TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37317/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] codice Parte_1
C.U.I. c.f. ( ), elettivamente domiciliato in Formia (LT) via C.F._1 C.F._2
Vendicio, 28 presso lo studio dell'avvocato Emiliano Ferrone nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e Questura di Latina, CP_1
avverso e per annullamento del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex. art. 19. c.
1.2 emesso dal Questore di Latina previo parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Cat . A.
11- 2024 assunto in data 5/8/2024 notificato in data 13/9/2024.
*****
- premesso di vivere in Italia dal 2018 - ha riferito di aver presentato, il 20.2.23, Parte_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e
1.2 del D. Lgs. 286/1998 (prot.23LT002797) e che la Questura di Latina, con provvedimento del
5.8.24 prot.520/24, acquisito il parere della Commissione Territoriale del 22.7.24 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda sul rilievo che l'istante non ha dato prova di alcun indice di integrazione.
Il ricorrente ha quindi lamentato che nel parere espresso dalla Commissione territoriale non si rinviene una valutazione avente ad oggetto specificamente la sua situazione e, in particolare, il suo radicamento sul territorio evincibile dallo svolgimento di attività lavorativa. Ha quindi concluso sostenendo l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione e per omessa considerazione dell'attuale situazione sociopolitica del Marocco.
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. Controparte_1
****
In primo luogo va respinta la censura con cui si è prospettata una carenza della motivazione attesa la specificità delle argomentazioni addotte alla p.a. e il puntuale rinvio per relationem a quanto argomentato dalla Commissione territoriale competente.
Circa la situazione sociopolitica del Marocco, dalla consultazione delle fonti più autorevoli non emergono profili di rischio che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile. Solo le regioni del AR OC , attualmente contese con il c.d. , sono interessate da un conflitto ancora non Controparte_2
risolto (cfr. International Crisis Group https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november - alerts-and-october-trends-2023#western-sahara; vedi anche “Il Marocco respinge le raccomandazioni del AR occidentale, Western AR Resource Watch, April 2023 https://wsrw.org/en/news/morocco-rejects-western-sahara-recommendations). Tuttavia, alla luce delle COI consultate (si veda: USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: 20 March 2023, Per_1
https://www.ecoi.net/en/document/2089139.html; AI – Amnesty International:
[...]
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Morocco And Western CP_3
AR 2022, 27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089568.html; HRW –
Human Rights Watch: World Report 2023 - and Western AR, 12 January 2023, Per_1
https://www.ecoi.net/en/document/2085478.html; Freedom House, Freedom in the World
2023 - https://www.ecoi.net/en/document/2092058.html; USDOS – US Department Per_1
of State: 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Morocco, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071176.html; AI – Controparte_3 [...]
Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Morocco and Western CP_3
AR 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070307.html; HRW –
Rights Watch: World Report 2022 - Morocco/Western AR, 13 January 2022, CP_4
https://www.ecoi.net/en/document/2066500.html; International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara. Secondo
), nel periodo 17/11/2022-17/11/2023 in Marocco sono avvenuti 63 eventi di violenza CP_5
con 10 decessi totali (https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard, Time Period:
17/11/2022-17/11/2023) ma non si registra un trend in peggioramento rispetto ai mesi precedenti del 2023 e rispetto agli anni precedenti per lo stesso periodo (cfr Acled data
Marocco, time period:17/11/2022-17/11/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Pertanto, non ci sono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di Paese diverse dal AR OC, un conflitto né interno né internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio. Il ricorrente, infatti, è nato in [...] zona Beni Mellale che trovasi nella zona centrale di Paese non interessata dalle menzionate criticità.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significat ivo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav da cui si evince rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di CMA Carpenteria metallica srls a partire dal 12.9.24 con relative buste paga;
certificato di residenza da cui risulta essere residente in [...]; copia contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenza di La Brasa di Donati Adriano ditta individuale, dal 20.6.24 al 31.8.24; buste paga
Giugno e Luglio 2024; lettera di assunzione a tempo pieno stagionale alle dipendenze di “La
Torretta srl” dal 26.7.24 al 31.8.24.
L'inserimento nel mondo del lavoro stabile e la sussistenza di fissa dimora costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_2 Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso non risulta allegata all'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale avendo in parte data successiva.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] codice C.U.I. c.f. Parte_1 C.F._1
il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._2
gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in [...] codice Parte_1
C.U.I. c.f. ( ), elettivamente domiciliato in Formia (LT) via C.F._1 C.F._2
Vendicio, 28 presso lo studio dell'avvocato Emiliano Ferrone nei confronti del
[...]
