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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OM ON Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. RI SI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 10/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 6 20011 Parte_1 P.IVA_1
CORBETTA presso lo studio dell'avv. BACHMANN LUISA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cont
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno, n. 24, CP_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. tel. 02.58437165 fax C.F._1
02.58433130 posta elettronica certificata ), che la Email_1 rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Maria Antonietta Dimagli di Milano (C.F.
tel. 02.58437165 fax 02.58433130 posta elettronica certificata C.F._2
, come da delega in atti;
Email_2
APPELLATA pagina 1 di 11 Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed in riforma integrale della
Sentenza n. 9280/2023, emessa e pubblicata in data 21/11/2023, dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Laura Massari, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della società agli obblighi ad essa CP_3 spettanti, in materia di diligenza bancaria e di contratto relativamente alla disposizione di bonifico del
12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, ed alla disposizione di bonifico del 15/7/2018, dell'importo di
€ 11.680,00, per l'importo complessivo di € 26.230,00;
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della società per l'erronea esecuzione delle CP_3 disposizioni di bonifico del 12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, e del 15/7/2018, dell'importo di €
11.680,00, per l'importo complessivo di € 26.230,00; condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_3 rifusione in favore della società del complessivo importo di € 26.230,00 ovvero di Parte_1 quello maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, quale conseguenza dell'inadempimento della società n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 relativamente alla disposizione di bonifico del 12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, ed alla disposizione di bonifico del 15/7/2018, dell'importo di € 11.680,00, per l'importo risarcitorio complessivo di € 26.230,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore al risarcimento del danno occorso alla società per la somma di € 26.230,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 2 di 11 IN VIA PRELIMINARE
(RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in assenza dei presupposti richiesti dalla legge);
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. (di seguito anche solo ), in proprio, nonché quale cessionaria del credito Parte_1 Pt_1 di società appartenente al medesimo gruppo, conveniva in giudizio dinanzi Parte_2 al Tribunale di Milano ING BANK N.V. (di seguito anche solo o “la ), CP_3 CP_4 chiedendone la condanna al pagamento di € 26.230,00 -oltre rivalutazione monetaria e interessi- a titolo di risarcimento del danno.
L'attrice, introducendo il giudizio, allegava infatti, seguendo la sintesi del primo giudice:
- che e sono due società appartenenti al medesimo gruppo e Parte_1 Parte_2 operanti nell'ambito della vendita di generatori elettrici;
- che le stesse società intrattengono frequentemente rapporti commerciali con UT e DE, società estere, aventi sede, rispettivamente, in Azerbaijan e Belgio;
- che per la formalizzazione degli affari le società sono solite comunicare via e-mail;
- che in un'occasione, nell'anno 2018, terzi ignoti si erano inseriti nello scambio di corrispondenza e avevano comunicato a UT e DE coordinate bancarie erronee non riconducibili a Pt_1
e u cui effettuare alcuni pagamenti;
[...] Parte_2
- che la società UT, in data 15.07.2018, aveva disposto un bonifico per l'importo di € 11.680,00 indicando come beneficiario Parte_2
- che la società DE, in data 12.11.2018, aveva disposto un bonifico per l'importo di € 14.550,00 indicando come beneficiario Parte_1
- che tali pagamenti, per un totale di € 26.253,00, non sono in realtà pervenuti alle effettive beneficiarie, ma ad altri soggetti titolari di conti correnti accesi presso;
CP_3 pagina 3 di 11 - che la banca convenuta non aveva eseguito il controllo relativo alla corrispondenza fra il conto corrente relativo ai codici IBAN e il soggetto indicato come beneficiario dei bonifici;
- che tale controllo era un obbligo incombente sulla banca, la quale, se si fosse attivata per tempo, avrebbe potuto bloccare i pagamenti fraudolenti;
- che, in definitiva, la negligenza della banca ha cagionato a parte attrice un danno consistente nel mancato incasso della complessiva somma di € 26.253,00.
I.
2. Si costituiva , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3 ovvero il difetto di legittimazione attiva e processuale dell'attrice: “... delle due l'una: - controparte Parte agisce in proprio quale creditrice delle somme nei confronti di o di non sussiste la CP_5
Parte legittimazione passiva della - controparte agisce in nome e per conto delle società e/o di CP_4
non sussiste la legittimazione ad agire in giudizio né tantomeno la legittimazione CP_5 processuale.”. La domandava comunque, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso CP_4 proposte. Difatti, osservava che le somme oggetto di contestazione erano state accreditate in data
24.07.2018 e in data 13.11.2018, ma parte attrice aveva proposto reclamo solo nel marzo 2019, ovvero quando le somme erano già state prelevate dai beneficiari. Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 11/2010, peraltro, ciò riflettendo l'intento del legislatore di non imporre agli intermediari finanziari controlli preventivi che ostacolerebbero l'efficienza dei sistemi di pagamento, non vi era alcun obbligo, da parte degli istituti di credito, di controllare la corrispondenza fra il codice IBAN e l'intestatario del relativo conto corrente con il nominativo del beneficiario delle somme indicato dal disponente, essendo la banca unicamente tenuta a eseguire i bonifici sulla base dell'identificativo unico (ovvero dell'IBAN).
I.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano respingeva le domande attoree, secondo il seguente iter motivazionale:
- le eccezioni preliminari della convenuta erano infondate: da un lato, poiché parte attrice aveva allegato di agire in giudizio non in nome e per conto delle società ma in nome CP_6 proprio, chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno asseritamente subito, non vi erano dubbi in merito alla sussistenza della legittimazione attiva;
dall'altro, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva era sufficiente che parte attrice avesse allegato che era CP_3 responsabile del danno da lei subito;
- nel merito, la pretesa dell'attrice era infondata, atteso che “L'art 24 D.lgs. 11/2010 pare inequivoco nell'affermare l'esonero di responsabilità del prestatore di servizi in caso di pagamento a favore di identificativo unico fornito dal cliente in modo inesatto. L'unico obbligo incombente sulla banca è pagina 4 di 11 quello di eseguire le operazioni in conformità a quanto chiesto dal cliente. In caso di pagamenti inesatti, la normativa impone ai prestatori di servizi di attivarsi successivamente per recuperare i fondi, fornendo tutte le informazioni utili al pagatore (e non al terzo creditore) ai fini d'un eventuale azione di tutela.”;
- peraltro, la pretesa risarcitoria era infondata anche sotto un altro aspetto: “Il presupposto per la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dei diritti di credito risiede nel fatto che la prestazione del debitore è divenuta impossibile, anche temporaneamente, a causa di un fatto illecito di un terzo.
Nel caso in esame, invece, la prestazione è certamente ancora possibile e parte attrice può legittimamente chiederne nuovamente l'adempimento alle società debitrici. Il fatto che il pagamento non sia andato a buon fine non ha certo comportato l'estinzione dell'obbligazione”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a quattro motivi così Pt_1 rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) PRIMO MOTIVO DI GRAVAME – Erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Parte D.lgs. 11/2010 in relazione alla disposizione di pagamento effettuata dalla società :
Con questo motivo la appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in errore nell'applicare indistintamente ai fatti la disciplina dettata dall'art. 24 del Dlgs. 11/2010, atteso che il bonifico, Parte relativamente al quale la richiesta risarcitoria è pari ad € 11.680,00, è stato ordinato dalla società con sede in Azerbaijan, e l'art. 2, comma 3, del predetto Dlgs., così individua espressamente il proprio perimetro di applicazione: “Il titolo II si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunità”. Sul punto, come confermato anche da
ABF con Decisione n. 6877/2017 dell'ABF, in ipotesi di pagamento transfrontaliero devono trovare applicazione le norme di diritto comune, con specifico richiamo alla diligenza specifica richiesta all'intermediario (art. 1176, II° comma c.c.) (cfr Doc. 21).
La richiesta di condanna risarcitoria nell'importo di € 11.860,00, relativa alla disposizione di bonifico Parte del 15/7/2018 della società con sede in Azerbaijan, risultava, pertanto, legittima, trovando applicazione i principi diritto comune e, non vigendo alcuna esclusione di responsabilità
pagina 5 di 11 normativamente prevista, era soggetta ai principi di particolare diligenza che competono al CP_3 bonus argentarius.
aveva invece omesso la verifica minima e di immediata esecuzione in ordine alla CP_3 corrispondenza tra l'IBAN e i dati dell'intestatario del conto. Erano state prodotte in giudizio n. 4 disposizioni di pagamento, disposte da DT a seguito della truffa subita, attraverso altre banche, le quali tutte avevano effettuato la verifica secondo i criteri di normale diligenza e di seguito respinto le disposizioni di pagamento. E persino la stessa , in riferimento a una disposizione di CP_3
Parte bonifico effettuata da in data 14/8/2018, aveva verificato la non corrispondenza del codice IBAN rispetto al destinatario del pagamento e respinto la relativa richiesta, così evidenziando che, nella fattispecie per cui è causa, la aveva omesso verifiche che per essa stessa erano usuali. CP_4
2) SECONDO MOTIVO DI GRAVAME - Erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 D.lgs. 11/2010 in relazione alla disposizione di pagamento effettuata dalla società
CP_5
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale abbia effettuato un'applicazione semplicistica e acritica dell'art. 24 del citato Dlgs., senza tenere conto dell'esistenza di rilevabili contrasti interpretativi (v. la decisione dell'ABF di Roma n. 2841 del 25/3/2016, prodotta) in ordine alla sua applicabilità, tanto all'intermediario da cui proviene la disposizione di pagamento, quanto all'intermediario presso cui viene accreditata la somma (che, nel caso di specie, si identifica appunto con ). CP_3
3) TERZO MOTIVO DI GRAVAME – Vizio di ultrapetizione – Erronea interpretazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di risarcibilità del danno – Omessa valutazione del danno:
Con questo motivo la appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, incorrendo in un ritenuto vizio di ultrapetizione, “fornisce indicazioni del tutto inconferenti rispetto al petitum sulla possibilità per la parte attrice di chiedere l'adempimento della prestazione alle società presunte debitrici”, individuando il presupposto per la risarcibilità del danno nel fatto che la prestazione del debitore sia divenuta impossibile e ritenendo che ciò non sia avvenuto. Al contrario, ad avviso della appellante, “i presunti terzi debitori – che tali non sono, essendo terzi in buona fede – hanno disposto versamenti secondo coordinate fornite a seguito di una truffa telematica e qualsiasi altro Giudice riterrebbe il loro pagamento solutorio sulla base dei principi di buona fede contrattuale.”.
pagina 6 di 11 4) QUARTO MOTIVO DI GRAVAME – In punto di spese processuali:
Infine, con questo motivo, la appellante censura la condanna alle spese di lite, rilevando, da un lato,
l'errore del Tribunale nell'aver fatto applicazione della normativa comunitaria anche all'esecuzione di un bonifico proveniente dall'Azerbaijan; dall'altro e comunque, l'esistenza di contrasti interpretativi, tra dottrina, giurisprudenza e ABF, in ordine al Dlgs. 11/2010.
II.
3. L'appellata si è costituita in giudizio, contestando tutti i motivi di appello e domandando la conferma della sentenza di primo grado.
II.
4. All'udienza ex art. 350bis c.p.c. del 10.09.2025, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate per iscritto e in pari data è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Secondo un corretto ordine di trattazione delle questioni, deve essere preliminarmente affrontato il secondo motivo di appello.
III.
2. Con esso la parte appellante denuncia erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24
D.lgs. 11/20101 in relazione alla disposizione di pagamento comunitaria effettuata dalla società
assumendo che il primo giudice abbia dato applicazione alla norma secondo il solo dato CP_5 testuale, trascurando di motivare in relazione ai contrasti da tempo insorti, in ordine alla sua interpretazione, “soprattutto tra dottrina e A.B.F. da una parte e giurisprudenza dall'altra”. In particolar modo, secondo la appellante, il Tribunale non avrebbe considerato l'orientamento già espresso dall'ABF di Roma con la decisione n. 2841 del 25/3/2016, per cui occorrerebbe, posto che l'art. 24 cit. utilizza la locuzione “prestatore di servizi di pagamento” senza miglior specificazione, operare un distinguo tra l'intermediario da cui proviene la disposizione di pagamento e l'intermediario presso cui viene accreditata la somma (che, nel caso di specie, si identifica con ), atteso che CP_3 quest'ultimo, unico in possesso dell'informazione, è in grado di verificare se IBAN e nominativo dell'intestatario del conto corrente coincidano o meno.
III.
3. Il motivo è infondato. 1 Art. 24, comma 3: il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico pagina 7 di 11 La Corte osserva che al precedente dell'ABF citato dalla appellante si sono succedute numerose pronunce di segno contrario, sia dello stesso ABF, sia giurisprudenziali, tali da costituire orientamento ormai consolidato.
La recente pronuncia della Cassazione n. 21105/2024, richiamando quella della Corte di Giustizia
Europea 21 marzo 2019 in causa C-245/2018, ha in particolare chiarito che: “…..il [predetto] art. 24,
c.
3 - che ha trasposto nel nostro ordinamento l'art. 74 della citata direttiva [2007/64/CE n.d.r.]- è norma, di per sé, non univoca, sul punto oggetto di causa, se la si applichi anche all'intermediario di destinazione del bonifico;
tuttavia, questa norma va collocata nel più generale disegno della direttiva, che è volto a ridurre i tempi e i costi d'esecuzione delle operazioni di pagamento e a promuovere
l'affermazione di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale. Per raggiungere tali risultati, il diritto europeo ha effettuato una scelta esplicita nel senso di uniformare le prassi in uso nell'industria dei servizi di pagamento sulle procedure di trasferimento dei fondi previste dallo schema
SEPA, basate sul principio che il conto di destinazione del bonifico s'individua tramite il solo IBAN, al fine di consentire il trattamento completamente automatizzato dell'ordine di bonifico secondo gli standards elaborati dal consorzio interbancario SWIFT. Al riguardo, continuare a richiedere
l'esecuzione del controllo di congruità tra AN e titolare del conto d'accredito implicherebbe ancora un intervento manuale nella realizzazione dell'operazione di pagamento, poiché un funzionario dell'intermediario ricevente dovrebbe verificare gli ordini recanti informazioni incoerenti bloccati dal sistema informatico, al fine di verificare se l'incongruità sia irrilevante, oppure costituisca effettivamente un indice di anomalia (altrimenti, si avrebbe lo storno sistematico di tutti i bonifici in cui il nome del beneficiario presenti una qualsiasi differenza con i dati anagrafici posseduti dalla banca di destinazione, con inconvenienti non trascurabili se tale prassi fosse adottata in modo generalizzato in tutti gli Stati membri. Sulla base di queste considerazioni sistematiche, è diffuso convincimento che la direttiva in questione abbia introdotto un nuovo standard di comportamento per tutti gli intermediari coinvolti nell'esecuzione di un bonifico, volto a promuovere l'operazione esclusivamente sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante, senza necessità di effettuare alcun riscontro con le ulteriori informazioni eventualmente contenute nell'ordine; un ulteriore e significativo riscontro sulle finalità semplificatrici della norma in esame proviene dallo stesso legislatore comunitario il quale di recente ha provveduto ad aggiornare la normativa in tema di servizi di pagamento, sostituendo la direttiva del 2007 con altra (2015/2366 del 25.11.2015 o PSD2), in fase di recepimento nel nostro ordinamento;
le disposizioni dell'art. 74 della precedente direttiva sono state
pagina 8 di 11 trasposte nell'art. 88 della PSD2 senza sostanziali modifiche: l'ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si ritiene eseguito correttamente;
se l'identificato sia inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento;
se l'utente fornisce ulteriori informazioni, il prestatore è responsabile solo dei pagamenti conformi all'identificativo unico;
tuttavia, la PSD2 contiene anche un “considerando”, n.
88, secondo il quale è opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente; qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di identificativo inesatto fornito dal pagatore, i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti. Pertanto, risulta chiaro che
l'art. 88 PSD2 (come l'art. 74 PSD) contempla un'esenzione da responsabilità a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del bonifico, e li autorizza ad eseguire
l'operazione in conformità dell'AN fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine, quale il nome del beneficiario… Tali conclusioni sono state avvalorate dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea 21 marzo 2019 – C-245/2018
(interpellata dal Tribunale di Udine circa la corretta interpretazione degli artt. 74 e 75 della Direttiva
2007/64/CE, detta Corte ha sottolineato che la disposizione dell'art. 74, riferendosi genericamente al prestatore di servizi di pagamento, non ha inteso porre una distinzione tra il prestatore di servizi del pagatore e quello del beneficiario). Pertanto, “l'art. 74, par. 2, della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente dei servizi di pagamento che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi del beneficiario”) a cui si sono adeguate le pronunce di tutti i Collegi ABF degli anni successivi e, poi, la giurisprudenza di merito”.
Di tali puntuali e condivisibili considerazioni il Tribunale, pur senza motivare sul punto, ha in concreto fatto applicazione, di tal ché la sentenza non merita riforma per quanto concerne l'operazione di bonifico eseguita dalla società belga in ambito comunitario. CP_5
pagina 9 di 11 III.4. È invece fondato il primo motivo di appello, risultando assorbite nel suo accoglimento le censure che l'appellante svolge, in aggiunta, nel terzo motivo.
La normativa comunitaria sin qui esaminata non può trovare applicazione all'operazione di bonifico eseguita dalla società azerbaigiana DT TexniKa LLC e non perché la sede legale di tale società si trova, appunto, al di fuori dell'ambito comunitario, bensì perché al di fuori di questo ambito si trova il Parte prestatore di servizi di pagamento della medesima ovvero, per quanto risulta dagli atti, la
(cfr. la disposizione di pagamento di cui al doc. 8 dell'appellante), principale banca privata CP_7 della Repubblica dell'Azerbaijan, che ivi ha la propria sede legale, nonché la filiale operativa interessata (cfr. www.unibank.az).
Infatti, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato Dlgs., l'art. 24 trova applicazione esclusivamente “ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.”.
In presenza di due prestatori di servizi di pagamento, l'uno non insediato nel territorio della UE, non opera la speciale disciplina dell'art. 24 e quindi non opera l'esaminata esenzione da responsabilità, estesa al prestatore di servizi di pagamento che pure potrebbe effettuare la verifica di coerenza tra le informazioni in suo possesso.
Ne consegue che, diversamente da quanto concluso dal Tribunale, l'azione di responsabilità extracontrattuale esperita da nei confronti di , con riferimento al danno costituito Pt_1 CP_3
Parte dalla perdita dell'importo di € 11.680,00 bonificato dalla società a (che a Parte_2
ha ceduto tutti i diritti, anche risarcitori: cfr. documento 3 della appellante), risulta fondata, Pt_1 avendo l'appellata omesso, senza che alcuna norma la esentasse dal farlo, di effettuare, preliminarmente all'accredito della somma sull'IBAN indicato nell'ordinativo di pagamento, la diligente verifica della corrispondenza tra quest'ultimo e il nominativo del beneficiario, informazione che le era stata ulteriormente fornita dall'ordinante. Verifica senz'altro agevole ed esigibile, tant'è che in molti altri casi è stata effettuata, dalla stessa o da altri istituti di credito, come CP_3 documentalmente provato in causa da , e che, data la pacifica discrepanza fra i dati, avrebbe Pt_1 comportato l'immediata sospensione dell'operazione di accredito, e impedito, così, la dispersione della somma.
pagina 10 di 11 III.
5. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_8 condannata al risarcimento del danno in favore della appellante per l'importo di € 11.680,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data di accredito della somma (sull'IBAN errato) all'effettivo saldo.
IV. Le spese di lite
La parziale riforma della sentenza comporta il regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, avuto riguardo all'esito della lite, devono trovare compensazione tra le parti nella misura del 50%
e per il resto sono da porre a carico dell'appellata soccombente e possono congruamente liquidarsi come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 26.001 ad € 52.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9280/23 RG pubblicata il 21.11.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna al risarcimento del danno, in CP_3 favore di nell'importo di € 11.680,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da Parte_1 motivazione.
2. Condanna alla rifusione, in favore della appellante, del 50% delle spese di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, che nell'intero liquida in complessivi € 14.562,00 per compensi (di cui €
7.616,00 per il primo ed € 6.946,00 per il presente grado), oltre al rimborso forfetario spese nella misura del 15% e accessori per legge dovuti, compensato il resto.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI SI OM ON
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. OM ON Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. RI SI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 10/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 6 20011 Parte_1 P.IVA_1
CORBETTA presso lo studio dell'avv. BACHMANN LUISA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cont
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno, n. 24, CP_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Paola Polacchini (C.F. tel. 02.58437165 fax C.F._1
02.58433130 posta elettronica certificata ), che la Email_1 rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Maria Antonietta Dimagli di Milano (C.F.
tel. 02.58437165 fax 02.58433130 posta elettronica certificata C.F._2
, come da delega in atti;
Email_2
APPELLATA pagina 1 di 11 Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed in riforma integrale della
Sentenza n. 9280/2023, emessa e pubblicata in data 21/11/2023, dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Laura Massari, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della società agli obblighi ad essa CP_3 spettanti, in materia di diligenza bancaria e di contratto relativamente alla disposizione di bonifico del
12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, ed alla disposizione di bonifico del 15/7/2018, dell'importo di
€ 11.680,00, per l'importo complessivo di € 26.230,00;
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della società per l'erronea esecuzione delle CP_3 disposizioni di bonifico del 12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, e del 15/7/2018, dell'importo di €
11.680,00, per l'importo complessivo di € 26.230,00; condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_3 rifusione in favore della società del complessivo importo di € 26.230,00 ovvero di Parte_1 quello maggiore o minore che risulterà provato in corso di causa, quale conseguenza dell'inadempimento della società n persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 relativamente alla disposizione di bonifico del 12/11/2018, dell'importo di € 14.550,00, ed alla disposizione di bonifico del 15/7/2018, dell'importo di € 11.680,00, per l'importo risarcitorio complessivo di € 26.230,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore al risarcimento del danno occorso alla società per la somma di € 26.230,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_3
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 2 di 11 IN VIA PRELIMINARE
(RIGETTARE l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in assenza dei presupposti richiesti dalla legge);
- DICHIARARE l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.1. (di seguito anche solo ), in proprio, nonché quale cessionaria del credito Parte_1 Pt_1 di società appartenente al medesimo gruppo, conveniva in giudizio dinanzi Parte_2 al Tribunale di Milano ING BANK N.V. (di seguito anche solo o “la ), CP_3 CP_4 chiedendone la condanna al pagamento di € 26.230,00 -oltre rivalutazione monetaria e interessi- a titolo di risarcimento del danno.
L'attrice, introducendo il giudizio, allegava infatti, seguendo la sintesi del primo giudice:
- che e sono due società appartenenti al medesimo gruppo e Parte_1 Parte_2 operanti nell'ambito della vendita di generatori elettrici;
- che le stesse società intrattengono frequentemente rapporti commerciali con UT e DE, società estere, aventi sede, rispettivamente, in Azerbaijan e Belgio;
- che per la formalizzazione degli affari le società sono solite comunicare via e-mail;
- che in un'occasione, nell'anno 2018, terzi ignoti si erano inseriti nello scambio di corrispondenza e avevano comunicato a UT e DE coordinate bancarie erronee non riconducibili a Pt_1
e u cui effettuare alcuni pagamenti;
[...] Parte_2
- che la società UT, in data 15.07.2018, aveva disposto un bonifico per l'importo di € 11.680,00 indicando come beneficiario Parte_2
- che la società DE, in data 12.11.2018, aveva disposto un bonifico per l'importo di € 14.550,00 indicando come beneficiario Parte_1
- che tali pagamenti, per un totale di € 26.253,00, non sono in realtà pervenuti alle effettive beneficiarie, ma ad altri soggetti titolari di conti correnti accesi presso;
CP_3 pagina 3 di 11 - che la banca convenuta non aveva eseguito il controllo relativo alla corrispondenza fra il conto corrente relativo ai codici IBAN e il soggetto indicato come beneficiario dei bonifici;
- che tale controllo era un obbligo incombente sulla banca, la quale, se si fosse attivata per tempo, avrebbe potuto bloccare i pagamenti fraudolenti;
- che, in definitiva, la negligenza della banca ha cagionato a parte attrice un danno consistente nel mancato incasso della complessiva somma di € 26.253,00.
I.
2. Si costituiva , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_3 ovvero il difetto di legittimazione attiva e processuale dell'attrice: “... delle due l'una: - controparte Parte agisce in proprio quale creditrice delle somme nei confronti di o di non sussiste la CP_5
Parte legittimazione passiva della - controparte agisce in nome e per conto delle società e/o di CP_4
non sussiste la legittimazione ad agire in giudizio né tantomeno la legittimazione CP_5 processuale.”. La domandava comunque, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso CP_4 proposte. Difatti, osservava che le somme oggetto di contestazione erano state accreditate in data
24.07.2018 e in data 13.11.2018, ma parte attrice aveva proposto reclamo solo nel marzo 2019, ovvero quando le somme erano già state prelevate dai beneficiari. Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 11/2010, peraltro, ciò riflettendo l'intento del legislatore di non imporre agli intermediari finanziari controlli preventivi che ostacolerebbero l'efficienza dei sistemi di pagamento, non vi era alcun obbligo, da parte degli istituti di credito, di controllare la corrispondenza fra il codice IBAN e l'intestatario del relativo conto corrente con il nominativo del beneficiario delle somme indicato dal disponente, essendo la banca unicamente tenuta a eseguire i bonifici sulla base dell'identificativo unico (ovvero dell'IBAN).
I.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano respingeva le domande attoree, secondo il seguente iter motivazionale:
- le eccezioni preliminari della convenuta erano infondate: da un lato, poiché parte attrice aveva allegato di agire in giudizio non in nome e per conto delle società ma in nome CP_6 proprio, chiedendo la condanna della banca al risarcimento del danno asseritamente subito, non vi erano dubbi in merito alla sussistenza della legittimazione attiva;
dall'altro, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva era sufficiente che parte attrice avesse allegato che era CP_3 responsabile del danno da lei subito;
- nel merito, la pretesa dell'attrice era infondata, atteso che “L'art 24 D.lgs. 11/2010 pare inequivoco nell'affermare l'esonero di responsabilità del prestatore di servizi in caso di pagamento a favore di identificativo unico fornito dal cliente in modo inesatto. L'unico obbligo incombente sulla banca è pagina 4 di 11 quello di eseguire le operazioni in conformità a quanto chiesto dal cliente. In caso di pagamenti inesatti, la normativa impone ai prestatori di servizi di attivarsi successivamente per recuperare i fondi, fornendo tutte le informazioni utili al pagatore (e non al terzo creditore) ai fini d'un eventuale azione di tutela.”;
- peraltro, la pretesa risarcitoria era infondata anche sotto un altro aspetto: “Il presupposto per la risarcibilità del danno derivante dalla lesione dei diritti di credito risiede nel fatto che la prestazione del debitore è divenuta impossibile, anche temporaneamente, a causa di un fatto illecito di un terzo.
Nel caso in esame, invece, la prestazione è certamente ancora possibile e parte attrice può legittimamente chiederne nuovamente l'adempimento alle società debitrici. Il fatto che il pagamento non sia andato a buon fine non ha certo comportato l'estinzione dell'obbligazione”.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, affidato a quattro motivi così Pt_1 rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) PRIMO MOTIVO DI GRAVAME – Erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Parte D.lgs. 11/2010 in relazione alla disposizione di pagamento effettuata dalla società :
Con questo motivo la appellante lamenta che il primo giudice sia incorso in errore nell'applicare indistintamente ai fatti la disciplina dettata dall'art. 24 del Dlgs. 11/2010, atteso che il bonifico, Parte relativamente al quale la richiesta risarcitoria è pari ad € 11.680,00, è stato ordinato dalla società con sede in Azerbaijan, e l'art. 2, comma 3, del predetto Dlgs., così individua espressamente il proprio perimetro di applicazione: “Il titolo II si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella Comunità europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella Comunità”. Sul punto, come confermato anche da
ABF con Decisione n. 6877/2017 dell'ABF, in ipotesi di pagamento transfrontaliero devono trovare applicazione le norme di diritto comune, con specifico richiamo alla diligenza specifica richiesta all'intermediario (art. 1176, II° comma c.c.) (cfr Doc. 21).
La richiesta di condanna risarcitoria nell'importo di € 11.860,00, relativa alla disposizione di bonifico Parte del 15/7/2018 della società con sede in Azerbaijan, risultava, pertanto, legittima, trovando applicazione i principi diritto comune e, non vigendo alcuna esclusione di responsabilità
pagina 5 di 11 normativamente prevista, era soggetta ai principi di particolare diligenza che competono al CP_3 bonus argentarius.
aveva invece omesso la verifica minima e di immediata esecuzione in ordine alla CP_3 corrispondenza tra l'IBAN e i dati dell'intestatario del conto. Erano state prodotte in giudizio n. 4 disposizioni di pagamento, disposte da DT a seguito della truffa subita, attraverso altre banche, le quali tutte avevano effettuato la verifica secondo i criteri di normale diligenza e di seguito respinto le disposizioni di pagamento. E persino la stessa , in riferimento a una disposizione di CP_3
Parte bonifico effettuata da in data 14/8/2018, aveva verificato la non corrispondenza del codice IBAN rispetto al destinatario del pagamento e respinto la relativa richiesta, così evidenziando che, nella fattispecie per cui è causa, la aveva omesso verifiche che per essa stessa erano usuali. CP_4
2) SECONDO MOTIVO DI GRAVAME - Erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 D.lgs. 11/2010 in relazione alla disposizione di pagamento effettuata dalla società
CP_5
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale abbia effettuato un'applicazione semplicistica e acritica dell'art. 24 del citato Dlgs., senza tenere conto dell'esistenza di rilevabili contrasti interpretativi (v. la decisione dell'ABF di Roma n. 2841 del 25/3/2016, prodotta) in ordine alla sua applicabilità, tanto all'intermediario da cui proviene la disposizione di pagamento, quanto all'intermediario presso cui viene accreditata la somma (che, nel caso di specie, si identifica appunto con ). CP_3
3) TERZO MOTIVO DI GRAVAME – Vizio di ultrapetizione – Erronea interpretazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di risarcibilità del danno – Omessa valutazione del danno:
Con questo motivo la appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, incorrendo in un ritenuto vizio di ultrapetizione, “fornisce indicazioni del tutto inconferenti rispetto al petitum sulla possibilità per la parte attrice di chiedere l'adempimento della prestazione alle società presunte debitrici”, individuando il presupposto per la risarcibilità del danno nel fatto che la prestazione del debitore sia divenuta impossibile e ritenendo che ciò non sia avvenuto. Al contrario, ad avviso della appellante, “i presunti terzi debitori – che tali non sono, essendo terzi in buona fede – hanno disposto versamenti secondo coordinate fornite a seguito di una truffa telematica e qualsiasi altro Giudice riterrebbe il loro pagamento solutorio sulla base dei principi di buona fede contrattuale.”.
pagina 6 di 11 4) QUARTO MOTIVO DI GRAVAME – In punto di spese processuali:
Infine, con questo motivo, la appellante censura la condanna alle spese di lite, rilevando, da un lato,
l'errore del Tribunale nell'aver fatto applicazione della normativa comunitaria anche all'esecuzione di un bonifico proveniente dall'Azerbaijan; dall'altro e comunque, l'esistenza di contrasti interpretativi, tra dottrina, giurisprudenza e ABF, in ordine al Dlgs. 11/2010.
II.
3. L'appellata si è costituita in giudizio, contestando tutti i motivi di appello e domandando la conferma della sentenza di primo grado.
II.
4. All'udienza ex art. 350bis c.p.c. del 10.09.2025, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate per iscritto e in pari data è stata decisa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Secondo un corretto ordine di trattazione delle questioni, deve essere preliminarmente affrontato il secondo motivo di appello.
III.
2. Con esso la parte appellante denuncia erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 24
D.lgs. 11/20101 in relazione alla disposizione di pagamento comunitaria effettuata dalla società
assumendo che il primo giudice abbia dato applicazione alla norma secondo il solo dato CP_5 testuale, trascurando di motivare in relazione ai contrasti da tempo insorti, in ordine alla sua interpretazione, “soprattutto tra dottrina e A.B.F. da una parte e giurisprudenza dall'altra”. In particolar modo, secondo la appellante, il Tribunale non avrebbe considerato l'orientamento già espresso dall'ABF di Roma con la decisione n. 2841 del 25/3/2016, per cui occorrerebbe, posto che l'art. 24 cit. utilizza la locuzione “prestatore di servizi di pagamento” senza miglior specificazione, operare un distinguo tra l'intermediario da cui proviene la disposizione di pagamento e l'intermediario presso cui viene accreditata la somma (che, nel caso di specie, si identifica con ), atteso che CP_3 quest'ultimo, unico in possesso dell'informazione, è in grado di verificare se IBAN e nominativo dell'intestatario del conto corrente coincidano o meno.
III.
3. Il motivo è infondato. 1 Art. 24, comma 3: il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico pagina 7 di 11 La Corte osserva che al precedente dell'ABF citato dalla appellante si sono succedute numerose pronunce di segno contrario, sia dello stesso ABF, sia giurisprudenziali, tali da costituire orientamento ormai consolidato.
La recente pronuncia della Cassazione n. 21105/2024, richiamando quella della Corte di Giustizia
Europea 21 marzo 2019 in causa C-245/2018, ha in particolare chiarito che: “…..il [predetto] art. 24,
c.
3 - che ha trasposto nel nostro ordinamento l'art. 74 della citata direttiva [2007/64/CE n.d.r.]- è norma, di per sé, non univoca, sul punto oggetto di causa, se la si applichi anche all'intermediario di destinazione del bonifico;
tuttavia, questa norma va collocata nel più generale disegno della direttiva, che è volto a ridurre i tempi e i costi d'esecuzione delle operazioni di pagamento e a promuovere
l'affermazione di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale. Per raggiungere tali risultati, il diritto europeo ha effettuato una scelta esplicita nel senso di uniformare le prassi in uso nell'industria dei servizi di pagamento sulle procedure di trasferimento dei fondi previste dallo schema
SEPA, basate sul principio che il conto di destinazione del bonifico s'individua tramite il solo IBAN, al fine di consentire il trattamento completamente automatizzato dell'ordine di bonifico secondo gli standards elaborati dal consorzio interbancario SWIFT. Al riguardo, continuare a richiedere
l'esecuzione del controllo di congruità tra AN e titolare del conto d'accredito implicherebbe ancora un intervento manuale nella realizzazione dell'operazione di pagamento, poiché un funzionario dell'intermediario ricevente dovrebbe verificare gli ordini recanti informazioni incoerenti bloccati dal sistema informatico, al fine di verificare se l'incongruità sia irrilevante, oppure costituisca effettivamente un indice di anomalia (altrimenti, si avrebbe lo storno sistematico di tutti i bonifici in cui il nome del beneficiario presenti una qualsiasi differenza con i dati anagrafici posseduti dalla banca di destinazione, con inconvenienti non trascurabili se tale prassi fosse adottata in modo generalizzato in tutti gli Stati membri. Sulla base di queste considerazioni sistematiche, è diffuso convincimento che la direttiva in questione abbia introdotto un nuovo standard di comportamento per tutti gli intermediari coinvolti nell'esecuzione di un bonifico, volto a promuovere l'operazione esclusivamente sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante, senza necessità di effettuare alcun riscontro con le ulteriori informazioni eventualmente contenute nell'ordine; un ulteriore e significativo riscontro sulle finalità semplificatrici della norma in esame proviene dallo stesso legislatore comunitario il quale di recente ha provveduto ad aggiornare la normativa in tema di servizi di pagamento, sostituendo la direttiva del 2007 con altra (2015/2366 del 25.11.2015 o PSD2), in fase di recepimento nel nostro ordinamento;
le disposizioni dell'art. 74 della precedente direttiva sono state
pagina 8 di 11 trasposte nell'art. 88 della PSD2 senza sostanziali modifiche: l'ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si ritiene eseguito correttamente;
se l'identificato sia inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento;
se l'utente fornisce ulteriori informazioni, il prestatore è responsabile solo dei pagamenti conformi all'identificativo unico;
tuttavia, la PSD2 contiene anche un “considerando”, n.
88, secondo il quale è opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente; qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di identificativo inesatto fornito dal pagatore, i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti. Pertanto, risulta chiaro che
l'art. 88 PSD2 (come l'art. 74 PSD) contempla un'esenzione da responsabilità a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del bonifico, e li autorizza ad eseguire
l'operazione in conformità dell'AN fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine, quale il nome del beneficiario… Tali conclusioni sono state avvalorate dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea 21 marzo 2019 – C-245/2018
(interpellata dal Tribunale di Udine circa la corretta interpretazione degli artt. 74 e 75 della Direttiva
2007/64/CE, detta Corte ha sottolineato che la disposizione dell'art. 74, riferendosi genericamente al prestatore di servizi di pagamento, non ha inteso porre una distinzione tra il prestatore di servizi del pagatore e quello del beneficiario). Pertanto, “l'art. 74, par. 2, della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente dei servizi di pagamento che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia al prestatore di servizi del beneficiario”) a cui si sono adeguate le pronunce di tutti i Collegi ABF degli anni successivi e, poi, la giurisprudenza di merito”.
Di tali puntuali e condivisibili considerazioni il Tribunale, pur senza motivare sul punto, ha in concreto fatto applicazione, di tal ché la sentenza non merita riforma per quanto concerne l'operazione di bonifico eseguita dalla società belga in ambito comunitario. CP_5
pagina 9 di 11 III.4. È invece fondato il primo motivo di appello, risultando assorbite nel suo accoglimento le censure che l'appellante svolge, in aggiunta, nel terzo motivo.
La normativa comunitaria sin qui esaminata non può trovare applicazione all'operazione di bonifico eseguita dalla società azerbaigiana DT TexniKa LLC e non perché la sede legale di tale società si trova, appunto, al di fuori dell'ambito comunitario, bensì perché al di fuori di questo ambito si trova il Parte prestatore di servizi di pagamento della medesima ovvero, per quanto risulta dagli atti, la
(cfr. la disposizione di pagamento di cui al doc. 8 dell'appellante), principale banca privata CP_7 della Repubblica dell'Azerbaijan, che ivi ha la propria sede legale, nonché la filiale operativa interessata (cfr. www.unibank.az).
Infatti, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato Dlgs., l'art. 24 trova applicazione esclusivamente “ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.”.
In presenza di due prestatori di servizi di pagamento, l'uno non insediato nel territorio della UE, non opera la speciale disciplina dell'art. 24 e quindi non opera l'esaminata esenzione da responsabilità, estesa al prestatore di servizi di pagamento che pure potrebbe effettuare la verifica di coerenza tra le informazioni in suo possesso.
Ne consegue che, diversamente da quanto concluso dal Tribunale, l'azione di responsabilità extracontrattuale esperita da nei confronti di , con riferimento al danno costituito Pt_1 CP_3
Parte dalla perdita dell'importo di € 11.680,00 bonificato dalla società a (che a Parte_2
ha ceduto tutti i diritti, anche risarcitori: cfr. documento 3 della appellante), risulta fondata, Pt_1 avendo l'appellata omesso, senza che alcuna norma la esentasse dal farlo, di effettuare, preliminarmente all'accredito della somma sull'IBAN indicato nell'ordinativo di pagamento, la diligente verifica della corrispondenza tra quest'ultimo e il nominativo del beneficiario, informazione che le era stata ulteriormente fornita dall'ordinante. Verifica senz'altro agevole ed esigibile, tant'è che in molti altri casi è stata effettuata, dalla stessa o da altri istituti di credito, come CP_3 documentalmente provato in causa da , e che, data la pacifica discrepanza fra i dati, avrebbe Pt_1 comportato l'immediata sospensione dell'operazione di accredito, e impedito, così, la dispersione della somma.
pagina 10 di 11 III.
5. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_8 condannata al risarcimento del danno in favore della appellante per l'importo di € 11.680,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla data di accredito della somma (sull'IBAN errato) all'effettivo saldo.
IV. Le spese di lite
La parziale riforma della sentenza comporta il regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, avuto riguardo all'esito della lite, devono trovare compensazione tra le parti nella misura del 50%
e per il resto sono da porre a carico dell'appellata soccombente e possono congruamente liquidarsi come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 26.001 ad € 52.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9280/23 RG pubblicata il 21.11.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, condanna al risarcimento del danno, in CP_3 favore di nell'importo di € 11.680,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da Parte_1 motivazione.
2. Condanna alla rifusione, in favore della appellante, del 50% delle spese di CP_3 entrambi i gradi di giudizio, che nell'intero liquida in complessivi € 14.562,00 per compensi (di cui €
7.616,00 per il primo ed € 6.946,00 per il presente grado), oltre al rimborso forfetario spese nella misura del 15% e accessori per legge dovuti, compensato il resto.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI SI OM ON
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