto a fermo.
Tutte le motivazioni addotte dalla fondate sulle circostanze che dovrebbero Pt_1
provare che il la notte dei fatti si sarebbe arbitrariamente posto alla guida del Per_3
veicolo sono del tutto inammissibilmente svolte, per quanto riguarda il verbale de quo, da soggetto che non è legittimato alla relativa impugnativa in quanto non destinatario di alcuna sanzione.
Nel successivo verbale 700018055066 si contesta a per quello che qui Parte_1
interessa (ed a in solido) che avendo la disponibilità del veicolo ne Persona_1
consentiva la circolazione al suddetto Per_3
Il disposto di cui al richiamato co14 dell'art 116 cds prevede: Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi
8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa …
Nel caso di specie la ricorrente non contesta ed anzi corrobora sia la conoscenza del fatto che al fosse stata revocata la patente- fattispecie del tutto equiparata a quelle di chi Per_3
guida senza patente- sia la disponibilità da parte di essa del veicolo utilizzato. Pt_1
Si reputa di dover condividere anche su questo punto quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa gli asserti su cui la basa la propria difesa a sostegno della propria Pt_1
estraneità dalla guida del veicolo da parte del compagno, di per sé poco credibili ed anzi del tutto inverosimili. Non si comprende ( e non viene spiegato) perché il che Pt_2
alcune notti si fermava a dormire con la così come deduce la stessa essere Pt_1
pagina 8 di 10 avvenuto la notte dei fatti, la stessa notte si sia all'improvviso alzato ( per ragioni ignote
)per mettersi al volante del veicolo, dopo aver preso le chiavi dalla borsetta della donna.
Non è stato in alcun modo precisato perché ciò sarebbe avvenuto;
nè sul punto la prova per come articolata potrebbe chiarire l'arcano ! Aggiungasi che non è stata sporta alcuna querela per cui la tesi rimane del tutto inattendibile a prescindere dalla eventuale conferma da parte degli altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda.
Quando pure gli asserti di cui sopra fossero veritieri, occorrerebbe comunque fare applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il responsabile solidale alle infrazioni commesse dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso, ovvero deve dare la prova che la circolazione del mezzo ha avuto luogo contro la propria volontà, il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La Corte di
Cassazione sul punto ha avuto modo dispiegare che bisogna dare prova concreta della circostanze di fatto idonee ad inibire la circolazione medesima. Ne deriva che quando le chiavi sono custodite senza particolari attenzioni come nel caso di banale tenuta delle stesse nella borsetta e neppure viene prospettata una responsabilità penale del conducente per detta sottrazione, la prova di che trattasi risulta dubbiamente raggiunta, non ravvisandosi alcun occultamento delle chiavi o l'adozione di altre misure idonee a dimostrare la precisa volontà di non consentire l'utilizzo del mezzo.
Quanto all'ultimo verbale, a fronte dell'evidenza della violazione ascritta alla la Pt_1
quale, incurante di essere stata nominata custode del mezzo oggetto di fermo, in data
17.3.2022 veniva trovata alla guida del veicolo, la stessa adduce a propria discolpa le ragioni inerenti la dedotta illegittimità del verbale nel quale veniva nominata custode. Ed allora, essendo da respingere l'opposizione al primo verbale per quanto già spiegato e poiché la nomina a custode della quale soggetto nella disponibilità del mezzo Pt_1
risulta del tutto legittima, ogni rilievo sulla fondatezza della contestazione di cui all'indicato verbale, va disatteso.
pagina 9 di 10 In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma dei verbali. Spese compensate attesa la manca di difesa tecnica per parte opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1516/2022 emessa all'esito del procedimento n. 1219/2022 R.G., dal Giudice di Pace
Civile di Pescara, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Compensa le spese
Pescara, 18 maggio 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 10 di 10