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e Questura di Latina, CP_1
avverso e per annullamento del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex. art. 19. c.
1.2 emesso dal Questore di Latina previo parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Cat . A.
11- 2024 assunto in data 5/8/2024 notificato in data 13/9/2024.
*****
- premesso di vivere in Italia dal 2018 - ha riferito di aver presentato, il 20.2.23, Parte_1 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e
1.2 del D. Lgs. 286/1998 (prot.23LT002797) e che la Questura di Latina, con provvedimento del
5.8.24 prot.520/24, acquisito il parere della Commissione Territoriale del 22.7.24 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda sul rilievo che l'istante non ha dato prova di alcun indice di integrazione.
Il ricorrente ha quindi lamentato che nel parere espresso dalla Commissione territoriale non si rinviene una valutazione avente ad oggetto specificamente la sua situazione e, in particolare, il suo radicamento sul territorio evincibile dallo svolgimento di attività lavorativa. Ha quindi concluso sostenendo l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione e per omessa considerazione dell'attuale situazione sociopolitica del Marocco.
Il si è costituito domandando il rigetto della domanda. Controparte_1
****
In primo luogo va respinta la censura con cui si è prospettata una carenza della motivazione attesa la specificità delle argomentazioni addotte alla p.a. e il puntuale rinvio per relationem a quanto argomentato dalla Commissione territoriale competente.
Circa la situazione sociopolitica del Marocco, dalla consultazione delle fonti più autorevoli non emergono profili di rischio che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile. Solo le regioni del AR OC , attualmente contese con il c.d. , sono interessate da un conflitto ancora non Controparte_2
risolto (cfr. International Crisis Group https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november - alerts-and-october-trends-2023#western-sahara; vedi anche “Il Marocco respinge le raccomandazioni del AR occidentale, Western AR Resource Watch, April 2023 https://wsrw.org/en/news/morocco-rejects-western-sahara-recommendations). Tuttavia, alla luce delle COI consultate (si veda: USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: 20 March 2023, Per_1
https://www.ecoi.net/en/document/2089139.html; AI – Amnesty International:
[...]
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Morocco And Western CP_3
AR 2022, 27 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089568.html; HRW –
Human Rights Watch: World Report 2023 - and Western AR, 12 January 2023, Per_1
https://www.ecoi.net/en/document/2085478.html; Freedom House, Freedom in the World
2023 - https://www.ecoi.net/en/document/2092058.html; USDOS – US Department Per_1
of State: 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Morocco, 12 April 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2071176.html; AI – Controparte_3 [...]
Report 2021/22; The State of the World's Human Rights;
Morocco and Western CP_3
AR 2021, 29 March 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2070307.html; HRW –
Rights Watch: World Report 2022 - Morocco/Western AR, 13 January 2022, CP_4
https://www.ecoi.net/en/document/2066500.html; International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara. Secondo
), nel periodo 17/11/2022-17/11/2023 in Marocco sono avvenuti 63 eventi di violenza CP_5
con 10 decessi totali (https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard, Time Period:
17/11/2022-17/11/2023) ma non si registra un trend in peggioramento rispetto ai mesi precedenti del 2023 e rispetto agli anni precedenti per lo stesso periodo (cfr Acled data
Marocco, time period:17/11/2022-17/11/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Pertanto, non ci sono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di Paese diverse dal AR OC, un conflitto né interno né internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio. Il ricorrente, infatti, è nato in [...] zona Beni Mellale che trovasi nella zona centrale di Paese non interessata dalle menzionate criticità.
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significat ivo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav da cui si evince rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di CMA Carpenteria metallica srls a partire dal 12.9.24 con relative buste paga;
certificato di residenza da cui risulta essere residente in [...]; copia contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenza di La Brasa di Donati Adriano ditta individuale, dal 20.6.24 al 31.8.24; buste paga
Giugno e Luglio 2024; lettera di assunzione a tempo pieno stagionale alle dipendenze di “La
Torretta srl” dal 26.7.24 al 31.8.24.
L'inserimento nel mondo del lavoro stabile e la sussistenza di fissa dimora costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Per_2 Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno
2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso non risulta allegata all'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale avendo in parte data successiva.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] codice C.U.I. c.f. Parte_1 C.F._1
il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi C.F._2
gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate
Così deciso in Roma, in data 25 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni